Settimana 8/2025 Rassegna Stampa

A. Energy Law

A1. Eolico, Tar Basilicata: possibile l’esproprio su terreni con usi civici

Il Tar della Basilicata ha stabilito che un terreno gravato da usi civici può essere espropriato per la realizzazione di un impianto eolico, a patto che l’opera sia compatibile con tali usi. La sentenza, pubblicata l’8 febbraio, ha accolto il ricorso della Monte Raitiello S.r.l., parte del gruppo Macchia, in merito a un progetto da 80 MW a Muro Lucano (PZ). La decisione del Tribunale Amministrativo ha annullato un provvedimento della Regione Basilicata, che aveva eliminato il vincolo di esproprio su quattro particelle di terreno dopo una richiesta del Comune di Muro Lucano. La Regione aveva giustificato la scelta sostenendo che i terreni non fossero espropriabili in quanto soggetti a usi civici. Tuttavia, il Tar ha ritenuto illegittima la decisione sotto due profili: da un lato, ha evidenziato che l’atto regionale fosse in realtà un annullamento in autotutela e non una semplice rettifica, motivo per cui la Regione avrebbe dovuto avvisare la Società e motivare l’interesse pubblico dell’azione intrapresa, dall’altro, ha chiarito che la normativa vigente non impone un divieto assoluto di esproprio per i terreni con usi civici, ma richiede una valutazione della compatibilità tra l’opera e l’uso civico stesso. La sentenza segna un precedente significativo per il settore delle energie rinnovabili, stabilendo che l’esproprio può essere consentito se l’amministrazione dimostra in modo adeguato l’incompatibilità dell’impianto con gli usi civici del terreno.

(Giovedì 13 febbraio 2025, dalla Staffetta Quotidiana)

A2. Milleproroghe: nuove disposizioni su autorizzazioni paesaggistiche, biometano e Rentri

Il decreto Milleproroghe introduce importanti novità su autorizzazioni paesaggistiche, biometano e il Registro elettronico nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti (Rentri). Un emendamento approvato in Senato raddoppia da 24 a 48 mesi il termine per l’adozione di disposizioni integrative al regolamento che disciplina gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura semplificata. L’obiettivo è ampliare e chiarire le categorie di opere di lieve entità e introdurre ulteriori semplificazioni procedurali. Per quanto riguarda il biometano, un emendamento sposta al 1 gennaio 2026 l’applicazione degli obblighi di immissione in consumo per fornitori di metano e biogas destinati al trasporto. Inoltre, viene posticipato al 2026 il divieto di contabilizzazione di biocarburanti e combustibili da biomassa derivati da olio di palma e PFAD, a meno che non siano certificati a basso rischio di cambiamento indiretto dell’uso del suolo. Sul fronte del Rentri, otto emendamenti bipartisan hanno prorogato di 120 giorni i termini per l’iscrizione dei soggetti obbligati del primo scaglione, coinvolgendo circa 70 mila operatori che avrebbero dovuto registrarsi entro il 13 febbraio. Prorogata anche al 31 dicembre 2025 la modalità di attestazione della sostenibilità per la produzione di energia elettrica e calore da biomassa, con possibilità di concludere l’iter di certificazione entro giugno 2026 per il comparto delle biomasse solide. Tra le altre misure approvate, si prevede nel 2025 un alleggerimento degli oneri di indebitamento per gli enti locali a causa dell’aumento dei costi energetici. Inoltre, dal 2025 il gas naturale prodotto in Italia sarà ceduto attraverso il mercato gestito dal GME. Il Milleproroghe è ora in discussione in aula al Senato, con il Governo che ha posto la questione di fiducia.

(Giovedì 13 febbraio 2025, da www.quotidianoenergia.it)

A3. Arera: le ultime disposizioni su energia e gas

L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) ha recentemente pubblicato una serie di provvedimenti riguardanti i settori elettrico e del gas. Tra le principali disposizioni emerge la delibera 45/2025/R/gas, con cui si regolamenta il conferimento anticipato della capacità di stoccaggio per l’anno termico 2025/2026, in attuazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2025. La prima asta per i prodotti pluriennali ha preso il via il 17 febbraio. Per quanto riguarda le imprese energivore, la determina 1/2025 – Dsme ha approvato le proposte di Enea, Ispra e Gse per la copertura dei costi di controllo sulle aziende beneficiarie delle agevolazioni. Le modalità di verifica prevedono controlli massivi, a campione e amministrativi, con costi definiti per il triennio 2024-2026 per Enea, 2025-2027 per Gse e 2025-2026 per Ispra. Il rimborso sarà effettuato dalla Csea sulla base delle rendicontazioni annuali. Nel settore della distribuzione elettrica, la delibera 37/2025/R/eel ha fissato le tariffe parametriche di riferimento per il 2019, applicabili ai distributori con meno di 25.000 punti di prelievo. Le regolazioni economiche saranno completate entro il 31 maggio 2025. Un altro provvedimento, la delibera 35/2025/R/eel, ha approvato la metodologia per il dimensionamento probabilistico della frequency containment reserve (Fcr) nell’area sincrona Continental Europe, conformemente alle norme europee. Un’importante decisione riguarda l’impianto di Porto Empedocle, per cui la delibera 36/2025/R/eel ha definito l’acconto del corrispettivo di reintegrazione per il 2024, con pagamento da parte di Terna entro il 28 febbraio. Contestualmente, le delibere 38-39/2025/R/eel hanno stabilito le aliquote di integrazione tariffaria per le imprese elettriche minori Icel e Soc. Elettrica Liparese, relative ai periodi 2020-2022 e 2022. Sul fronte amministrativo, Arera ha escluso quattro operatori economici dalla gara per i servizi di traduzione ed editing di documenti, a causa della mancata sufficienza nelle valutazioni tecniche. Inoltre, la delibera 44/2025/A ha nominato Luca Lazza nuovo direttore della Direzione Affari Generali e Risorse, con decorrenza dal 12 febbraio e contratto confermato per quattro anni.

(Martedì 18 febbraio 2025, dalla Staffetta Quotidiana)

A4. Il ruolo dei Power Purchase Agreement in Italia

I Power Purchase Agreement (Ppa) si confermano uno strumento fondamentale per garantire stabilità ai prezzi dell’energia e incentivare l’adozione delle fonti rinnovabili. A livello europeo, i Ppa sono ormai una prassi consolidata, con Germania e Spagna tra i paesi leader. In Italia nel 2024 si è registrato un anno record per i Corporate Ppa, con circa 600 MW su quasi 1 GW di capacità contrattualizzata. Tra gli off-taker italiani, il settore tecnologico si distingue come principale utilizzatore, con una crescita trainata dall’espansione dei data center e dalla necessità di strategie avanzate di energy management. La crescente consapevolezza dei consumatori energetici sta modificando le dinamiche di mercato, portando le aziende a considerare più attentamente le esigenze dei produttori. In questo contesto, l’asta FerX rappresenta un’opportunità per attrarre nuova capacità rinnovabile, mentre il sistema dei Contratti per differenza (Cfd) resta un’opzione primaria per molti produttori. Nonostante le aste del Gse rappresentino una soluzione preferibile per molti Independent Power Producers (Ipp), tre fattori continuano a rendere i Ppa un’alternativa competitiva: la limitata disponibilità di spazio nelle aste, la capacità dei Ppa di stabilizzare i prezzi per i consumatori e il ruolo della regolazione pubblica nel mitigare i rischi legati alla bancabilità dei contratti. Inoltre, il meccanismo Energy Release 2.0 si propone come un elemento complementare alle tradizionali route-to-market, stimolando un’ulteriore riflessione strategica da parte degli operatori. Questo contesto sta favorendo un dialogo più aperto tra produttori e consumatori, superando la tradizionale separazione tra domanda e offerta e ponendo le basi per un mercato più strutturato e resiliente. Key Choice 2025, in programma a Rimini il 4 marzo, offrirà un’importante occasione di confronto su queste tematiche, fornendo un’opportunità unica per discutere delle sfide e delle prospettive dei Ppa nel contesto italiano ed europeo.

(Giovedì 20 febbraio 2025, dalla Staffetta Quotidiana)

A5. Extraprofitti, la Corte Costituzionale rinvia alla Corte di Giustizia europea: il “contributo di solidarietà” sotto esame

La Corte Costituzionale ha deciso di rinviare alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione riguardante il contributo di solidarietà temporaneo per il 2023, previsto dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sugli extraprofitti degli operatori energetici. Il legislatore italiano, infatti, ha imposto il contributo anche a una serie di soggetti non contemplati dal regolamento Ue 2022/1854, estendendo l’imposizione ai produttori e rivenditori di energia elettrica, gas, petrolio e derivati, inclusi gli importatori di questi prodotti da altri Stati membri dell’Unione. In un’Ordinanza depositata il 20 febbraio 2025, la Corte Costituzionale ha sollevato il dubbio sulla compatibilità di questa estensione con il diritto dell’Unione, chiedendo una valutazione alla Corte di Giustizia. I giudici del Lussemburgo dovranno esprimersi sulla legittimità di questa decisione, considerando il contesto energetico nazionale e le normative europee in materia fiscale. La questione del contributo di solidarietà aveva già visto un pronunciamento della Corte nel 2024, riguardante il “contributo Draghi”, quando venne ritenuto legittimo l’obiettivo del legislatore, ma venne contestata l’inclusione delle accise nella base imponibile. Ora spetta alla Corte di Giustizia stabilire se l’allargamento della platea dei soggetti passivi sia compatibile con le normative europee.

(Giovedì 20 febbraio 2025, da www.quotidianoenergia.it)


B. Varie

B1. Edilizia

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 688 del 29 gennaio 2025, ha stabilito che l’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio in sanatoria, intervenuto dopo un lungo periodo di tempo, deve essere adeguatamente motivato. In particolare, è necessario dimostrare la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ritiro dell’atto, tenendo conto anche degli interessi dei privati coinvolti. La pronuncia sottolinea che il decorso del tempo non esaurisce automaticamente il potere dell’amministrazione di procedere con l’annullamento, il cui termine “ragionevole” decorre solo dal momento in cui vengono scoperti i fatti che ne giustificano l’adozione. Inoltre, in situazioni di particolare rilevanza, l’onere motivazionale dell’amministrazione può essere attenuato, purché vengano richiamate le circostanze di fatto e le norme violate. Il Consiglio di Stato ha inoltre ribadito che il silenzio dell’amministrazione su una richiesta di concessione in sanatoria o di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del Testo Unico dell’Edilizia equivale a un rigetto implicito della domanda. Tuttavia, il diniego tardivo espresso non preclude un’impugnazione, anche attraverso motivi aggiunti. Questa decisione conferma la sentenza del TAR Campania Napoli n. 4960/2020 e si inserisce in un quadro giurisprudenziale che include orientamenti conformi già espressi in precedenza dal Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 5664/2023 e Sez. I, n. 3545/2021).

(Lunedì 17 febbraio 2025, dal “Quotidiano Giuridico”)

B2. Contrattualistica

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 4134 del 18 febbraio 2025, ha ribadito che, in tema di eccezione di inadempimento, il giudice deve verificare se la controparte sia incorsa in una violazione attuale e concreta. Non è sufficiente la mera possibilità di un inadempimento futuro o ipotetico, né il timore soggettivo espresso dalla parte che solleva l’eccezione. Il caso in esame riguarda un ricorso presentato da L.I. S.r.l. contro una sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva confermato la revoca di un decreto ingiuntivo ottenuto da Logistica Italia per un importo di Euro 474.844,14. Il provvedimento era stato annullato in seguito all’eccezione di inadempimento sollevata da D.E.I. S.r.l., la quale aveva sostenuto di aver dovuto coprire spese derivanti dal mancato pagamento degli stipendi ai sub-vettori da parte di L.I. La Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello non abbia applicato correttamente l’art. 1460 c.c., in quanto ha fondato la propria decisione su una semplice “forte preoccupazione” dei rappresentanti sindacali e dei lavoratori delle cooperative sub-vettrici per il pagamento degli stipendi, senza accertare un vero e proprio inadempimento concreto. Inoltre, il giudice di merito non ha effettuato la necessaria valutazione comparativa tra l’eventuale inadempimento di L.I. e quello della controparte, non verificando se l’eccezione fosse stata sollevata in buona fede. Secondo la Cassazione, l’eccezione di inadempimento può essere accolta solo se l’inadempimento della controparte è reale e attuale, mentre un rischio ipotetico non può giustificare il rifiuto di adempiere agli obblighi contrattuali. Inoltre, il giudice deve sempre valutare se la condotta della parte inadempiente abbia alterato l’equilibrio contrattuale, tenendo conto dell’interesse della controparte e non solo della percezione soggettiva delle parti. Per questi motivi, la Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Milano, rinviando il caso a una nuova sezione della stessa Corte affinché riesamini la vicenda applicando correttamente i principi di diritto in materia di eccezione di inadempimento.

(Giovedì 20 febbraio 2025, dal “Quotidiano Giuridico”)

B3. Fideiussioni

Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 555 del 4 febbraio 2025, ha stabilito che la clausola che prevede la permanenza dell’obbligazione del fideiussore, derogando alle disposizioni dell’art. 1957 c.c., può essere considerata abusiva quando determina uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti. La decisione si inserisce nel contesto della tutela del consumatore, evidenziando come tale clausola, limitando eccessivamente la possibilità di opporre eccezioni, non garantisca un vantaggio apprezzabile per il fideiussore. La vicenda riguarda una Società che ha richiesto la nullità di fideiussioni sottoscritte a garanzia delle obbligazioni di una ditta individuale. Tra le eccezioni sollevate, è stata contestata la validità della clausola che eliminava il termine di decadenza per l’azione del creditore nei confronti del fideiussore. Il giudice ha confermato che, sebbene sia possibile rinunciare preventivamente alla decadenza, questa possibilità deve rispettare i principi del Codice del Consumo. Nel caso in esame, la banca non ha dimostrato che la clausola fosse frutto di una trattativa individuale, elemento essenziale per superare la presunzione di vessatorietà. Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato estinta la pretesa creditoria per decadenza, disponendo inoltre la cancellazione della segnalazione della ricorrente dalla Centrale Rischi della Banca d’Italia. Ha inoltre previsto una sanzione pecuniaria di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della cancellazione. Questa sentenza rafforza la tutela dei consumatori, confermando che le clausole che limitano in modo sproporzionato i loro diritti devono essere considerate abusive e, quindi, nulle.

(Venerdì 21 febbraio 2025, dal “Quotidiano Giuridico”)