Settimana 9/2025 Rassegna Stampa

A. Energy Law

A.1. Entra in vigore il Decreto FER X

Da oggi entra ufficialmente in vigore il Decreto FER X Transitorio, un provvedimento promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il decreto resterà valido fino al 31 dicembre 2025 e mira a favorire la transizione ecologica del Paese, sostenendo tecnologie con costi di generazione vicini alla competitività di mercato. Sostegno a fotovoltaico, eolico, idroelettrico e gas da depurazione
Il provvedimento prevede incentivi per impianti di fotovoltaico, eolico, idroelettrico e gas residuati dai processi di depurazione, con una potenza pari o inferiore a 1 MW. Il supporto è destinato agli impianti di nuova realizzazione e agli interventi di rifacimento o potenziamento di strutture esistenti, purché i lavori siano avviati dopo l’entrata in vigore del decreto.
L’accesso agli incentivi avviene previa comunicazione dell’avvio dei lavori, secondo le modalità stabilite nelle regole operative. Gli impianti ammessi dovranno entrare in esercizio entro 36 mesi dalla pubblicazione delle graduatorie ufficiali.
Il provvedimento (decreto 30 dicembre 2024), che supporta tecnologie come il fotovoltaico, l’eolico, l’idroelettrico e i gas residuati dai processi di depurazione, è pubblicato sul sito del MASE ed avrà validità fino al 31 dicembre 2025.
Il Ministro Pichetto ha dichiarato che “Proseguiamo con l’obiettivo di sostenere la produzione italiana di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili per favorire l’innovazione e la sicurezza energetica del Paese. È un provvedimento molto atteso da imprese e famiglie a conferma che la transizione verde e l’adozione di tecnologie pulite sta accelerando e coinvolge un numero crescente di operatori”.
(Venerdì 28 febbraio 2025 dal sito Ipsoa)

A2. Extraprofitti: Dubbi sull’estensione del prelievo di solidarietà
Continua il complesso iter giudiziario sulla norma che regola il prelievo sugli extraprofitti delle Società energetiche, introdotta dal governo Meloni con la Legge di bilancio 2023. Dopo essere passata dal TAR alla Corte Costituzionale e alla giustizia tributaria, la questione approda ora alla Corte di giustizia dell’Unione Europea. Con l’Ordinanza n. 21, la Consulta ha deciso di sottoporre ai giudici europei un quesito sulla compatibilità della legge italiana con il diritto comunitario. In particolare, il nodo da sciogliere riguarda l’estensione della platea dei soggetti obbligati al contributo, che in Italia include non solo le imprese di estrazione e raffinazione, ma anche produttori e rivenditori di energia elettrica, gas e prodotti petroliferi. Secondo il Regolamento UE 2022/1854, il prelievo straordinario di solidarietà dovrebbe riguardare solo le aziende che generano almeno il 75% del loro fatturato da attività nel settore dell’estrazione, raffinazione del petrolio o produzione di cokeria. La normativa italiana, invece, ha ampliato il perimetro dei contribuenti, includendo categorie non espressamente previste dal regolamento europeo. La Corte Costituzionale chiede alla Corte UE di valutare la norma italiana tenendo conto della natura eccezionale del provvedimento europeo, delle competenze fiscali nazionali e delle specificità del mercato energetico italiano. La decisione della giustizia europea potrebbe avere importanti ripercussioni sulle casse dello Stato e sugli operatori del settore.
(Venerdì 21 febbraio 2025, dalla Staffetta Quotidiana)

A3. FV, tutela suolo agricolo vs tutela ambientale: il Tar Lombardia si esprime
La contrapposizione tra la tutela del paesaggio, in particolare del suolo agricolo, e la promozione delle energie rinnovabili torna all’attenzione della giustizia amministrativa. Il Tar Lombardia ha emesso una sentenza di rilievo accogliendo il ricorso di Rinnova Energie contro la decisione del Comune di Arluno (MI), ribadendo la necessità di applicare le disposizioni del D.Lgs. 199/2021 sulle aree idonee per le fonti rinnovabili. La controversia nasce dalla decisione del Comune di Arluno di respingere, nel novembre 2023, la richiesta di autorizzazione per un impianto fotovoltaico su un fondo agricolo nell’ambito della Procedura abilitativa semplificata (Pas). Secondo l’amministrazione comunale, l’impianto avrebbe precluso il mantenimento dell’attività agricola, trasformando di fatto la destinazione d’uso del terreno da agricolo a produttivo, in contrasto con le disposizioni del Piano delle Regole. Rinnova Energie ha contestato la decisione richiamando l’art. 20, comma 8, lettera c-ter del D.Lgs. 199/2021, che classifica come idonee le aree agricole situate entro un raggio di 500 metri da impianti industriali e stabilimenti. Il Tar Lombardia ha dato ragione all’operatore, evidenziando che la normativa nazionale, derivante dalla Direttiva europea 2001/2018, ha già bilanciato le esigenze di tutela paesaggistica e ambientale a favore della promozione delle energie rinnovabili. Nella sentenza, i giudici sottolineano che la realizzazione dell’impianto non comporta un illegittimo mutamento di destinazione d’uso, poiché la normativa europea considera compatibile l’installazione di impianti rinnovabili con la destinazione agricola del suolo. Inoltre, nel caso specifico, solo un terzo della superficie sarebbe occupato dagli impianti, consentendo comunque lo svolgimento dell’attività agricola sul restante terreno. Il Tribunale ha ribadito che la tutela del paesaggio e la promozione delle fonti rinnovabili sono entrambe esigenze di rango costituzionale (art. 9 Cost.), ma il legislatore ha già operato un bilanciamento tra questi interessi, consentendo l’installazione degli impianti sulle aree agricole. Di conseguenza, la norma nazionale deve essere applicata senza deroghe da parte delle amministrazioni locali.
(Venerdì 21 febbraio 2025, da www.quotidianoenergia.it)

A4. Connessioni Fer: le dispute con Terna spettano al giudice ordinario
Le controversie tra gli operatori delle fonti rinnovabili (Fer) e Terna in materia di connessione degli impianti alla rete devono essere risolte dal giudice ordinario. Lo ha stabilito il Tar Lazio nel pronunciarsi sul ricorso presentato da Energy Wind Power Corporation (Ewpc) contro la decadenza del preventivo di connessione per un impianto eolico da 120 MW nel Comune di Zapponeta (FG), disposta dal gestore della rete. Il Tribunale ha richiamato un precedente analogo riguardante Salica Energia, la quale aveva contestato un provvedimento di Terna del 20 agosto 2024 che dichiarava la decadenza dal preventivo di connessione per un impianto eolico da 189 MW. In quel caso, il Tar aveva evidenziato come la società non avesse presentato nei tempi previsti la dichiarazione attestante l’avvio del procedimento autorizzativo. Il Tar Lazio ha ribadito che la giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4091/2013) ha già chiarito che i gestori di rete, nell’operazione di connessione, non esercitano poteri amministrativi né compiono valutazioni su interessi pubblici e privati. Il loro ruolo si limita all’applicazione di prescrizioni tecniche ed economiche definite dall’Autorità di regolazione, con l’obbligo di eseguire la connessione se le condizioni previste risultano soddisfatte. Pertanto, la disputa tra gli operatori Fer e Terna rientra nell’ambito del diritto privato, trattandosi di soggetti che agiscono privatisticamente nell’esecuzione di operazioni di mercato elettrico. Poiché la connessione alla rete è subordinata esclusivamente a criteri tecnico-economici e non coinvolge poteri pubblicistici, il giudice ordinario risulta l’organo competente a decidere su tali questioni.
(Lunedì 24 febbraio 2025, da www.quotidianoenergia.it)


B. Varie

B1. Società, Banca e Impresa
Una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (C-472/23, Lexitor) ha stabilito che una banca può essere privata del diritto di esigere interessi e spese se viola il proprio obbligo di informazione nei confronti del cliente. La mancata trasparenza sulle condizioni che giustificano l’aumento delle spese contrattuali può compromettere la capacità del consumatore di valutare il proprio impegno finanziario. Il caso Lexitor è stato sollevato in Polonia, dove la Società di recupero crediti Lexitor ha contestato un contratto di credito stipulato da un consumatore con una banca. Secondo Lexitor, il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) era stato sovrastimato, poiché alcune clausole contrattuali, in seguito dichiarate abusive, erano state incluse nel calcolo. Inoltre, il contratto non chiariva in modo adeguato le modalità di aumento delle spese. La società ha quindi richiesto la restituzione degli interessi e delle spese già pagate dal consumatore. Il tribunale polacco ha chiesto alla Corte UE di chiarire se l’indicazione di un TAEG sovrastimato costituisca una violazione dell’obbligo di informazione, se un contratto che elenca generiche circostanze per l’aumento delle spese senza permettere al consumatore di verificarle violi tale obbligo e se la normativa nazionale che priva la banca degli interessi e delle spese in caso di violazione dell’obbligo di informazione sia conforme alla direttiva UE 2008/48. La Corte ha chiarito che il TAEG ha un ruolo essenziale per il consumatore e deve essere indicato in modo chiaro e fedele. Tuttavia, un TAEG sovrastimato derivante dalla dichiarazione di abusività di alcune clausole contrattuali non costituisce, di per sé, una violazione dell’obbligo di informazione. Diverso è il caso in cui il contratto non specifichi in modo trasparente i criteri per l’aumento delle spese. Se tali informazioni sono insufficienti o ambigue, il consumatore non può valutare correttamente il proprio impegno, e ciò costituisce una violazione dell’obbligo di informazione previsto dalla direttiva 2008/48. La Corte ha ritenuto proporzionata la sanzione prevista dalla normativa nazionale, che priva la banca del diritto agli interessi e alle spese in caso di violazione dell’obbligo informativo. Tale misura è ritenuta giustificata per scoraggiare pratiche contrattuali poco trasparenti e garantire una maggiore tutela dei consumatori nell’Unione Europea. La sentenza avrà importanti conseguenze per le banche, che dovranno garantire maggiore trasparenza nei contratti di credito. La mancata osservanza degli obblighi informativi potrà comportare la perdita del diritto agli interessi e alle spese, rafforzando così la protezione dei consumatori nell’Unione Europea.
(Lunedì 24 febbraio 2025, dal “Quotidiano Giuridico”)