Settimana 10/2025 Rassegna Stampa

A. Energy Law

A1. Extraprofitti Fer: il Tar respinge la sospensiva, ma resta l’incertezza sulla soglia tariffaria
Il Tar di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva urgente presentata da un operatore in merito alla riscossione degli extraprofitti Fer, stabilendo che il danno potrà essere considerato imminente solo in caso di procedura esecutiva per inadempienza. L’istanza riguardava la delibera Arera 266/2022, che attua l’articolo 15-bis del D.L. 4/2022. Il Tribunale amministrativo ha fissato la discussione collegiale alla prima camera di consiglio utile, in conformità con l’art. 55 del Codice del Processo Amministrativo. Nel frattempo, le Associazioni di settore hanno nuovamente denunciato l’urgenza della situazione, evidenziando che il GSE ha iniziato a inviare le fatture di riscossione con soli 7 giorni di preavviso, senza attendere la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, alla quale lo stesso Tar aveva rinviato la questione. Sebbene il 10 febbraio l’Avvocato Generale della Corte UE abbia espresso un parere favorevole alla misura italiana, permangono incertezze sul livello della soglia tariffaria per la restituzione degli extraprofitti, ritenuta troppo bassa e penalizzante per gli operatori del settore fotovoltaico.

(Venerdì 28 febbraio 2025, da www.quotidianoenergia.it)

A2. D.L. Bollette assegnato alla Commissione Attività Produttive
Il decreto-legge n. 19/2025 (c.d. D.L. “Bollette”), approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 febbraio, ha ufficialmente avviato il suo iter di conversione in legge. Il provvedimento, che introduce misure urgenti a favore di famiglie e imprese nel settore dell’energia, è stato trasmesso alla Camera dei Deputati. Il disegno di legge (A.C. 2281) sarà esaminato in sede referente dalla Commissione Attività Produttive della Camera. Il Decreto prevede agevolazioni tariffarie per l’energia elettrica e il gas naturale, misure per la trasparenza delle offerte nel mercato retail e il rafforzamento delle sanzioni da parte delle Autorità di vigilanza. Con questo passaggio, il D.L. Bollette entra ufficialmente nel processo di conversione, che dovrà concludersi entro 60 giorni dalla pubblicazione.

(Martedì 4 marzo 2025, da www.quotidianoenergia.it)

A4. Rinnovabili, il governo sblocca oltre 400 MW di nuovi impianti
Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla realizzazione di nuovi impianti di energia rinnovabile, sbloccando progetti per oltre 400 MW tra eolico e fotovoltaico. La decisione riguarda la costruzione di tre parchi eolici e sette impianti agrivoltaici situati tra la Puglia e la Basilicata. Con questo intervento, il governo ha espresso un giudizio positivo di compatibilità ambientale, sostituendo di fatto il tradizionale procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Tra i progetti eolici approvati, figura un impianto da 59,4 MW distribuito tra i comuni di Forenza e Palazzo San Gervasio, in Basilicata. Un secondo parco eolico da 45 MW sarà realizzato tra Lavello e Montemilone (PZ), mentre il terzo progetto, denominato “CE Deliceto”, prevede l’installazione di 10 aerogeneratori per una capacità complessiva di 60 MW ad Ascoli Satriano (FG), in località Santa Croce. Il CdM ha poi “sbloccato” sette progetti agrivoltaici nelle località di Foggia (38 MW), Lecce (30 MW), Apricena (FG) (18,5 MW), Brindisi (30 MW), Manfredonia (FG) (23,3 MW), San Severo (FG) (22 MW), e Foggia (58,85 MW). Infine, è stato approvato anche un impianto fotovoltaico a inseguimento monoassiale da 38,6 MW ad Altamura (BA).
(Martedì 4 marzo 2025, da www.quotidianoenergia.it)


B. Varie

B1. Società, Banca e ImpresaModifiche al D.Lgs. 231/2001
Nel corso del 2024, il legislatore è intervenuto in più occasioni sulla responsabilità da reato degli enti, apportando significative modifiche al D.Lgs. 231/2001. Gli interventi hanno riguardato sia l’estensione del catalogo dei reati presupposto sia l’inasprimento delle sanzioni applicabili.
Uno dei cambiamenti principali riguarda il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, esteso anche alla semplice detenzione per la vendita di beni contraffatti. Questa modifica, introdotta dalla Legge 206/2023, ha ampliato il rischio di responsabilità per le aziende che operano nel settore della distribuzione e della vendita al dettaglio. Un’altra importante novità riguarda la tutela del patrimonio culturale, con l’entrata in vigore della Legge 6/2024. Le nuove disposizioni hanno introdotto una maggiore precisione nelle condotte punibili, rendendo obbligatorio per le aziende operanti nel settore adottare misure specifiche di controllo e gestione dei beni culturali. Anche il settore della cybersicurezza ha subito un aggiornamento significativo. La Legge 90/2024 ha ampliato il novero dei reati informatici rilevanti ai fini della responsabilità degli enti, includendo l’estorsione informatica e la diffusione di strumenti informatici illeciti. Questa riforma impone alle aziende l’adozione di misure di prevenzione e di cybersecurity più stringenti. Nel campo della pubblica amministrazione, il D.L. 92/2024 ha modificato il quadro normativo con l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio e l’introduzione della nuova fattispecie di indebita destinazione di denaro o beni mobili. Ciò ha determinato un adeguamento delle norme del D.Lgs. 231/2001, con impatti diretti sui modelli organizzativi delle società. Infine, importanti aggiornamenti hanno riguardato il settore doganale e fiscale, con l’introduzione di nuovi reati connessi all’evasione dell’IVA all’importazione e al contrabbando. Le aziende operanti nei settori interessati dovranno aggiornare i loro sistemi di compliance per evitare pesanti sanzioni pecuniarie e interdittive. Queste modifiche confermano la tendenza del legislatore ad ampliare progressivamente l’ambito della responsabilità amministrativa degli enti. Per le aziende, diventa sempre più essenziale un aggiornamento costante dei modelli di organizzazione e gestione, per adeguarsi a un quadro normativo in continua evoluzione.
(Lunedì 3 marzo 2025, dal “Quotidiano Giuridico”)
B2. Edilizia – Abusi Edilizi
Il semplice trascorrere del tempo non legittima un abuso edilizio. Questo quanto stabilito dal Tar del Lazio, Sezione I stralcio, con la sentenza n. 2531 del 3 febbraio 2025, ribadendo che l’assenza di un titolo edilizio rende l’opera abusiva in modo permanente e che l’amministrazione conserva il diritto di intervenire in qualsiasi momento per ripristinare la legalità. Secondo il Tribunale amministrativo, il tempo intercorso tra la realizzazione dell’abuso e l’ordine di demolizione non genera alcun diritto al mantenimento dell’opera, né impone all’amministrazione un particolare obbligo di motivazione. Il carattere illecito della costruzione rimane costante e non vi è necessità di rivalutare l’interesse pubblico nel corso del tempo, in quanto la tutela dell’ordinato sviluppo del territorio e il rispetto delle normative urbanistiche sono sempre attuali. Il Tar ha inoltre chiarito che l’ordine di demolizione non richiede una specifica motivazione sull’attualità dell’interesse pubblico, essendo tale finalità insita nell’intervento repressivo dell’ente competente. L’eventuale danno strutturale derivante dalla demolizione non può giustificare il mantenimento dell’abuso, a meno che non venga dimostrato un rischio concreto per la stabilità dell’edificio, circostanza che nel caso esaminato non è stata rilevata.
Con questa sentenza, il Tar ha rigettato il ricorso presentato dai proprietari dell’immobile, confermando la piena legittimità del provvedimento demolitorio adottato dall’amministrazione.
(Lunedì 3 marzo 2025, dal “Quotidiano Giuridico”)