Settimana 41/2025 Rassegna Stampa

A. Energy Law

A1. Agrivoltaico, la settimana dei Tar: silenzio-assenso confermato e criteri Donà prevalenti

Nei giorni tra il 29 settembre e il 5 ottobre i Tar hanno dettato alcuni principi destinati a incidere su autorizzazioni energetiche e regolazione dei servizi. In Molise il Tar ha annullato il verbale di esito negativo della Conferenza di servizi su un progetto agrivoltaico da 14,84 MW, rilevando che il parere della Soprintendenza era stato chiesto e reso oltre i termini perentori: si è quindi formato il silenzio-assenso ex art. 17-bis della Legge 241/1990, applicabile anche ai pareri in materia paesaggistica, e il Comune non poteva fondare un diniego su un apporto istruttorio inefficace, né sottrarsi all’obbligo di motivazione autonoma. Sul versante calabrese, il Tar ha respinto il ricorso del Comune di Castrovillari contro il PAUR rilasciato dalla Regione per un impianto da 14,4 MW. Il Collegio ha ritenuto completa l’istruttoria, ha valorizzato la formazione per silentium del parere del Dipartimento Agricoltura e ha giudicato generiche le censure sugli usi civici, escludendo che la destinazione dell’area o i vincoli antincendio, in assenza di finalità elusive, precludano in sé la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili. Due pronunce hanno poi censurato il silenzio della Pubblica amministrazione. In Sicilia, sul PAUR per un altro agrivoltaico, il Tar ha accertato l’illegittima inerzia dell’Assessorato, ordinando un provvedimento espresso entro 210 giorni e nominando un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento. In Molise, per un impianto eolico da 48 MW a Guglionesi, il Tar ha imposto al MASE la conclusione della VIA entro 160 giorni, con la possibilità di commissariamento su istanza della ricorrente. Sul fronte degli incentivi, il Tar Lazio ha accolto il ricorso di una beneficiaria cui il GSE aveva negato l’accesso al meccanismo del D.M. 16 febbraio 2016 per la sostituzione di un impianto di climatizzazione con biomassa. È stata ritenuta provata la tempestiva trasmissione dell’integrazione documentale, sicché il rigetto è risultato affetto da errore di fatto e, dunque, illegittimo. Non sempre, però, le doglianze degli operatori hanno trovato ingresso. Il Tar Sardegna ha confermato l’archiviazione del procedimento unico per un fotovoltaico da 8,76 MW a Sestu, chiarendo che la disponibilità delle aree demaniali integra un presupposto imprescindibile di procedibilità dell’istanza; inammissibili le censure sui pareri tardivi e infondate le ulteriori contestazioni, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni. Di rilievo, infine, la decisione del Tar Veneto in materia di gas: accogliendo il ricorso di AP Reti Gas contro il Comune di Fossalta di Portogruaro, il Tribunale ha annullato la delibera che calcolava il valore industriale residuo (VIR) degli impianti secondo i criteri del D.M. 22 maggio 2014 in luogo di quelli convenzionali pattuiti nel 2011 sulla base della perizia Donà 2009. Richiamando l’art. 15, comma 5, del d.lgs. 164/2000 e l’art. 5, comma 2, del D.M. 226/2011, i giudici hanno ribadito la prevalenza dei criteri convenzionali anteriori all’11 febbraio 2012, precisando che le linee guida ministeriali possono avere funzione solo integrativa e non sostitutiva, giacché la perizia convenzionale contiene gli elementi metodologici essenziali per il VIR.

(Lunedì 6 ottobre 2025, dalla Staffetta Quotidiana)

A2. Umbria, aree idonee Fer: chiarimenti su procedimenti in corso e spinta alle Cer

Mentre il Mase prepara una disciplina primaria sulle aree idonee da inserire nel prossimo D.L. Energia, in Umbria approda all’Assemblea regionale il disegno di legge che definisce la cornice territoriale per gli impianti da fonti rinnovabili. Il testo, presentato dalla Giunta a luglio e licenziato la scorsa settimana dalla Commissione Attività economiche e governo del territorio dopo le audizioni di Anev, Italia Solare e Legambiente, mira a coordinare la pianificazione regionale con il Testo unico rinnovabili (d.lgs. 190/2024), per il quale l’11 settembre il Consiglio dei ministri ha varato in via preliminare un correttivo. Sul piano procedimentale, un emendamento all’art. 1 chiarisce che la nuova disciplina si applica anche ai procedimenti autorizzativi in corso, ma solo quanto a qualità progettuale, criteri valutativi ed eventuali integrazioni documentali. Resta esclusa ogni retroattività rispetto ai prerequisiti della domanda e ai contributi o oneri economici, in ossequio al principio del tempus regit actum e al legittimo affidamento dei proponenti. La discrezionalità amministrativa dovrà dunque esercitarsi alla luce del nuovo quadro normativo regionale, valorizzando la localizzazione in aree idonee o non idonee. Nello stesso articolo viene inserito, per chiarezza, il riferimento agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 190/2024. Quanto alla perimetrazione, l’art. 3 precisa che le aree idonee già individuate dall’art. 20, comma 8, del D.Lgs. 199/2021 sono ricomprese a tutti gli effetti nel perimetro del Ddl. Nello stesso contesto si interviene sulle comunità energetiche rinnovabili, eliminando il vincolo che ancorava la superficie destinabile alla sola potenza necessaria ai fabbisogni dei membri e specificando, per gli impianti su coperture o pertinenze di servizi pubblici o di utilità con il Comune fondatore, la deroga alla superficie utile coperta, agli indici di copertura e di permeabilità. Un’ulteriore modifica, collocata all’art. 5, introduce una fattispecie dedicata agli impianti a servizio delle Cer localizzati in aree non idonee: in tali ipotesi la superficie occupabile è parametrata a una potenza non superiore a quella necessaria a soddisfare i fabbisogni energetici dei membri, in un bilanciamento tra tutela territoriale e diritto all’autoproduzione. È inoltre semplificata la formulazione relativa agli impianti fotovoltaici “avanzati”, al fine di ridurre incertezze interpretative in sede istruttoria.

(Lunedì 6 ottobre 2025, da www.quotidianoenergia.it)

A3. Consulta, il 7 ottobre doppio vaglio: extraprofitti e “aree idonee” Sardegna

Settimana di rilievo davanti alla Corte costituzionale, chiamata a esaminare due snodi dell’ordinamento energetico. Da un lato approda in udienza la legge regionale sarda n. 20/2024 sulle aree idonee Fer, con scrutinio mirato – tra gli altri – agli artt. 1, commi 2, 5, 7, 8 e 9, e 3, commi 1, 2, 4 e 5. Il controllo si colloca nel solco del precedente di marzo, quando la Consulta ha già dichiarato incostituzionale la moratoria di 18 mesi sugli impianti rinnovabili disposta dalla Regione, segnando i limiti dell’intervento regionale rispetto alla cornice statale. Dall’altro lato, torna all’attenzione il “contributo Draghi” sugli extraprofitti di cui all’art. 37 del D.L. 21/2022, con focus sui criteri di determinazione e, soprattutto, sull’indeducibilità del prelievo ai fini delle imposte sui redditi. Dopo la decisione di giugno 2024, che ha ritenuto legittima la finalità solidaristica ma irragionevole l’inclusione delle accise nella base imponibile, la questione riemerge per impulso della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari. Nel giudizio promosso da Electrade vengono riproposti i profili ancora controversi: la possibile natura di aiuto di Stato per i soggetti esclusi in ragione della soglia di tassazione, l’efficacia retroattiva della misura e la non deducibilità del contributo. Sullo sfondo resta il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia Ue disposto a febbraio dalla stessa Consulta sul successivo “contributo Meloni” (Legge 197/2022), circoscrivendo l’assetto complessivo dei prelievi straordinari nel settore energetico tra principi costituzionali di ragionevolezza, affidamento e coerenza con il diritto europeo.

(Lunedì 6 ottobre 2025, da www.quotidianoenergia.it)

A4. Data center, Italia accelera tra nodi autorizzativi e nuovo perimetro normativo: verso un procedimento unico nel D.L. Energia

L’ultimo report dell’Italian Datacenter Association stima investimenti per 21,8 miliardi di euro nei prossimi cinque anni, con potenza installata a 287 MW a fine 2024 e una traiettoria che, trainata dagli hyperscale, punta al superamento di 1 GW nel 2028 e al raddoppio entro il 2031, pari a una crescita del 600% rispetto ai livelli attuali. L’espansione ha ricadute occupazionali lungo l’intera filiera e alimenta un riposizionamento territoriale: Milano resta hub primario ma, di fronte al rischio di “saturazione virtuale”, emergono poli come Genova, Bari e Napoli grazie alla convergenza tra cavi sottomarini, accesso ai mercati energetici del Sud e logistica disponibile. Il quadro regolatorio è al centro del confronto tra imprese e istituzioni. In attesa del D.L. Energia, il Mase ha preannunciato un iter semplificato con autorizzazione unica da concludere entro dieci mesi dalla verifica di completezza documentale e termini dimezzati per la VIA, salva la disciplina speciale per gli investimenti strategici. L’obiettivo è superare l’eterogeneità dei procedimenti regionali, rafforzando coordinamento, certezza dei tempi e standard ambientali e di sicurezza. In prospettiva europea, si punta a includere i data center tra gli energivori per l’accesso alle agevolazioni di settore, misura che si intreccia con la definizione dell’esatto inquadramento urbanistico: l’Ida sollecita il riconoscimento dei data center quali infrastrutture produttive, coerente con impatto economico e tecnologico e idoneo a ridurre contenziosi sull’uso del suolo. Le politiche industriali si muovono sul doppio binario nazionale ed europeo. Sul fronte Ue, la Commissione ha appena presentato le strategie “Apply AI”, per diffondere l’intelligenza artificiale nelle filiere chiave pubbliche e private, e “AI for Science”, per fare del continente un polo di ricerca basata su IA, mentre sul piano interno il governo candida l’Italia a ospitare una giga-factory europea dell’intelligenza artificiale, con possibile localizzazione nel Mezzogiorno. La crescita dell’infrastruttura digitale si lega così al potenziamento dei cavi sottomarini nel Mediterraneo, destinati a decuplicare la capacità e a sostenere nuovi snodi a Genova, Palermo, Barcellona e Creta, in una logica di riequilibrio geografico e resilienza della connettività. Resta centrale il profilo giuridico del permitting. La proposta di procedimento unico nazionale, se confermata nel DL Energia, inscritto nel perimetro dei principi di semplificazione e proporzionalità, può ridurre i rischi di disparità territoriali, contenziosi e incertezze interpretative su VIA, pianificazione urbanistica e parametri edilizi. In parallelo, l’attenzione alla destinazione d’uso e alla valorizzazione dei brownfield – con regole che favoriscano ampliamenti e riconversioni di siti dismessi – consente di coniugare tutela del suolo e accelerazione degli investimenti, a condizione di preservare requisiti stringenti di efficienza energetica, sostenibilità e sicurezza. In questo equilibrio tra impulso industriale e legalità amministrativa si gioca la possibilità di trasformare la spinta agli hub digitali in infrastruttura strategica duratura.

(Mercoledì 8 ottobre 2025, da www.quotidianoenergia.it)

B. Varie

B1. Società, Banca e Impresa

Insolvenza della società di fatto: autonomia rispetto ai soci confermata dalla Corte d’Appello di Bari

La Corte d’Appello di Bari, con sentenza 30 giugno 2025 n. 2510, ribadisce un principio cardine del diritto concorsuale delle società di persone: l’insolvenza della società di fatto è autonoma rispetto a quella dei singoli soci e l’eventuale decozione personale di uno di essi costituisce solo un indizio, non una prova trasferibile automaticamente al gruppo. La decisione prende le mosse dal reclamo proposto contro l’estensione della liquidazione giudiziale, disposta dal Tribunale di Foggia, a una società di fatto occulta e ai suoi soci illimitatamente responsabili. Rigettando il gravame, la Corte ha accertato che l’esposizione debitoria della compagine rivelava debiti propri della società di fatto e che, pertanto, non ricorrevano i presupposti per revocare l’apertura della procedura in estensione. Il provvedimento offre l’occasione per richiamare il perimetro della società di fatto, fattispecie che si realizza per facta concludentia in presenza dei requisiti dell’art. 2247 c.c.: conferimenti confluiti in un fondo comune, esercizio in comune di un’attività economica e scopo di lucro. In giurisprudenza è pacifico che la prova dell’assetto societario possa avvenire aliunde anche mediante presunzioni semplici, valorizzando indici quali la comunanza di sede, la commistione patrimoniale, l’unità della struttura organizzativa e l’utilizzo della medesima forza lavoro. È altresì acquisito che la società occulta risponde verso i terzi se ne è provata l’esistenza di fatto, a prescindere dall’esteriorizzazione. Il nodo concorsuale ruota attorno all’estensione della liquidazione giudiziale: l’insolvenza della società di fatto deve essere oggetto di un autonomo accertamento, potendo desumersi anche in via presuntiva dal quadro dei rapporti e dall’insolvenza del socio già colpito da procedura, ma senza alcuna automatica traslazione. La Corte barese si pone nel solco degli arresti di legittimità che riconoscono alla sentenza dichiarativa natura costitutiva ed efficacia ex nunc e che, dunque, esigono la verifica della decozione della compagine quale presupposto indefettibile per l’apertura della procedura nei suoi confronti e in danno dei soci illimitatamente responsabili. Resta ferma la possibilità, per la società e per i soci, di vincere la presunzione dimostrando la regolarità dei pagamenti e l’assenza di insolvenza. In un contesto in cui la società di fatto non dispone, per definizione, di scritture contabili formalizzate, l’onere probatorio si gioca sull’emersione di elementi gravi, precisi e concordanti idonei a delineare la struttura comune e la sua crisi, mantenendo distinto il piano personale dei soci da quello, autonomo, dell’ente di fatto. La sentenza della Corte d’Appello di Bari consolida così un criterio di accertamento rispettoso della tipicità concorsuale e dei principi di responsabilità delle società di persone, bilanciando esigenze di tutela dei creditori e garanzie dei consociati.

(Giovedì 9 ottobre 2025, dal “Quotidiano Giuridico”)