Settimana 13/2026 Rassegna Stampa

A. Energy Law

A.1 Extraprofitti: il GSE avvia compensazioni sugli incentivi 

Il GSE prosegue nel recupero degli importi legati agli extraprofitti attraverso compensazioni dirette sulle somme dovute agli operatori. In pratica, parte degli incentivi o dei pagamenti spettanti viene trattenuta per compensare i crediti vantati dal Gestore a titolo di “extra profitti”. Le comunicazioni avvengono tramite lettere standard, spesso prive di un dettaglio puntuale dei criteri di calcolo della compensazione attuata. Dalle prime evidenze, si segnala che il GSE sta attuando compensazioni parziali, nell’ordine del 30%, senza azzerare integralmente i flussi in uscita. Il meccanismo è destinato a proseguire nei prossimi mesi, in parallelo al contenzioso ancora pendente. 

(La Redazione) 

A.2 Proroga concessioni elettriche, rinvio in attesa del decreto. 

Il ritardo nell’adozione del decreto attuativo relativo alla rimodulazione delle concessioni per la distribuzione elettrica, prevista dalla legge di bilancio 2025, ha spinto l’Arera a posticipare la definizione delle modalità con cui tali misure incideranno sulle tariffe. 

Con la delibera 77/2026, l’Autorità ha quindi deciso di rinviare la conclusione del procedimento — inizialmente prevista per il 31 marzo 2026 — fissando un nuovo termine pari a 8 mesi dalla pubblicazione del decreto. Quest’ultimo dovrà stabilire sia le modalità con cui i concessionari presenteranno i piani straordinari di investimento pluriennale, sia i criteri per calcolare gli oneri dovuti in cambio della proroga delle concessioni, che può arrivare fino a 20 anni. 

Proprio su questi oneri, l’Arera è chiamata a definire come inserirli nelle tariffe di rete, un aspetto particolarmente sensibile e già oggetto di critiche da parte del Collegio. 

Nei giorni scorsi, il ministro dell’Ambiente ha spiegato che il decreto è attualmente fermo al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il necessario via libera. Ha anche sottolineato che il tema non è considerato urgente, alla luce della situazione di crisi e del fatto che le concessioni scadranno nel 2030. 

Rimane comunque il ritardo rispetto alla tabella di marcia, dato che il decreto avrebbe dovuto essere approvato entro giugno. Inoltre, il provvedimento dovrà passare anche dalla Conferenza Unificata, dove potrebbe incontrare l’opposizione di alcune Regioni, in particolare il Veneto. 

Nel frattempo, emergono indiscrezioni su possibili criticità legate all’impatto sul debito pubblico e a una eventuale incompatibilità con le norme europee. Tuttavia, pochi giorni fa l’amministratore delegato di A2A ha dichiarato di non essere a conoscenza di problemi relativi a possibili aiuti di Stato. 

(QE, 20 marzo 2026) 

A.3 Efficienza e Fer, strategie europee al 2040. 

All’indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del regolamento 2026/667, che stabilisce l’obiettivo di riduzione del 90% delle emissioni di gas serra entro il 2040, la Commissione europea ha avviato, a partire dal 20 marzo, due consultazioni pubbliche per preparare le future direttive su efficienza energetica e fonti rinnovabili. 

Le consultazioni, aperte fino al 16 aprile, puntano a definire strumenti in grado di garantire che efficienza e rinnovabili contribuiscano al raggiungimento del target climatico in modo economicamente sostenibile, rafforzando al contempo competitività e autonomia energetica dell’Unione e assicurando energia affidabile, decarbonizzata e a prezzi accessibili per cittadini e imprese. 

Le nuove direttive, attese per il quarto trimestre del 2026 insieme alle relative analisi d’impatto, si inseriscono in un quadro più ampio che comprende iniziative come l’Affordable Energy Plan, la Competitiveness Compass, il Clean Industrial Deal e lo stesso obiettivo climatico al 2040. Saranno inoltre coordinate con altri interventi chiave, tra cui il pacchetto sulle reti energetiche e le revisioni del sistema ETS e della governance dell’Unione dell’energia. 

Sul fronte dell’efficienza energetica, Bruxelles evidenzia come, nonostante esistano soluzioni economicamente vantaggiose e con effetti positivi su PIL e occupazione, una parte significativa del potenziale resti ancora inutilizzata. Per colmare questo divario sarà necessario affrontare diverse criticità strutturali. 

Tra queste emergono un quadro normativo non pienamente applicato, la necessità di semplificare e armonizzare le regole, sistemi di finanziamento frammentati e di breve periodo che creano incertezza per gli investitori, difficoltà nell’accesso ai fondi pubblici e una scarsa capacità di aggregare progetti di piccola scala. A ciò si aggiungono lo stallo dell’elettrificazione dei consumi e le complessità tecniche e amministrative legate alla decarbonizzazione dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, aggravate anche da distorsioni dovute ai sussidi ai combustibili fossili e da costi esterni difficili da quantificare. 

Un’ulteriore sfida riguarda l’aumento della domanda energetica e idrica, il recupero del calore e la disponibilità delle reti elettriche, in particolare a causa della crescita dei data center e degli impianti “power-to-x”. 

Per quanto riguarda le fonti rinnovabili, la Commissione segnala che il ritmo attuale di sviluppo non è sufficiente per centrare gli obiettivi al 2040. Tra gli ostacoli principali figurano la limitata capacità e flessibilità delle reti, i tempi ancora lunghi per le autorizzazioni e l’aumento delle ore con prezzi dell’energia molto bassi o addirittura negativi, fattori che tendono a scoraggiare nuovi investimenti. 

Infine, tra le criticità segnalate dalla Commissione rientrano anche varie forme di opposizione che rallentano ulteriormente la diffusione delle rinnovabili. 

(QE, 20 marzo 2026) 

A.4 Aree idonee, l’Umbria aggiorna la legge regionale.  

L’assemblea legislativa dell’Umbria ha approvato le modifiche alla LR 7/2025, la legge regionale sulle aree idonee, per renderla coerente col nuovo quadro fissato dal DL Transizione 5.0 n. 175/2025, accogliendo i rilievi sollevati dai ministeri.  

Le modifiche introdotte chiariscono quali sono le ulteriori aree idonee individuate dalla Regione e rivedono il “principio di prevalenza di idoneità”, stabilendo che il regime semplificato si applica soltanto agli impianti FER che ricadono interamente all’interno delle aree idonee.  

Viene poi chiarito che le aree non idonee non comportano un divieto assoluto di installazione ma che gli obiettivi di protezione sono tali da rendere molto probabile un esito negativo in sede di valutazione.  

Viene infine confermata una mappatura delle aree a bassa esposizione panoramica per gli impianti eolici. 

Nello specifico, tra le aree idonee delineate rientrano le aree destinate a progetti a servizio delle CER e, per tutti gli impianti FER di potenza inferiore a 20 kW, gli edifici e relative superfici esterne, i siti dove sono già installati gli impianti che producono energia dalla stessa fonte, gli impianti di distribuzione di carburante stradale e le aree adiacenti entro una distanza di 100 metri. Entro 300 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta, d’intesa con la Soprintendenza archeologica regionale, provvede alla redazione della mappatura delle aree a bassa esposizione panoramica destinate agli impianti eolici con potenza nominale superiore a 1 MW e un’altezza massima al mozzo di 100 metri. 

Quanto alle aree non idonee, si richiama il decreto del ministero dello Sviluppo economico del 10 settembre 2010.  

(QE, 20 marzo 2026) 

A.5 Caro-energia, i leader europei chiedono “misure nazionali temporanee”. 

I leader europei hanno chiesto l’adozione di misure nazionali temporanee per ridurre l’impatto dei costi energetici sui cittadini e sulle imprese. L’Italia, tramite il DL Bollette, potrà avviare da lunedì consultazioni con la Commissione Europea per concordare interventi mirati. La Commissione conferma la necessità di soluzioni adattate ai singoli Stati membri, data la diversità del mix energetico, e si impegna a collaborare con il governo italiano. 

Il Consiglio Europeo sottolinea che il conflitto in Medio Oriente incide sui prezzi dell’energia e invita Bruxelles a presentare rapidamente un pacchetto di misure temporanee per contrastare le recenti impennate dei combustibili fossili importati. Le azioni dovranno mitigare l’impatto dei costi sull’energia elettrica, preservare segnali di investimento a lungo termine e favorire la produzione rinnovabile e a basse emissioni. 

È prevista una revisione del sistema ETS entro luglio per ridurre la volatilità dei prezzi del carbonio, senza compromettere il suo ruolo nella transizione energetica. Il Consiglio incoraggia inoltre Stati e Commissione ad accelerare l’attuazione dell’agenda 2030 dell’Unione dell’Energia e a concordare nel 2026 un pacchetto sulle reti, semplificando autorizzazioni e gestendo in modo flessibile la rendita di congestione interna. Un nuovo vertice sui temi energetici è previsto il 18-19 giugno per valutare i progressi. 

(QE, 20 marzo 2026) 


B. Varie

*Sport

B.1 Abuso di posizione dominante della FIGC e autonomia del diritto antitrust rispetto all’ordinamento sportivo. 

La recente pronuncia giurisprudenziale consolida l’orientamento circa il complesso equilibrio tra l’autonomia dell’attività agonistica e le rigorose normative di regolazione economica. Il fulcro della controversia risiede nell’intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) in merito a condotte ritenute restrittive della libertà di mercato nel settore sportivo. La questione giuridica centrale ha riguardato la compatibilità di tali interventi con i principi cardine del diritto dell’Unione Europea, ponendo un accento determinante sul rispetto del principio di proporzionalità dell’azione regolatoria rispetto ai fini sportivi perseguiti. 

Attraverso la disamina dei diversi gradi di giudizio, la sentenza ripercorre le censure articolate in primo grado dinanzi al TAR e le successive contestazioni sollevate in sede di appello, analizzando la legittimità delle sanzioni irrogate per limitazioni all’esercizio dell’attività agonistica. Il dibattito si è concentrato sulla natura delle regole di condotta e sulla loro idoneità a configurare ipotesi di abuso o di intesa anticoncorrenziale, valutando se le prerogative degli organismi sportivi possano legittimamente derogare alle norme comuni di mercato. Le statuizioni finali, validate dal Presidente e dal Segretario, riaffermano che la specificità dello sport non costituisce un’esenzione totale dalla vigilanza antitrust, definendo i confini entro i quali l’autorità può legittimamente sanzionare gli attori del comparto. 

(Consiglio di Stato, sezione VI, 7 gennaio 2026, n. 102) 

* Responsabilità civile  

B.2 RC auto e Fondo di Garanzia: onere della prova nella Corte di cassazione, ord. 18 marzo 2026, n. 6419 

La Corte di cassazione, con ordinanza n. 6419 del 18 marzo 2026, torna a pronunciarsi in materia di responsabilità civile da circolazione e onere della prova, con particolare riferimento all’azione nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. 

La vicenda trae origine da un sinistro mortale in cui gli eredi della vittima avevano agito nei confronti dell’impresa designata, deducendo la mancata copertura assicurativa del veicolo responsabile. La compagnia assicurativa contestava, tra l’altro, la ripartizione dell’onere probatorio, sostenendo che spettasse agli attori dimostrare l’assenza di una valida polizza. 

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, affermando un principio di particolare rilievo: una volta che il danneggiato abbia fornito un principio di prova della scopertura assicurativa – ad esempio tramite attestazione della compagnia indicata dal responsabile – grava sull’impresa designata l’onere di dimostrare l’esistenza di una diversa copertura. 

Tale soluzione si fonda sul principio della vicinanza della prova, valorizzando la posizione qualificata delle compagnie assicurative, dotate di accesso diretto alle banche dati di settore, e mira ad evitare che il danneggiato sia gravato da una prova eccessivamente onerosa, se non impossibile. 

La pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento volto a garantire effettività alla tutela risarcitoria, bilanciando le esigenze probatorie delle parti nel contenzioso in materia assicurativa. 

(Cassazione civile, sez. III, ordinanza 18 marzo 2026, n. 6419)