A.1 Extraprofitti Fer, operatori in fibrillazione per le “compensazioni”.
Cresce la tensione sul tema degli extraprofitti legati alle Fer. In attesa delle decisioni delle prime udienze collegiali del Tar di Milano sulle richieste degli operatori di sospendere le “compensazioni” sugli incentivi effettuate dal Gse, il Tribunale ha nel frattempo respinto, con decreto monocratico, un’ulteriore richiesta cautelare urgente presentata da un’azienda agricola.
Nel caso specifico, Olio Società Agricola aveva chiesto di bloccare sia la fattura inviata dal Gestore il 26 febbraio sia, soprattutto, l’avviso di pagamento del 31 marzo, nel quale era indicata la compensazione tra gli incentivi dovuti e le somme richieste per gli extraprofitti.
Dopo la pronuncia della Corte di giustizia dell’UE, che ha sostanzialmente avallato il meccanismo previsto dall’art. 15-bis del DL 4/2022, il Gse ha iniziato a recuperare gli importi, anche in assenza della dimostrazione, da parte dei singoli operatori, che il cosiddetto “clawback” incida in modo decisivo sulla loro sopravvivenza economica. Il recupero avviene progressivamente, partendo da una quota del 30% degli incentivi.
L’azienda ricorrente ha sostenuto che l’urgenza fosse particolarmente elevata, a causa delle diffide ricevute, delle compensazioni già effettuate e di quelle previste per il 27 aprile. Secondo la società, non ci sarebbe stato tempo di arrivare all’udienza collegiale fissata per il 29 aprile senza subire un’ulteriore compensazione, pari al 40%.
Il Tar ha però respinto questa tesi, evidenziando che una prima camera di consiglio è fissata per il 23 aprile, quindi prima dell’evento ritenuto dannoso. Inoltre, il giudice ha ribadito i dubbi sulla possibilità di impugnare direttamente gli atti in questione.
Va ricordato che le prime due udienze collegiali si sono tenute il 9 aprile, ma il Tribunale non si è ancora pronunciato.
Già a inizio marzo, l’amministratore delegato del Gse, Vinicio Vigilante, aveva chiarito che l’obiettivo non è mettere in difficoltà gli operatori, ma che l’ente ha comunque il dovere di applicare una norma pensata per sostenere le misure contro il caro energia, senza attendere i lunghi tempi della giustizia.
Il Gse punta a recuperare circa 2 miliardi di euro, che si aggiungono ai 2,5 miliardi già incassati.
(QE, 13 aprile 2026)
A.2 Aree idonee Fer, si muove il Piemonte.
Anche una regione del Nord-Ovest ha avviato il percorso per individuare le aree adatte a ospitare impianti da fonti rinnovabili, approvando in Giunta un disegno di legge che passa ora all’esame del Consiglio regionale, dove sarà analizzato dalle commissioni competenti.
Per raggiungere l’obiettivo di sviluppo delle rinnovabili, fissato in circa 5 GW di nuova potenza installata, il provvedimento introduce limiti precisi a tutela del suolo agricolo. In particolare, stabilisce che le superfici agricole destinabili agli impianti non possano superare lo 0,8% a livello regionale e il 2% per ciascun Comune, nel rispetto della normativa nazionale che fissa un tetto massimo del 3% della superficie agricola utilizzata.
Allo stesso tempo, i Comuni potranno innalzare questo limite fino al 3% nei casi di impianti destinati all’autoconsumo industriale o alle comunità energetiche.
Le aree considerate idonee saranno soprattutto quelle già compromesse o urbanizzate, come siti con impianti esistenti da potenziare, zone da bonificare, aree vicine a insediamenti produttivi o logistici e altri contesti già trasformati dall’attività umana. Viene inoltre incentivata l’integrazione con sistemi di accumulo, prevedendo criteri anche per gli impianti indipendenti di stoccaggio.
Questa impostazione mira a proteggere i terreni agricoli più produttivi, ritenuti un patrimonio di grande valore economico e identitario.
La Regione definirà anche misure per garantire la continuità delle attività agricole, favorirà l’installazione di impianti fotovoltaici nelle nuove strutture commerciali e aggiornerà la pianificazione energetica. Saranno inoltre introdotti strumenti digitali per monitorare la diffusione degli impianti ed evitare concentrazioni eccessive in determinate aree.
Il testo disciplina anche il cosiddetto “effetto cumulo”, cioè la presenza di più impianti nella stessa zona: in questi casi, potranno essere richieste procedure autorizzative più complesse per valutare meglio gli impatti complessivi. In particolare, alcuni progetti inizialmente soggetti a procedure più semplici potranno passare a iter autorizzativi più articolati.
Viene infine rafforzato il principio delle compensazioni territoriali: i nuovi impianti, soprattutto quelli di grandi dimensioni, dovranno prevedere benefici per le comunità locali, come interventi di efficienza energetica, iniziative per l’autoconsumo e sviluppo di comunità energetiche.
Proprio su queste ultime, è stato recentemente approvato anche un aggiornamento delle regole per la gestione dell’albo delle cooperative di comunità, ampliandone il campo di applicazione e includendo esplicitamente anche le realtà legate all’energia condivisa.
A.3 Aree idonee Fer, al via i lavori in Lombardia.
La Regione Lombardia ha avviato in Consiglio regionale l’iter, con procedura d’urgenza, del progetto di legge volto a individuare le aree idonee all’installazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER). Il provvedimento si inserisce nel quadro degli obiettivi di transizione energetica, privilegiando l’utilizzo di aree urbanizzate e strutture già esistenti, con particolare attenzione al contenimento del consumo di suolo agricolo.
Il testo prevede che le superfici agricole destinate a impianti FER non possano superare lo 0,8% della superficie agricola utilizzata a livello regionale e il 3% a livello comunale, recependo i limiti fissati dalla normativa statale.
La proposta disciplina, inoltre, le diverse tipologie di impianti, i vincoli ambientali e paesaggistici, le semplificazioni amministrative e specifici obblighi in materia di agrivoltaico. Sono inoltre introdotte disposizioni relative alla geotermia, alla governance regionale, al monitoraggio digitale degli interventi e ai poteri sostitutivi in caso di inerzia amministrativa.
Il progetto contempla anche misure di compensazione territoriale, norme transitorie e clausole di neutralità finanziaria.
L’esame proseguirà con audizioni istituzionali e tecniche, mentre il voto in commissione è previsto entro fine aprile, con successivo approdo in Assemblea regionale nel mese di maggio.
(QE, 14 aprile 2026)
A.4 Sardegna, al via la consultazione pubblica sulle Aree di Accelerazione.
La Regione Sardegna ha attivato un processo di consultazione pubblica, con il coinvolgimento degli stakeholder, nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa al Piano per l’individuazione delle zone di accelerazione terrestri. Il Piano, adottato con DGR n. 10/14 del 4 marzo 2026 e depositato il 3 aprile 2026, è ora sottoposto a osservazioni da parte dei soggetti interessati, che potranno contribuire entro 23 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul portale SardegnaAmbiente. L’iniziativa rappresenta un passaggio rilevante nel percorso di definizione delle aree destinate allo sviluppo delle fonti rinnovabili, prevedendo anche momenti di confronto pubblico attraverso incontri programmati sul territorio regionale.
(Fonte: Regione Sardegna – SardegnaAmbiente)
B. Varie
*sport
B.1 Qualificazione e gestione impianti sportivi. Chiarimenti Anac sull’affidamento diretto.
Con il Comunicato del Presidente n. 4 dell’11 marzo 2026, ANAC è intervenuta per chiarire la disciplina applicabile all’affidamento diretto della gestione degli impianti sportivi previsto dall’art. 5 del decreto legislativo n. 38/2021.
La disposizione consente ad associazioni e società sportive senza fini di lucro di presentare agli enti locali progetti di rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento di impianti sportivi, accompagnati da un piano di fattibilità economico-finanziaria. Qualora l’amministrazione riconosca l’interesse pubblico dell’iniziativa, può procedere all’affidamento diretto della gestione gratuita dell’impianto per una durata proporzionata al valore dell’intervento e comunque non inferiore a cinque anni.
L’Autorità ha precisato che tale facoltà costituisce una deroga alle ordinarie procedure ad evidenza pubblica e, come tale, può essere esercitata solo in presenza di rigorosi presupposti: unicità della proposta ricevuta, necessità di interventi di riqualificazione o ammodernamento dell’impianto, finalità orientate all’aggregazione sociale e giovanile, nonché valore dell’affidamento inferiore alla soglia europea prevista dalla normativa vigente.
Ne consegue che l’ente locale è tenuto a motivare in modo puntuale il provvedimento di affidamento, dimostrando la sussistenza di tutti i requisiti richiesti. Resta inoltre fermo l’obbligo di utilizzare una piattaforma digitale certificata, in conformità al Codice dei contratti pubblici.
Quanto al tema della qualificazione delle stazioni appaltanti, ANAC ha chiarito che essa non è necessaria nei casi di affidamento diretto consentiti dalla legge, anche se di importo significativo, poiché manca una procedura comparativa tra operatori economici.
Il chiarimento conferma quindi la possibilità, per gli enti territoriali, di ricorrere a strumenti più rapidi per la valorizzazione degli impianti sportivi, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e buon andamento amministrativo.
(ANAC, 17 marzo 2026)
*procedura civile
B.2 Le SS.UU. sulle conseguenze processuali dell’adesione del debitore alla rottamazione quater.
Con la sentenza n. 5889/2026 le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate su tre questioni di particolare rilievo in materia di rottamazione quater, fornendo un importante chiarimento interpretativo destinato ad incidere sul contenzioso pendente.
In primo luogo, con riguardo agli effetti processuali dell’adesione, la Corte ha stabilito che l’estinzione del giudizio non richiede il pagamento integrale del debito rateizzato, ma si perfeziona già con il versamento della prima rata (o dell’unica rata prevista), unitamente alla presentazione della documentazione richiesta. Ne consegue che il processo può essere dichiarato estinto senza attendere la conclusione dell’intero piano di pagamento.
In secondo luogo, le Sezioni Unite hanno chiarito che la definizione agevolata non riguarda esclusivamente i debiti di natura tributaria, ma può estendersi anche ai carichi non tributari affidati all’agente della riscossione nel periodo previsto dalla legge. Rientrano quindi nell’ambito applicativo dell’istituto anche crediti aventi natura restitutoria o derivanti dal recupero di somme indebitamente percepite.
Ulteriore profilo affrontato riguarda la posizione dei coobbligati solidali. Secondo la Corte, l’adesione alla rottamazione da parte di uno dei debitori produce effetti sostanziali e processuali anche nei confronti del soggetto obbligato in solido che non abbia presentato autonoma domanda di adesione.
La pronuncia consolida una lettura ampia e funzionale dell’istituto, valorizzandone la finalità deflattiva del contenzioso e l’esigenza di certezza nei rapporti tra contribuente, coobbligati e amministrazione della riscossione.
(Altalex, 13 aprile 2026)