A.1 Data center, avanti il Pdl della Lombardia.
La proposta di legge regionale per regolamentare i data center ha ottenuto il via libera dalla Commissione Territorio del Consiglio regionale ed è ora pronta per essere discussa in aula nel mese di maggio.
Il testo, presentato dalla Giunta lo scorso novembre, nasce da un confronto approfondito con operatori e soggetti interessati. Questo dialogo ha permesso di costruire un quadro normativo capace di rispondere alle diverse esigenze del settore, offrendo regole più certe.
Il disegno di legge, modificato durante l’esame in Commissione, mira tra l’altro a fornire una definizione univoca di data center, qualificandoli come insediamenti produttivi ai fini del contributo di costruzione. Inoltre, stabilisce criteri per la localizzazione, le procedure autorizzative, le aree idonee e gli aspetti legati al consumo energetico.
Uno degli obiettivi principali è semplificare e velocizzare le autorizzazioni, favorendo in particolare le procedure per l’Autorizzazione unica ambientale (AUA) a livello provinciale e l’Autorizzazione integrata ambientale (AIA) a livello regionale. Il provvedimento prevede anche la creazione di uno sportello regionale dedicato ai data center e di una task force composta da tecnici degli enti coinvolti, con il compito di fornire linee guida tecnico-amministrative per facilitare i procedimenti autorizzativi.
Per quanto riguarda la localizzazione, il testo privilegia aree di rigenerazione urbana e territoriale, come siti dismessi, degradati, inutilizzati o potenzialmente contaminati. Gli enti dovranno elaborare una mappatura aggiornata delle aree comunali dismesse, considerate prioritarie per l’insediamento di questi impianti. Tra i criteri preferenziali figurano anche l’uso di fonti energetiche rinnovabili, il recupero del calore per il teleriscaldamento, l’impiego di comunità energetiche rinnovabili e l’adozione di tecnologie alternative all’utilizzo dell’acqua.
Come già previsto nella versione iniziale, sarà istituita anche una cabina di regia composta dai principali soggetti pubblici coinvolti, incaricata di monitorare l’attuazione della legge attraverso relazioni periodiche.
Secondo quanto emerso, sono stati approvati circa cento emendamenti. Sono invece stati respinti quelli proposti dai gruppi di minoranza, che pur riconoscendo l’importanza di regolamentare il settore hanno espresso preoccupazioni, segnalando il rischio della formazione di cluster controllati soprattutto da operatori statunitensi, con possibili implicazioni per la Regione.
Il testo dovrebbe arrivare in aula il 12 o il 19 maggio. Sempre per il 12 maggio è previsto anche l’approdo in aula del progetto di legge sulle aree idonee per gli impianti a fonti rinnovabili, attualmente in esame con procedura d’urgenza presso la Commissione Ambiente, il cui voto è atteso per il 29 aprile.
(QE, 24 aprile 2026)
A.2 Idroelettrico, nuova gara in Piemonte per Po Stura-San Mauro dopo sentenza Ue.
La recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea ha avuto effetti anche sulle gare relative alle grandi derivazioni idroelettriche. In particolare, è stato dichiarato illegittimo il diritto di prelazione nell’ambito del project financing, costringendo la Regione Piemonte a rivedere alcune procedure già avviate.
Nel caso specifico, la Regione ha dovuto modificare e ripubblicare il bando relativo all’impianto Po Stura – San Mauro, eliminando la clausola che riconosceva a Iren Energia il diritto di prelazione.
Con la decisione del 5 febbraio 2026 (causa C-810/24), la Corte ha chiarito definitivamente la questione, stabilendo che la normativa italiana sul diritto di prelazione nei project financing è incompatibile con il diritto europeo. Sebbene il caso esaminato non riguardasse direttamente una concessione idroelettrica, il principio affermato ha portata generale e si applica a tutte le operazioni di questo tipo in Italia.
Di conseguenza, la Regione Piemonte è intervenuta con la delibera n. 235/2026, correggendo la precedente determinazione adottata a dicembre (prima della sentenza) e avviando una nuova procedura di gara per l’impianto situato in provincia di Torino.
Il nuovo bando, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 23 aprile, fissa all’8 giugno il termine per la presentazione delle domande di partecipazione. Per il resto, le condizioni rimangono invariate, ad eccezione della parte relativa al diritto di prelazione.
La procedura resta articolata in tre fasi: una prima gara pubblica, seguita da una fase di negoziazione con presentazione dell’offerta tecnica iniziale, e infine la presentazione dell’offerta tecnica definitiva. Il valore complessivo stimato della concessione, al netto dell’IVA, è pari a circa 92,3 milioni di euro.
L’impianto ha una potenza nominale media di 5.578 kW. In precedenza, il 1° settembre 2022, Iren Energia – in qualità di concessionario uscente – aveva presentato una proposta di project financing, successivamente ritenuta fattibile dalla Giunta regionale con delibera del 17 aprile 2023. Il 5 giugno dello stesso anno, la proposta era stata dichiarata di pubblico interesse, dando avvio alla procedura di affidamento tramite project financing.
A.3 Facility agrivoltaico e biometano, i modelli per accordi di concessione.
Il GSE ha reso disponibili i documenti che compongono l’accordo di concessione per le misure Agrivoltaico e Biometano, in attuazione del decreto PNRR n. 19/2026, convertito nella legge n. 50/2026.
Si tratta, nello specifico, dei modelli dell’atto di concessione, dell’atto d’obbligo e della nota di accettazione relativi alle due Facility. Come precisato dal Gestore, la pubblicazione anticipata di questi schemi consente ai soggetti utilmente collocati in graduatoria di conoscere in anticipo i contenuti dei documenti che saranno presto chiamati a firmare.
La conclusione dell’accordo avverrà attraverso tre fasi. In primo luogo, il GSE adotterà l’atto di concessione al termine delle verifiche preliminari e dopo le decisioni del comitato per gli investimenti: questo documento, pubblicato sul sito istituzionale, conterrà l’elenco dei progetti ammessi, l’importo massimo del contributo PNRR e gli obblighi dei beneficiari. Contestualmente, nell’area riservata del portale sarà disponibile l’atto d’obbligo, che definirà nel dettaglio le condizioni contrattuali. Infine, il procedimento si concluderà con la nota di accettazione, che gli operatori dovranno firmare e caricare entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’atto di concessione.
Per consentire la realizzazione degli investimenti nei tempi previsti, il decreto PNRR ha fissato al 30 giugno il termine entro cui dovranno essere sottoscritti gli accordi di concessione. Gli impianti dovranno poi entrare in esercizio entro 24 mesi dalla pubblicazione dell’atto di concessione.
Questo termine si applica sia ai contributi in conto capitale sia agli incentivi in conto esercizio previsti dai relativi decreti attuativi, che restano validi per le parti compatibili con il nuovo quadro normativo.
Il GSE invita inoltre gli operatori la cui dichiarazione antimafia scade entro giugno ad avviare per tempo le procedure di rinnovo, così da evitare ritardi nelle fasi successive dovuti ai tempi delle verifiche amministrative. Nel caso delle associazioni temporanee di imprese, l’obbligo di aggiornamento della documentazione riguarda non solo il soggetto capofila, ma anche tutte le imprese partecipanti.
I modelli dei documenti e le regole operative per Agrivoltaico e Biometano – pubblicati a fine marzo insieme a quelli relativi alle comunità energetiche rinnovabili – sono consultabili nelle apposite sezioni del sito del GSE.
(QE, 27 aprile 2026)
A.4 Fotovoltaico, giro di vite Ue sugli inverter dai Paesi ad “alto rischio”
La Commissione europea ha deciso di escludere dai finanziamenti comunitari, compresi quelli della BEI e del Fondo europeo per gli Investimenti, i progetti fotovoltaici che impiegano inverter prodotti in Paesi considerati “ad alto rischio”, tra cui Cina, Russia, Iran e Corea del Nord. La misura riguarda tutti gli impianti situati nell’Unione europea e nelle aree connesse alla rete elettrica europea, come Balcani e Nord Africa.
È previsto un regime transitorio per i progetti già in sviluppo, i cui promotori dovranno notificare la situazione alla Commissione entro il 1° maggio. Per gli impianti extra-Ue non collegati alla rete europea, i finanziamenti resteranno subordinati alla sostituzione degli inverter entro il 15 aprile 2027.
Positiva la reazione dell’European Solar Manufacturing Council (ESMC), che definisce il provvedimento un passo decisivo per la sicurezza energetica europea e per il rilancio della manifattura continentale. Secondo l’associazione, gli inverter rappresentano un’infrastruttura critica perché connessi a Internet e potenzialmente vulnerabili ad attacchi informatici.
Sul fronte industriale, ESMC sostiene che la capacità produttiva europea sia già sufficiente a coprire la domanda, con oltre 100 GW annui disponibili e ulteriori margini di crescita entro il 2027. Anche l’impatto economico appare contenuto: l’adozione di inverter occidentali comporterebbe un aumento dei costi inferiore al 5% nei piccoli impianti e sotto il 2% nei grandi progetti utility scale.
B. Varie
*Sport
B.1 Il nuovo regime di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici
Con la L. 7 aprile 2026, n. 53, in vigore dall’8 maggio 2026, il legislatore interviene sul Testo Unico dell’Istruzione e sul D.lgs. n. 38/2021 per favorire una più ampia fruizione degli impianti sportivi scolastici fuori dall’orario delle lezioni. La riforma consente a comuni e province di concedere palestre e strutture scolastiche ad associazioni e società sportive anche durante il periodo estivo, previa convenzione e nel rispetto delle esigenze scolastiche. Le strutture potranno essere utilizzate non solo per attività sportive generiche, ma anche per allenamenti e gare ufficiali.
Gli oneri di gestione, pulizia e ripristino restano a carico dei concessionari, senza nuovi costi per la finanza pubblica. La legge introduce inoltre la possibilità, per associazioni sportive senza scopo di lucro, di presentare progetti di rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento degli impianti: in caso di riconosciuto interesse pubblico, l’ente locale potrà concedere l’uso gratuito della struttura per un periodo proporzionato al valore degli interventi eseguiti.
Le scuole dovranno comunicare agli enti proprietari le attività che impediscono l’utilizzo degli spazi, così da agevolare la programmazione. La riforma punta quindi a rafforzare il ruolo sociale degli impianti scolastici e a promuovere la pratica sportiva sul territorio, pur lasciando aperti alcuni profili critici legati al coordinamento tra scuole, enti locali e concessionari.
(QG, 28 aprile 2026)
* Risarcimento del danno non patrimoniale
B.2 Danno biologico e Tabella Unica Nazionale
Con la sentenza n. 8630/2026 la Corte di Cassazione affronta, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., il tema dei criteri di liquidazione del danno biologico da macrolesioni nei sinistri stradali verificatisi prima dell’entrata in vigore della Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), introdotta dal d.P.R. n. 12/2025. Il Tribunale di Milano aveva chiesto se, per i sinistri anteriori al 5 marzo 2025, dovessero continuare ad applicarsi le Tabelle milanesi oppure la nuova T.U.N. La Suprema Corte ribadisce che la liquidazione del danno non patrimoniale resta governata dal principio di equità ex artt. 1226 e 2056 c.c., volto sia ad assicurare il ristoro integrale del pregiudizio, sia l’uniformità di trattamento tra casi analoghi. Le tabelle costituiscono quindi strumenti tecnici di supporto al giudice, non fonti normative autonome, salvo i casi espressamente disciplinati dalla legge. La T.U.N., per espressa previsione normativa, si applica ai sinistri successivi alla sua entrata in vigore e non ha efficacia retroattiva automatica. Per gli eventi precedenti resta dunque utilizzabile il parametro tabellare già consolidato, rappresentato dalle Tabelle di Milano, salva motivata diversa valutazione del giudice. La decisione conferma il ruolo centrale dell’equità giudiziale e chiarisce che la nuova tabella nazionale non sostituisce indiscriminatamente i criteri precedenti nei giudizi pendenti relativi a fatti anteriori.
(Cass. civ., Sez. III, 7 aprile 2026, n. 8630)