Settimana 21/2026 Rassegna Stampa

A. Energy Law

A.1 Extraprofitti impianti rinnovabili, la causa di fronte alla Corte Ue resta in piedi. 

Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di Arera e GSE di ritirare le quattro domande di rinvio pregiudiziale inviate a dicembre alla Corte di giustizia dell’Unione europea nell’ambito dei ricorsi presentati da alcuni operatori del settore e dall’associazione di categoria del comparto elettrico. 

Secondo i giudici amministrativi, le questioni sottoposte alla Corte UE non coincidono pienamente con quelle già affrontate nelle precedenti sentenze europee. Le nuove domande, infatti, riguardano aspetti differenti e non si può ancora parlare di una giurisprudenza europea definitiva e consolidata sul tema. 

Per il Consiglio di Stato restano ancora da chiarire diversi punti relativi alla compatibilità con il diritto europeo della normativa italiana sugli extraprofitti, in particolare della disciplina che ha introdotto un tetto ai ricavi nel mercato elettrico all’ingrosso. 

Uno dei dubbi principali riguarda il regolamento europeo del 2022: la Corte dovrà stabilire se questo consenta agli Stati membri di mantenere, anche con effetto retroattivo, misure nazionali che limitano ulteriormente i ricavi di mercato, anche nel caso in cui fossero inizialmente in possibile contrasto con la precedente direttiva europea sul mercato elettrico, purché rispettino le condizioni previste dal regolamento stesso. 

Secondo i legali dei ricorrenti, la Corte UE potrebbe sia ritenere la questione già risolta dalle precedenti sentenze, sia invece affrontare temi ancora aperti, come la distinzione tra il periodo precedente e successivo all’entrata in vigore del regolamento europeo, con possibili effetti favorevoli per gli operatori coinvolti. 

Per una decisione europea servirà probabilmente circa un anno. Nel frattempo, resta da capire come queste nuove ordinanze influenzeranno i “casi pilota” ancora pendenti davanti al TAR Milano, le cui prime udienze sono fissate nella settimana dell’8 giugno. 

Intanto il GSE ha già iniziato a recuperare gli importi richiesti — complessivamente vicini ai 2 miliardi di euro — trattenendo progressivamente quote degli incentivi destinati agli operatori, partendo dal 30%. 

Dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica è stata inoltre aperta alla possibilità che il GSE possa concedere la rateizzazione degli importi dovuti, nel caso in cui i produttori presentino specifiche richieste. 

(QE, 8 maggio 2026) 

A.2 DL Bollette, Arera avvia attuazione norma sull’Ets 

In attesa del via libera definitivo della Commissione europea, ARERA ha avviato il procedimento per applicare la norma contenuta nel Decreto Bollette relativa alla cosiddetta “sterilizzazione” del costo ETS nel prezzo dell’energia elettrica prodotta dalle centrali a gas. 

Con la delibera 171/2026, l’Autorità ha iniziato a definire le regole operative del meccanismo di rimborso destinato ai produttori termoelettrici, previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto. Il procedimento dovrà concludersi entro il 30 settembre, così da avere tutti gli aspetti tecnici pronti nel momento in cui arriverà la decisione della Commissione Ue. Secondo ARERA, queste valutazioni potrebbero comunque essere già utili nel confronto in corso con Bruxelles. 

La questione è particolarmente delicata perché si collega alle nuove regole europee sugli aiuti di Stato: il nuovo quadro temporaneo vieta, infatti, interventi che eliminino direttamente l’effetto dell’ETS, ma consente invece forme di sostegno al gas utilizzato per produrre elettricità. 

ARERA individua cinque obiettivi principali. 

Per maggiori informazioni si rimanda al sito dell’Autorità.  

(QE, 18 maggio 2026) 

A.3 Gas package Ue, il Gse alla Camera: “Così possiamo contribuire all’attuazione” 

Nel corso dei lavori parlamentari sul recepimento del Gas Package europeo, il GSE ha espresso parere favorevole allo schema di decreto legislativo, ritenendolo coerente con gli obiettivi europei di decarbonizzazione, ma ha evidenziato la necessità di rafforzare il coordinamento normativo e valorizzare maggiormente le proprie competenze operative. 

In particolare, il Gestore ha richiamato l’attenzione sul tema delle garanzie d’origine (GO) per i gas a basse emissioni di carbonio, sottolineando l’importanza di definire regole operative chiare affinché tali strumenti possano effettivamente certificare i consumi e favorire lo sviluppo di un mercato dedicato. Secondo il GSE, occorre inoltre armonizzare la nuova disciplina con quella già vigente in materia di GO, così da garantire certezza giuridica agli operatori e ai consumatori. 

Particolare rilievo assume anche il tema dell’idrogeno. Pur attribuendo ad Arera le competenze regolatorie, lo schema di decreto non individua espressamente il soggetto incaricato delle attività operative di certificazione e tracciabilità. In tale contesto, il GSE propone di mettere a disposizione la propria esperienza maturata nei sistemi di certificazione energetica e nel supporto ai settori industriali hard-to-abate. 

La memoria evidenzia infine l’esigenza di coordinare le nuove disposizioni con altre normative nazionali, soprattutto in materia di schemi volontari di certificazione riconosciuti dalla Commissione europea e di contratti di lungo termine per il biometano. 

Nel frattempo, sul fronte infrastrutturale energetico, è ripartita la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per il terminale GNL di Taranto, progetto strategico collegato anche al percorso di decarbonizzazione dell’ex Ilva. 

(QE, 18 maggio 2026) 


B. Varie

*Sport  

B.1 Cassazione: limiti alla deducibilità dei costi pubblicitari e sponsorizzazioni sportive 

Con ordinanza depositata il 25 marzo 2026, la Cassazione torna a pronunciarsi in materia di deducibilità dei costi pubblicitari e sponsorizzazioni sportive, chiarendo alcuni principi rilevanti in tema di inerenza e prova documentale. La vicenda riguardava una società destinataria di avvisi di accertamento relativi agli anni 2009 e 2010, con contestazioni su costi pubblicitari, operazioni infragruppo e presunta sottofatturazione di prestazioni rese a un socio. 

La Corte ha ribadito che la presunzione di deducibilità prevista dall’art. 90, comma 8, della L. 289/2002 opera solo quando ricorrono tutti i requisiti normativi, tra cui la circostanza che il soggetto sponsorizzato sia una reale associazione o società sportiva dilettantistica e che vi sia un’effettiva attività promozionale. In assenza di tali presupposti, l’Amministrazione finanziaria può contestare l’inerenza e l’effettività delle spese. 

Particolare rilievo assume anche il principio affermato in tema di costi infragruppo: la società che deduce il costo deve dimostrare non solo l’esistenza dell’operazione, ma anche l’utilità concreta e documentata del servizio ricevuto. 

La Cassazione ha inoltre confermato che il Fisco può contestare prestazioni ritenute “sottofatturate” facendo riferimento al valore normale di mercato delle operazioni, specie nei rapporti tra società e soci, valorizzando eventuali profili di antieconomicità. 

La sentenza è stata invece cassata con rinvio limitatamente al profilo motivazionale relativo ad alcune spese pubblicitarie, ritenendo insufficiente e solo apparente la motivazione della CTR sull’assenza di documentazione probatoria. 

(Cass. civ., Sez. V, Ord., 25/03/2026, n. 7216) 

*  Reati contro il patrimonio

B.2 L’impossessamento del profitto illecito è prova della responsabilità per la truffa on-line. 

L’incameramento del profitto confluito su una carta di credito intestata all’imputato costituisce, in assenza di ricostruzioni alternative validamente dimostrate nel corso del procedimento, elemento di decisiva rilevanza ai fini dell’affermazione di responsabilità per il delitto di truffa aggravata, sussistendo dimostrazione del ruolo essenziale svolto dal prevenuto nella consumazione dell’illecito. A stabilirlo è la Corte di cassazione penale, sez. II, con la sentenza del 27 aprile 2026, n. 15091. 

La sentenza in esame affronta il tema dell’accertamento della responsabilità penale in relazione al principio dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”, previsto dall’art. 533 c.p.p., nei casi in cui risulti provata solo una parte della condotta criminosa complessiva. 

Nel caso concreto, l’imputato era stato assolto dall’accusa di truffa per aver ricevuto sulla propria carta di pagamento il bonifico relativo alla vendita online di una bicicletta mai consegnata all’acquirente. Il giudice di merito aveva ritenuto che, sebbene fosse stata dimostrata una componente essenziale della condotta delittuosa — ossia l’incasso del profitto illecito tramite una carta intestata all’imputato — mancasse la prova che fosse stato proprio lui a realizzare gli artifici o raggiri necessari per integrare il reato. 

Secondo il giudice, pertanto, il criterio sancito dall’art. 533 c.p.p. imponeva una pronuncia assolutoria, non essendo possibile escludere astrattamente il coinvolgimento di altri soggetti nella pubblicazione dell’annuncio o nella gestione delle trattative, nonostante non vi fossero elementi concreti a sostegno di tali ipotesi alternative. 

La Corte di cassazione, accogliendo il ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica, ha però annullato la sentenza di assoluzione con rinvio, ritenendo non corretta la valutazione compiuta dal giudice di merito. 

La motivazione della decisione prende avvio da una ricostruzione normativa e giurisprudenziale del principio dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”.  

Già le Sezioni Unite, con la nota sentenza Franzese (Cass. pen., Sez. Un., 10 luglio 2002, n. 30328), avevano stabilito che, nei reati omissivi impropri, l’incertezza o l’insufficienza della prova relativa al rapporto causale tra condotta ed evento impone una pronuncia assolutoria. Dopo la modifica dell’art. 533 c.p.p., le Sezioni Unite hanno ulteriormente precisato che il principio del ragionevole dubbio, derivando direttamente dalla presunzione di innocenza, non incide soltanto sulle regole decisorie, ma anche sui criteri di accertamento dei fatti e sulla valutazione delle prove e delle ricostruzioni alternative. Ne consegue che la condanna richiede la certezza della colpevolezza, mentre l’assoluzione è giustificata dalla presenza di un dubbio fondato su una concreta e plausibile ricostruzione alternativa dei fatti (Cass. pen., Sez. Un., 21 dicembre 2017, n. 14800). 

Passando alla questione oggetto del ricorso, la Corte richiama l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui non è sufficiente formulare ipotesi astratte o meramente teoriche per integrare un ragionevole dubbio. È invece necessario che l’eventuale spiegazione alternativa dei fatti trovi un supporto concreto nel materiale probatorio acquisito nel processo, sia attraverso il contraddittorio sia mediante elementi emersi dalle indagini preliminari e utilizzati nel giudizio abbreviato. 

In tempi più recenti, la Cassazione ha ribadito che la regola dell’“oltre ogni ragionevole dubbio” consente di affermare la responsabilità penale quando le sole alternative prospettabili siano eventualità remote, ipotizzabili solo in astratto ma prive di qualunque riscontro concreto negli atti processuali, tali da collocarsi fuori dalla normale razionalità e dall’ordinario corso degli eventi. Lo stesso vale per ipotesi vaghe o scientificamente non verificate. La Corte osserva inoltre che tale impostazione è condivisa anche dalla dottrina. 

La Corte ha quindi ritenuto che possa ritenersi soddisfatto il canone delòl’o9ltre ogni ragionevole dubbio nell’accertamento della responsabilità dell’imputato quando sia dimostrato che egli ha realizzato una frazione della condotta essenziale del reato, pur in assenza della dimostrazione specifica della consumazione dell’azione produttiva dell’evento ingiusto a carico del medesimo soggetto.  

Con riferimento al reato di truffa, pertanto, qualora sia stata raggiunta la prova certa dell’impossessamento del profitto illecito non è legittima l’assoluzione dell’imputato per non essere stata verificata la riconducibilità all’imputato dell’artificio o dell’inganno. 

(Altalex, 12 maggio 2026) 

* Immobili, condominio e locazioni 

B.3 Infiltrazioni: rispetto al danneggiato locatore e conduttore sono corresponsabili 

Con la sentenza n. 11585 del 28 aprile 2026, la Cassazione civile chiarisce i criteri di responsabilità in caso di danni da infiltrazioni provenienti da terrazze o lastrici solari in uso esclusivo. La vicenda riguardava un appartamento danneggiato da infiltrazioni d’acqua causate dall’ostruzione di un bocchettone di scarico, imputabile sia al condominio sia al proprietario e al conduttore dell’immobile sovrastante, titolari dell’uso esclusivo della terrazza. 

La Suprema Corte conferma che, in presenza di un unico danno causato da più soggetti, trova applicazione il principio di solidarietà previsto dall’art. 2055 c.c. Ne consegue che il danneggiato può chiedere l’intero risarcimento a ciascuno dei corresponsabili, senza essere vincolato alle quote di ripartizione previste dall’art. 1126 c.c. per le spese relative ai lastrici solari. 

Secondo la Corte, i limiti del “un terzo” e “due terzi” previsti dall’art. 1126 c.c. operano esclusivamente nei rapporti interni tra i soggetti responsabili, ai fini dell’eventuale azione di regresso, ma non incidono sul diritto del danneggiato a ottenere il ristoro integrale del pregiudizio subito. 

La decisione si pone in continuità con l’orientamento delle Sezioni Unite n. 9449/2016 e ribadisce che il danno da infiltrazioni rientra nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, con applicazione delle regole sulla solidarietà tra coobbligati. 

(Altalex, 06 maggio 2026)