A.1 Impianti teleriscaldamento, Tar: illegittimi extraprofitti realizzati nel 2021-22
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso presentato da un operatore del teleriscaldamento contro la sanzione di circa 2 milioni di euro irrogata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per i prezzi applicati agli utenti tra il 2021 e il 2022.
Secondo i giudici, gli aumenti del prezzo del gas non potevano essere automaticamente trasferiti ai clienti finali quando il calore era prodotto prevalentemente da fonti diverse dal gas. La metodologia del cosiddetto “costo evitato”, pur utilizzata nel settore, ha infatti generato incrementi tariffari non giustificati dai costi effettivamente sostenuti.
Il TAR ha ritenuto corretta l’istruttoria dell’Antitrust, evidenziando che l’Autorità aveva già rilevato criticità nell’applicazione del metodo a reti alimentate da fonti non fossili. È stata inoltre esclusa la possibilità di invocare un legittimo affidamento sulla liceità della formula tariffaria, poiché l’operatore avrebbe dovuto accorgersi dell’effetto distorsivo prodotto dall’impennata dei prezzi.
Respinte anche le contestazioni relative all’eccessività dei prezzi e alla quantificazione della sanzione, giudicata proporzionata alla gravità della condotta e alle dimensioni economiche del gruppo.
La sentenza conferma quindi che, nei mercati energetici, i prezzi praticati ai consumatori devono mantenere un collegamento effettivo con i costi sostenuti, soprattutto in situazioni di forte volatilità dei mercati. La società ha annunciato di stare valutando l’impugnazione della decisione davanti al Consiglio di Stato.
(QE, 24 giugno 2026)
A.2 DL Bollette, la consultazione del Mase sulla saturazione virtuale
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha avviato una consultazione con le principali associazioni di settore sulla bozza di decreto attuativo del meccanismo di Open Season, introdotto dal DL Bollette per contrastare il fenomeno della saturazione virtuale delle reti elettriche.
Il provvedimento disciplina le modalità con cui Terna dovrà individuare le microzone della rete, determinare la capacità di connessione disponibile e gestire le procedure di assegnazione dei punti di connessione per impianti da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo.
La capacità resa disponibile dovrà essere almeno pari al 150% degli obiettivi nazionali di nuova potenza rinnovabile, al netto della capacità stimata sulle reti di distribuzione. Terna sarà inoltre chiamata a minimizzare i costi di sviluppo della rete e a favorire connessioni più vicine possibile agli impianti.
Il sistema prevede la pubblicazione preventiva delle capacità disponibili e l’assegnazione attraverso procedure competitive, con aggiornamento continuo dei livelli di saturazione. Nella fase iniziale sarà possibile, per dodici mesi, richiedere soluzioni di connessione dedicate in casi residuali.
L’assegnazione definitiva della capacità seguirà il criterio cronologico del conseguimento dei titoli autorizzativi. In caso di saturazione sopravvenuta, Terna dovrà informare tempestivamente operatori e amministrazioni competenti.
La bozza prevede inoltre un tavolo tecnico permanente tra Ministero, Arera, Terna e distributori per monitorare l’attuazione del nuovo sistema, con l’obiettivo di favorire l’integrazione delle fonti rinnovabili e rendere più efficiente la gestione delle richieste di connessione alla rete elettrica.
(QE, 22 giugno 2026)
A.3 Zone di accelerazione rinnovabili: il Piemonte avvia la procedura di Vas
La Regione Piemonte ha avviato la fase di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del piano per l’individuazione delle zone di accelerazione destinate agli impianti da fonti rinnovabili, con osservazioni aperte fino al 2 agosto.
Il piano riguarda esclusivamente impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e opere connesse, escludendo per il momento l’eolico, per il quale la Regione ritiene necessarie ulteriori valutazioni ambientali, paesaggistiche ed economico-sociali.
Tra le aree considerate immediatamente idonee (“da subito”) rientrano le superfici industriali e logistiche superiori a 5 ettari, le discariche chiuse o in post-gestione e i siti industriali, commerciali e artigianali oggetto di bonifica.
Sono inoltre individuate ulteriori zone di accelerazione, tra cui aree dismesse e impermeabilizzate, coperture di edifici, siti già occupati da impianti rinnovabili da potenziare, aree nella disponibilità del sistema ferroviario e autostradale e parcheggi attrezzabili con pensiline fotovoltaiche.
Parallelamente prosegue in Consiglio regionale l’esame del disegno di legge sulle aree idonee per gli impianti FER, con l’obiettivo di definire il quadro autorizzativo regionale. È inoltre all’esame una proposta normativa volta a escludere dall’installazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici le aree agricole di elevato interesse agronomico.
L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo nel percorso di pianificazione regionale delle rinnovabili, cercando di coniugare sviluppo energetico, tutela del territorio e salvaguardia delle aree agricole di pregio.
B. Varie
* Sport
B.1 Accordo FIFA-FIFPRO sul mercato: dal 2027 commissioni ai calciatori e mai più fuori rosa
FIFA e FIFPRO hanno raggiunto un accordo destinato a incidere profondamente sul calcio professionistico mondiale, introducendo una riforma del sistema dei trasferimenti e un Memorandum of Understanding valido fino al 2031.
La novità principale è la creazione di una Piattaforma Globale di Dialogo Sociale, attraverso cui le future modifiche al Regolamento FIFA sui trasferimenti (RSTP) saranno negoziate con la partecipazione dei rappresentanti dei calciatori.
Dal 2027, i giocatori con reddito annuo fino a 150.000 euro avranno diritto ad almeno il 5% dell’indennità di trasferimento generata dal proprio passaggio a un nuovo club.
Viene inoltre riformato l’art. 17 RSTP, oggetto della sentenza Diarra, introducendo criteri più equilibrati per il risarcimento in caso di risoluzione contrattuale e maggiori tutele economiche per i calciatori.
L’accordo vieta espressamente pratiche abusive come i “fuori rosa” punitivi, gli allenamenti in isolamento e il trattenimento dei passaporti.
Particolare attenzione è dedicata al benessere dei calciatori, che avranno un ruolo nella definizione di standard relativi a riposo, recupero e calendario internazionale.
FIFPRO otterrà inoltre una presenza stabile negli organi FIFA, con un ruolo consultivo nel Consiglio FIFA e nei principali organismi decisionali.
Sono previste misure specifiche anche per il calcio femminile e il rifinanziamento del FIFA Fund for Players, destinato a tutelare i giocatori nei casi di insolvenza dei club.
L’intesa segna il passaggio da una fase di contenzioso tra FIFA e sindacato dei calciatori a un modello di cooperazione strutturata, rafforzando il ruolo dei giocatori nella governance del calcio internazionale.
(Calcio e Finanza, 11 giugno 2026)
* Infortuni sul lavoro
B.2 Non è responsabile il datore, se l’infortunio è causato da un terzo
Con l’ordinanza n. 19859/2026, la Corte di Cassazione ha chiarito che il datore di lavoro non risponde dell’infortunio occorso al lavoratore quando l’evento lesivo sia determinato esclusivamente dalla condotta colposa, imprevedibile e autonoma di un terzo, estranea alle mansioni lavorative e ai rischi tipici dell’attività svolta.
La vicenda riguardava un lavoratore colpito alla testa da una bottiglia lanciata da un collega durante la pausa pranzo, dopo un episodio di gioco tra alcuni dipendenti. La Cassazione ha confermato l’esclusiva responsabilità dell’autore materiale del gesto, escludendo ogni responsabilità dei rispettivi datori di lavoro.
Secondo la Corte, la tutela predisposta dall’art. 2087 c.c. opera solo rispetto ai rischi connessi all’attività lavorativa e all’organizzazione aziendale. Quando, invece, il danno deriva da una condotta del tutto anomala, imprevedibile e scollegata dalle incombenze lavorative, il nesso causale tra lavoro ed evento lesivo deve ritenersi interrotto.
La pronuncia richiama il principio del cosiddetto “rischio elettivo” e precisa che una serie causale autonoma, generata dal comportamento di un terzo, può escludere la responsabilità datoriale anche se il fatto si verifica sul luogo di lavoro e durante l’orario lavorativo.
La Corte ha inoltre ribadito che la responsabilità indiretta del datore ex art. 2049 c.c. presuppone un rapporto di “occasionalità necessaria” tra mansioni affidate al dipendente e fatto illecito, requisito assente quando la condotta lesiva è del tutto estranea all’attività lavorativa.
(QG, 25 giugno 2026)