A1. Costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli: l’Agenzia delle Entrate allinea l’imposta di registro al 9%L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 23/E del 3 aprile 2025, ha aggiornato il proprio orientamento in merito all’imposta di registro applicabile alla costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli, ad esempio per la realizzazione di impianti fotovoltaici.Recependo la giurisprudenza della Cassazione (Ordinanze n. 27293/2024 e 3461/2021), l’Agenzia ha chiarito che:• La costituzione del diritto di superficie non è un trasferimento del diritto stesso;• Di conseguenza, l’aliquota del 15% si applica solo ai trasferimenti del diritto di superficie o della proprietà superficiaria, non alla costituzione del diritto;• Pertanto, per gli atti di costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli si applica l’imposta di registro al 9%, come previsto dalla Tariffa del TUR.Viene così superato il precedente orientamento dell’Agenzia espresso nella Circolare 36/E/2013.(Giovedì 3 aprile 2025, da https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/agenzia/agenzia-comunica/novita/aggiornamenti-del-sito)
A2. Il Tar Lazio apre nuove prospettive per il fotovoltaico: le stazioni elettriche rientrano nelle aree idoneeCon una recente sentenza, il Tar Lazio ha segnato un passaggio cruciale nella definizione delle aree idonee all’installazione di impianti fotovoltaici, accogliendo il ricorso di una Società contro il diniego comunale alla costruzione di un impianto in prossimità di una stazione di trasformazione elettrica. La decisione riconosce che tali infrastrutture, per la loro funzione strategica nel sistema energetico, possono essere equiparate a impianti industriali e, dunque, rientrare nelle cosiddette “Solar Belt”. Questo orientamento giurisprudenziale supera una visione restrittiva della normativa e impone alle amministrazioni locali l’obbligo di motivare in modo preciso ogni rifiuto, basandosi su criteri oggettivi e non su meri vincoli urbanistici o catastali. La sentenza si inserisce in un contesto più ampio di chiarimenti normativi e giurisprudenziali, già avviato con la sospensione parziale del decreto Aree Idonee da parte del Consiglio di Stato, che aveva ritenuto eccessiva la discrezionalità regionale nel limitare lo sviluppo delle rinnovabili. Con queste premesse, la decisione del Tar non solo rafforza la coerenza dell’interpretazione del Dlgs 199/2021, ma rappresenta anche un incentivo per gli investitori e un impulso al riordino dei piani regionali, in linea con gli obiettivi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima. Un equilibrio più maturo tra paesaggio e produzione energetica sembra oggi sempre più a portata di mano.(Venerdì 28 marzo 2025, da www.ilsole24ore.com)
A3. Reti elettriche, arriva l’emendamento per superare la saturazione virtualeÈ stato presentato l’emendamento governativo al Decreto Bollette per affrontare il nodo della saturazione virtuale delle reti elettriche, che sta rallentando lo sviluppo delle rinnovabili. La proposta prevede importanti novità per il futuro delle connessioni alla rete. Sul fronte del pregresso, il testo salva le soluzioni di connessione già validate da Terna, il gestore della rete di trasmissione nazionale. Alla data del 28 febbraio 2025, la capacità con nulla osta ammonta a 56,58 GW. In futuro, le soluzioni non validate perderanno efficacia, pur mantenendo il diritto dei soggetti coinvolti di partecipare alle procedure di open season, con priorità assegnata ai progetti già autorizzati. Terna sarà, inoltre, tenuta a pubblicare, e aggiornare trimestralmente, la capacità massima integrabile da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo per ciascuna delle 76 microzone della rete. Entro 90 giorni, il MASE – sentita l’Arera – stabilirà i criteri operativi per garantire un dimensionamento coerente con il PNIEC e le politiche energetiche europee. L’emendamento introduce anche un nuovo articolo nel Testo Unico FER, che consente a Terna di rilasciare connessioni anche oltre la capacità massima accoglibile, purché nel rispetto di criteri trasparenti e non discriminatori fissati dall’Arera. La capacità sarà assegnata a soggetti con autorizzazioni valide. Entro 6 mesi Arera dovrà aggiornare le condizioni tecniche ed economiche per le connessioni. Nel frattempo, Terna potrà continuare a rilasciare soluzioni in eccesso, ma solo quelle validate resteranno efficaci dopo l’adozione dei provvedimenti Arera. Il pacchetto di modifiche disciplina anche le autorizzazioni per lo sviluppo della rete in aree idonee o di accelerazione, richiamando normative già in vigore. Restano esclusi i progetti il cui iter autorizzativo è già stato avviato.(Venerdì 4 aprile 2025, da www.quotidianoenergia.it)
A4. Sicilia, nuove linee guida per l’agrivoltaico: integrazione tra fotovoltaico e agricoltura sostenibileLa Regione Sicilia ha approvato un nuovo decreto con le linee d’indirizzo tecnico-agronomiche (Lta) per gli impianti agrivoltaici, aggiornando il quadro normativo dopo la revoca delle precedenti disposizioni di febbraio. Tra le principali novità, il decreto richiama sia le Linee Guida nazionali del MASE del 2022 sia le regole operative del GSE per l’accesso agli incentivi del bando PNRR agrivoltaico, riaperto dal 1 aprile. Scompaiono alcune indicazioni restrittive contenute nel testo precedente, come il riferimento alla produzione lorda vendibile (PLV), mentre vengono mantenute regole a tutela della biodiversità, ad esempio l’obbligo di reimpiantare specie autoctone eventualmente rimosse per fare spazio ai pannelli. Il decreto punta a promuovere un modello integrato e sostenibile basato sulla convivenza tra agricoltura e produzione di energia solare, fissando cinque principi guida: utilizzo condiviso dei terreni, efficienza economica delle colture, valorizzazione delle filiere, uso ottimizzato dell’acqua piovana e autoconsumo energetico da FV. Modificato anche l’art. 6, che semplifica i criteri di valutazione dei progetti, eliminando il parametro della “superficie totale di ingombro” (Spv) tra quelli determinanti.(Venerdì 4 aprile 2025, da www.quotidianoenergia.it)
B1. ImposteLegittima l’addizionale IRES per le Società di Gestione del Risparmio: la Consulta respinge la questione di costituzionalitàCon la sentenza n. 34 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata dalla Corte di giustizia tributaria della Lombardia sull’addizionale dell’8,5% all’IRES imposta, per l’anno 2013, alle Società di Gestione del Risparmio (SGR). La norma contestata, contenuta nell’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 133/2013, era stata oggetto di dubbio rispetto ai principi di uguaglianza e capacità contributiva sanciti dagli artt. 3 e 53 della Costituzione. Secondo il Giudice rimettente, le SGR non avrebbero beneficiato delle misure compensative previste per altri operatori del settore finanziario, come banche e assicurazioni, poiché non esercitano attività di concessione di credito e, quindi, non subiscono le stesse perdite su crediti. La Consulta ha, però, ritenuto che l’appartenenza al mercato finanziario, seppure in un contesto eccezionale di crisi economica, costituisca un legittimo indice di capacità contributiva. Le SGR, pur non operando come istituti di credito, svolgono un’attività altamente regolamentata e protetta, soggetta a controlli della Banca d’Italia e della CONSOB, godendo di barriere all’ingresso e di condizioni di mercato favorevoli. La Corte ha inoltre ribadito che le SGR, nel 2013, registrarono un aumento significativo dell’utile netto, segno di una minore esposizione alla crisi e, quindi, di una maggiore capacità contributiva. Pertanto, secondo la Corte, la disciplina contestata non risulta né irragionevole né arbitraria, trovando fondamento nella natura stessa dell’attività svolta dalle SGR e nella loro appartenenza a un mercato di rilevanza costituzionale, ai sensi dell’art. 47 della Costituzione.(Venerdì 4 aprile 2025, dal “Quotidiano Giuridico”)
B2. Società, Banca e ImpresaSequestro aziendale: anche l’amministratore imputato può impugnareCon la sentenza n. 12671 del 2 aprile 2025, la Cassazione penale ha stabilito che il rappresentante legale di una Società, anche se imputato nel procedimento penale e nonostante la nomina di un amministratore giudiziario, conserva il diritto di impugnare il provvedimento di sequestro preventivo delle quote e del compendio aziendale. Il caso riguardava un amministratore accusato di reati fiscali e doganali. In primo grado, il suo ricorso era stato dichiarato inammissibile per presunta mancanza di legittimazione. Secondo il Tribunale del riesame, tale facoltà spettava solo all’amministratore giudiziario o, nel caso delle quote, ai soci. La Suprema Corte ha però smentito questa interpretazione, chiarendo che l’amministratore in carica mantiene un interesse diretto a richiedere la revoca del sequestro, anche per evitare la paradossale situazione in cui nessuno possa impugnare efficacemente il provvedimento. Secondo la Cassazione, non si può chiedere all’amministratore giudiziario di impugnare un atto che comporterebbe, di fatto, la revoca della sua stessa nomina. La sentenza ribadisce un principio già affermato in passato, consolidando un orientamento favorevole alla tutela del diritto di difesa anche per chi si trovi a ricoprire ruoli apicali in Società sottoposte a misure cautelari. Il ricorso è stato accolto, con annullamento con rinvio per nuova valutazione.(Lunedì 7 aprile 2025, dal “Quotidiano Giuridico”)
B3. Società, Banca e ImpresaTribunale di Roma: criteri di responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori sociali insoddisfattiImportante sentenza del Tribunale di Roma (Sez. imprese, n. 2794/2025) la quale ha ribadito i criteri di responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, delineando con chiarezza i confini della sua responsabilità dopo l’estinzione della Società. Secondo i giudici, il liquidatore può essere chiamato a rispondere se il creditore dimostra che nel bilancio finale di liquidazione vi era una massa attiva sufficiente a coprire il debito, ma che è stata distribuita ai soci, oppure che l’insufficienza patrimoniale è dipesa da una sua condotta dolosa o colposa. La responsabilità, di natura extracontrattuale, impone al creditore l’onere della prova su tre fronti: l’esistenza del credito, il comportamento illecito del liquidatore e il nesso causale tra quest’ultimo e il danno. Non basta, quindi, l’esistenza del credito per ottenere il risarcimento: serve dimostrare che il liquidatore ha agito in violazione dei suoi doveri, compromettendo il principio della par condicio creditorum. La sentenza si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato, condiviso da altre corti come Venezia, Milano e Napoli, secondo cui, dopo la cancellazione della Società dal Registro delle imprese, i creditori insoddisfatti possono agire nei confronti dei soci (entro i limiti della quota ricevuta) e dei liquidatori, se responsabili della perdita del patrimonio sociale. Il Tribunale di Roma chiarisce, infine, che la responsabilità non sussiste se il mancato pagamento è dovuto alla reale mancanza di risorse, e non a omissioni o irregolarità nella gestione liquidatoria.(Giovedì 10 aprile 2025, dal “Quotidiano Giuridico”)