Settimana 19/2025 Rassegna Stampa

A. Energy Law

A1. Aree idonee per le rinnovabili: Emilia-Romagna pronta a partire, via libera del Governo alla legge del Friuli Venezia Giulia

L’Emilia-Romagna è pronta ad avviare il percorso per la definizione delle aree idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, con la legge regionale che sarà presto esaminata dalla Giunta regionale. Lo ha annunciato l’assessora all’Ambiente, Irene Priolo, durante un’informativa in commissione Territorio dell’Assemblea legislativa, sottolineando l’importanza di un lavoro condiviso con enti locali e portatori di interesse per garantire uno sviluppo armonico e sostenibile del settore. L’obiettivo del provvedimento è duplice: recepire gli obblighi nazionali in materia e fornire strumenti operativi chiari anche ai Comuni più piccoli, garantendo equilibrio tra esigenze energetiche, tutela ambientale e sviluppo agricolo. Particolare attenzione sarà rivolta alle aree prossime a infrastrutture esistenti, come le autostrade, per favorire impianti ben integrati e facilmente connessi alla rete. Priolo ha inoltre evidenziato la necessità di una “manutenzione” alla legge urbanistica regionale per eliminare ostacoli burocratici e rafforzare gli strumenti già a disposizione degli enti locali. Nel frattempo, il Consiglio dei ministri ha approvato la legge sulle aree idonee del Friuli Venezia Giulia, entrata in vigore lo scorso marzo. Si tratta della seconda norma regionale a ricevere il via libera dopo settimane di confronto istituzionale, a differenza di quanto accaduto con la legge sarda, impugnata a gennaio.

(Mercoledì 30 aprile 2025, da www.quotidianoenergia.it)

A2. Teleriscaldamento, il Tar da ragione ad Arera: legittime le tariffe transitorie 2024

Il Tar Lombardia ha respinto il ricorso presentato da Metan Alpi Sestriere Teleriscaldamento contro il metodo tariffario transitorio per il teleriscaldamento, introdotto da Arera per il 2024 con la delibera 638/2023. La sentenza, pubblicata il 5 maggio, conferma la legittimità del quadro regolatorio previsto dall’Autorità per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2024, giudicando infondate le accuse della società ricorrente su presunte violazioni procedurali, instabilità del sistema tariffario e criteri irragionevoli per l’esenzione o il calcolo dei costi evitati. Il Tar ha inoltre bocciato anche i motivi aggiunti contro la delibera 597/2024, che ha prorogato fino alla fine del 2025 le regole transitorie, sottolineando come la maggior parte degli operatori abbia rinunciato ai ricorsi, riconoscendo l’efficacia correttiva delle modifiche introdotte. La decisione consolida l’impianto regolatorio del settore, che negli ultimi anni ha vissuto una fase di transizione normativa particolarmente complessa.

(Lunedì 5 maggio 2025, da www.quotidianoenergia.it)

A3. Fotovoltaico e vincoli paesaggistici, il Consiglio di Stato: “Stop a dinieghi generici”

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della Società Aerotek, annullando il diniego alla realizzazione di un impianto fotovoltaico su una clinica di Napoli, originariamente bloccato dalla Regione Campania per presunto impatto paesaggistico. La sentenza ribalta la decisione del Tar Campania del 2022 e sottolinea un principio chiave: i pareri delle Soprintendenze contrari agli impianti a fonti rinnovabili devono essere basati su motivazioni “particolarmente stringenti”, non generiche o astratte. Nel caso in esame, la Regione si era opposta all’installazione di 206 pannelli FV su un lastrico solare in un’area vincolata, giudicandoli visivamente dissonanti rispetto al paesaggio collinare circostante. Ma i giudici hanno evidenziato che la valutazione era “affetta da travisamento dei fatti” e non supportata da reali elementi di disturbo visivo. Il Consiglio ha chiarito che la tutela del paesaggio non esclude automaticamente interventi compatibili, come il fotovoltaico, che rappresenta un contributo alla tutela ambientale anche in senso estetico. La decisione si inserisce nel più ampio contesto del conflitto tra transizione energetica e vincoli paesaggistici, richiamando anche precedenti giurisprudenziali in favore di un equilibrio meno ideologico e più concreto.

(Lunedì 5 maggio 2025, da www.quotidianoenergia.it)

A4. Reddito Energetico Nazionale: pubblicato il Bando 2025, novità per le famiglie in difficoltà

È stato pubblicato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) il nuovo regolamento del Fondo nazionale Reddito Energetico, aggiornato con il Decreto n. 124 del 28 marzo 2025. Il provvedimento introduce importanti novità per l’accesso agli incentivi destinati alle famiglie in condizioni di disagio economico che vogliono installare impianti fotovoltaici nelle proprie abitazioni. Il regolamento 2025 chiarisce requisiti e modalità di accesso al contributo, confermando l’obbligo per il beneficiario di essere cliente domestico residente. Inoltre, il soggetto realizzatore dovrà garantire la produzione dell’impianto per tutta la sua durata. In tema di assicurazioni, il decreto stabilisce che le polizze potranno essere stipulate anche tramite soggetti terzi e dovranno coprire un arco temporale di 10 anni, con possibilità di rescissione annuale ma senza tacito rinnovo. È prevista anche la possibilità di stipulare polizze diversificate per tipologie di rischio, con l’istituzione di una sezione informativa sul sito del GSE dedicata alle compagnie operanti sul territorio. L’ammontare complessivo del Fondo per il 2025 è pari a 103,17 milioni di euro, di cui oltre 82 milioni destinati alle regioni del Mezzogiorno, mentre i restanti 20,87 milioni andranno alle altre Regioni e Province autonome. La potenza nominale degli impianti agevolabili dovrà essere compresa tra 2 e 6kW, ma comunque non superiore alla potenza impegnata al momento della richiesta. Le domande per accedere agli incentivi potranno essere presentate a partire dal 13 maggio 2025, tramite il Portale REN nella sezione Area Clienti del sito GSE. Le richieste saranno valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna area geografica.

(Martedì 6 maggio 2025, da www.italiasolare.eu)

B. Varie

B1. Società, Banca e Impresa

Euro Digitale: La Banca Centrale Europea Spinge sull’Acceleratore Tecnologico

La proposta di Regolamento UE per l’istituzione di una versione elettronica della moneta unica – emessa direttamente dalla Banca Centrale Europea (BCE) – potrebbe ricevere un nuovo slancio grazie alle recenti dichiarazioni dei vertici europei. Pensato per affiancare il contante e rispondere alla crescente digitalizzazione dei pagamenti, l’euro digitale sarà una Central Bank Digital Currency (CBDC) a corso legale, garantita dalla BCE, utilizzabile online e offline. Secondo le FAQ della Banca d’Italia, sarà accettata universalmente nell’area euro, senza costi per i servizi di base rivolti ai cittadini. Sebbene il progetto non escluda l’uso del contante o di altri strumenti di pagamento, non mancano le criticità. La più rilevante riguarda la tutela della privacy: sebbene la BCE non avrebbe accesso ai dati dei pagamenti offline, restano forti le preoccupazioni su un possibile monitoraggio delle transazioni. Per rispondere a queste paure, il Regolamento richiama i principi di privacy-by-design e privacy-by-default. Dal punto di vista legislativo, dopo una lunga stasi durante la IX legislatura, il dossier è ora affidato all’eurodeputato spagnolo Fernando Navarrete Rojas. E proprio dal Vertice Euro del marzo 2025 è arrivata una spinta politica decisiva: i leader europei hanno chiesto di “accelerare i progressi verso l’euro digitale” per garantire sovranità tecnologica e rafforzare il ruolo internazionale dell’euro. La BCE ha recepito il messaggio. Nel comunicato diffuso dopo il Consiglio Direttivo del 17 aprile, per la prima volta l’euro digitale è stato incluso tra le priorità di politica monetaria. La partita ora si gioca sul terreno normativo.

(Martedì 6 maggio 2025, dal “Quotidiano Giuridico”)

B2. Contrattualistica

Cassazione: ammissibile l’azione di arricchimento senza contratto

Con l’Ordinanza n. 11336 del 30 aprile 2025, la Corte di Cassazione, Sez. I Civile, ha confermato la piena ammissibilità dell’azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., anche quando la domanda principale, fondata su un presunto rapporto contrattuale, sia stata rigettata per carenza del titolo. Il caso nasce dal contenzioso tra l’Ing. F.P. e i coniugi G.F. e S.E., relativo al compenso per un progetto architettonico utilizzato dai convenuti per ottenere un permesso a costruire. Dopo il rigetto in primo grado della domanda principale per mancanza di prova del contratto, e della subordinata per arricchimento ingiustificato, la Corte d’Appello di Salerno ha riformato la sentenza, riconoscendo al professionista un indennizzo di oltre 24mila euro. I ricorrenti hanno contestato la decisione, ma la Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo che la domanda ex art. 2041 c.c. è esperibile quando l’azione principale fallisce per carenza originaria del titolo, e non per altre cause come prescrizione, decadenza o illiceità. Richiamando un principio già sancito dalle Sezioni Unite (sent. n. 33954/2023), la Corte ha ribadito che l’azione per arricchimento ingiustificato è legittima anche quando proposta in via subordinata, purché la domanda principale venga esclusa per mancanza del rapporto giuridico presupposto. Una conferma giurisprudenziale importante per tutti quei casi in cui un’attività venga svolta senza che vi sia un contratto formalizzato, ma da cui una parte tragga un vantaggio economico.

(Mercoledì 7 maggio 2025, dal “Quotidiano Giuridico”)

B3. Diritti della Cittadinanza

Cittadinanza iure sanguinis, il Tribunale di Campobasso frena sull’applicazione retroattiva del Decreto-Legge 36/2025

Il Tribunale di Campobasso ha stabilito che il Decreto-Legge 36/2025 non può essere applicato retroattivamente ai procedimenti in corso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Il caso riguardava un gruppo di ricorrenti italo-americani, discendenti di una bisnonna nata in provincia di Campobasso e mai formalmente decaduta dalla cittadinanza italiana, che avevano avviato la procedura giudiziale prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto. La norma, che modifica in senso restrittivo l’accesso alla cittadinanza per discendenza, limita il diritto ai soli soggetti con almeno un ascendente di primo grado nato in Italia, escludendo quindi intere generazioni nate all’estero. Nel respingere la tesi del Ministero dell’Interno, secondo cui il nuovo decreto sarebbe applicabile anche ai ricorsi già pendenti, il giudice ha ricordato il principio generale dell’irretroattività delle leggi sancito dall’art. 11 delle preleggi. Secondo il Tribunale, il D.L. 36/2025 non contiene alcuna disposizione espressa che ne preveda l’applicazione retroattiva, né fornisce motivazioni sufficienti per derogare a tale principio, tanto più in una materia così delicata come il diritto alla cittadinanza. Il giudice ha inoltre respinto la richiesta ministeriale di sospendere il procedimento in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale sulla legittimità dell’art. 1 della Legge 91/1992, ritenendola infondata. La sentenza rappresenta un segnale forte contro la possibilità che il Decreto-Legge venga utilizzato per rigettare domande basate su situazioni giuridiche già maturate. Se confermata da altri Tribunali, questa interpretazione potrebbe condurre a una linea giurisprudenziale più protettiva nei confronti degli italo-discendenti esclusi dalle nuove norme. Il futuro del D.L. 36/2025, non ancora convertito in legge, resta comunque incerto, soprattutto alla luce del possibile intervento della Corte Costituzionale, chiamata a valutare i profili di compatibilità del nuovo assetto normativo con i principi fondamentali dell’ordinamento.

(Mercoledì 7 maggio 2025, da www.ntplusdiritto.ilsole24ore.com)