A1. GSE: nuova finestra per l’esenzione dagli extraprofitti
Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha ufficializzato la riapertura dei termini per la presentazione delle dichiarazioni di esenzione dalla restituzione degli extraprofitti, una decisione arrivata in seguito alle numerose segnalazioni da parte di operatori e associazioni di categoria, tra cui Italia Solare, che da settimane contestavano la procedura adottata. Il provvedimento riguarda la cosiddetta “Norma Extraprofitti” e il meccanismo del Price Cap, introdotti per limitare i ricavi ritenuti eccessivi degli impianti fotovoltaici in Conto Energia con potenza superiore a 20 kW. Secondo il GSE, i soggetti interessati potranno inviare fino al 24 aprile 2025 un’apposita segnalazione sul Portale Assistenza Clienti, selezionando “Presentazione richiesta” nell’area dedicata al servizio “Extra Profitti” e indicando il codice CENSIMP dell’impianto e il periodo di riferimento. Per chi avrà completato questa fase preliminare, il portale GSE attiverà – dal 5 al 30 maggio 2025 – le funzionalità necessarie per l’invio formale della dichiarazione di esenzione. Inoltre, i termini per la trasmissione delle dichiarazioni sono stati prorogati fino al 30 giugno 2025, concedendo agli operatori più tempo per predisporre la documentazione richiesta. La riapertura è una risposta concreta alle contestazioni avanzate da Italia Solare, una delle principali associazioni del settore. L’associazione aveva definito “inappropriata” la decisione del GSE di procedere con la fatturazione prima del pronunciamento della Corte UE, che potrebbe mettere in discussione la validità del criterio su cui si basa la restituzione dei ricavi. La scelta del GSE potrebbe rappresentare un passo importante verso un dialogo più equilibrato tra istituzioni e settore, in un momento in cui il comparto fotovoltaico italiano è alle prese con incertezze normative e sfide operative. Gli operatori sono ora chiamati a cogliere questa opportunità per evitare complicazioni amministrative e possibili perdite economiche.
(Giovedì 22 maggio 2025, da www.gse.it)
A2. Comunità energetiche, il Mase amplia l’accesso agli incentivi: ora anche nei Comuni fino a 50 mila abitanti
Con un nuovo decreto firmato dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica cambiano le regole per l’accesso agli incentivi destinati alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e alle configurazioni di autoconsumo. Il provvedimento introduce importanti novità, tra cui l’estensione della misura finanziata dal PNRR ai Comuni con una popolazione fino a 50 mila abitanti, superando ampiamente la soglia finora fissata a 5 mila. L’intervento, atteso con un limite di 30 mila abitanti, va così oltre le previsioni iniziali, ampliando significativamente la platea dei beneficiari. Oltre all’ampliamento demografico, il decreto introduce una maggiore flessibilità sui tempi di entrata in esercizio dei progetti, la possibilità di ottenere un anticipo fino al 30% del contributo e l’esclusione del fattore di riduzione in caso di cumulo con altri incentivi, anche per le persone fisiche. Queste modifiche si applicano anche alle domande già presentate, rendendo retroattiva l’efficacia del nuovo impianto normativo. Il ministro ha sottolineato come l’intervento miri a rafforzare e rendere più inclusivo il percorso di promozione delle comunità energetiche, considerate fondamentali per garantire l’accesso all’energia rinnovabile a costi sostenibili. Il decreto sarà ora trasmesso alla Corte dei Conti per le verifiche necessarie, prima della pubblicazione e della sua piena entrata in vigore.
(Venerdì 16 maggio 2025, da www.quotidianoenergia.it)
A3. D.L. Infrastrutture: le aree industriali diventano zone di accelerazione per le rinnovabili
Con l’approvazione in Consiglio dei ministri del 19 maggio, il nuovo D.L. Infrastrutture introduce importanti modifiche al Testo Unico sulle Fonti rinnovabili (D.Lgs. 190/2024), puntando a semplificare e accelerare l’iter autorizzativo per gli impianti Fer. In particolare, le aree industriali già definite dagli strumenti urbanistici regionali, comunali o sovracomunali saranno automaticamente considerate zone di accelerazione per lo sviluppo delle rinnovabili, segnando un passo decisivo verso gli obiettivi del Pniec e la realizzazione del capitolo RepowerEU del Pnrr. Secondo quanto previsto dalla bozza del decreto, la mappatura delle aree idonee realizzata dal GSE entro il 21 maggio rappresenta il punto di partenza: le Regioni e le Province autonome avranno 30 giorni per segnalare eventuali incongruenze. Su questa base, ogni amministrazione dovrà adottare i piani di individuazione delle zone di accelerazione terrestri entro il 21 febbraio 2026, sottoponendoli preventivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), con tempi dimezzati rispetto alla procedura ordinaria. Il termine per l’invio dei piani in VAS è fissato al 31 agosto 2025. La novità sostanziale riguarda anche il criterio normativo con cui saranno identificate tali zone: non più secondo il comma 4 dell’art. 20 del D.Lgs. 199/2021, ma sulla base del comma 8, che comprende aree già occupate da impianti Fer, siti di bonifica, cave, miniere, e persino spazi delle società del gruppo FS o di gestori autostradali e aeroportuali. Nonostante un recente stop giurisprudenziale – con il Tar Lazio che ha annullato alcuni criteri discrezionali delle Regioni nella definizione delle aree idonee – il Governo va avanti. Se Regioni e Province autonome non rispetteranno le scadenze o non adotteranno i piani, interverranno i poteri sostitutivi dello Stato.
(Martedì 20 maggio 2025, da www.quotidianoenergia.it)
A4. Fotovoltaico e edilizia: il Consiglio di Stato fa chiarezza sulla disciplina urbanistica
Con due recenti sentenze gemelle, n. 4128 e n. 4129 del 14 maggio 2025, il Consiglio di Stato ha fatto il punto sul quadro normativo che regola l’installazione degli impianti fotovoltaici dal punto di vista edilizio. Le pronunce arrivano al termine di un lungo percorso normativo che, a partire dalla legge di conversione n. 108/2021, aveva inserito nel Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) una disciplina specifica per questi impianti, riconoscendone in certi casi il regime di edilizia libera. La norma introdotta, l’art. 6, lett. e-quater, consentiva l’installazione senza permessi per impianti al servizio degli edifici, purché non situati in zone A) soggette a particolari vincoli paesaggistici. Tuttavia, il D.Lgs. n. 190/2024, attuativo della legge sulla concorrenza del 2022, ha abrogato tale disposizione, introducendo un nuovo coordinamento tra le fonti normative vigenti e ponendo fine alla deroga semplificata. Anche la previgente previsione contenuta nel D.Lgs. n. 28/2011, che qualificava l’intervento come attività edilizia libera soggetta a mera comunicazione, è stata superata dal D.Lgs. n. 199/2021. Le nuove regole, come ribadito dal Consiglio di Stato, impongono quindi un’attenta valutazione caso per caso, in base alla tipologia dell’impianto, alla sua collocazione e all’impatto sul territorio. Il Testo Unico dell’Edilizia, pur non essendosi inizialmente occupato in modo specifico dell’energia alternativa, oggi prevede che l’installazione di tali impianti possa rientrare nella nozione di “nuova costruzione” se comporta la trasformazione permanente del suolo, richiedendo dunque il permesso di costruire. La normativa urbanistica rimane dunque centrale e non può essere elusa da disposizioni semplificate se non nei limiti stabiliti dalla legge.
(Mercoledì 21 maggio 2025, dal “Quotidiano Giuridico”)
A5. Mase, dal FerX al Piano sociale per il clima: fissati gli obiettivi energetici per il 2025
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha definito, tramite un apposito decreto, gli obiettivi operativi del dipartimento Energia per il 2025, con un fitto cronoprogramma che tocca alcuni dei principali strumenti per la transizione energetica. Tra i punti centrali, la pubblicazione entro fine maggio delle regole operative per il meccanismo FerX transitorio, pensato per sostenere gli impianti rinnovabili prossimi alla competitività di mercato, e la notifica entro novembre a Bruxelles dello schema del FerZ, sistema di incentivi per le rinnovabili decentrate. Il calendario prevede inoltre l’avvio delle fasi preliminari per il decreto sulle tariffe incentivanti dell’idrogeno entro maggio e, in tema di efficienza energetica, la trasmissione entro fine anno dello schema di recepimento della direttiva Eed. È invece già scaduto il termine di marzo per l’aggiornamento del meccanismo dei Certificati bianchi, su cui è nel frattempo arrivato il parere dell’Arera. Un’altra scadenza importante è fissata a settembre, con l’invio dello schema di decreto Fer-T per gli incentivi alla produzione di calore da fonti rinnovabili su larga scala. Sul fronte della regolazione, entro giugno dovrà essere adottato il decreto per l’elenco dei venditori di gas e predisposta una proposta di revisione dell’elenco per quelli di energia elettrica. Entro fine anno sarà inoltre pronto lo schema di decreto per gli aiuti del fondo per la transizione energetica nel settore industriale. A breve il Mase dovrà trasmettere al capo dipartimento lo schema del Piano sociale per il clima, che sarà poi inviato alla Commissione europea entro la fine del mese. Tra gli obiettivi senza scadenze precise, il documento include l’impegno ad accelerare le autorizzazioni per impianti di produzione elettrica, accumulo e infrastrutture, oltre alla promozione della sostenibilità nelle attività geominerarie e alla sicurezza del sistema energetico nazionale.
B1. Cittadinanza
Cittadinanza: via libera definitivo della Camera al decreto
Con l’approvazione definitiva alla Camera, il decreto-legge sulla cittadinanza è ora legge. Il testo, composto da quattro articoli, modifica in modo sostanziale la normativa sull’acquisizione, la trasmissione e il riacquisto della cittadinanza italiana, introducendo una serie di criteri più restrittivi. La modifica più rilevante riguarda la trasmissione della cittadinanza per discendenza, secondo il principio dello ius sanguinis. D’ora in avanti, la cittadinanza italiana non sarà più automaticamente riconosciuta ai discendenti di italiani nati all’estero se in possesso di un’altra cittadinanza, a meno che non ricorrano condizioni precise. È stato stabilito che il riconoscimento sarà possibile solo fino alla seconda generazione: significa che potranno beneficiarne i figli o i nipoti di cittadini italiani nati in Italia, ma non oltre. Saranno comunque valide le richieste già presentate, purché pervengano entro le 23:59 del 27 marzo 2025, oppure siano già oggetto di procedimenti giudiziari avviati entro tale data. La riforma chiarisce che, per poter trasmettere la cittadinanza ai discendenti, è necessario non aver acquisito un’altra cittadinanza. In sostanza, l’ordinamento italiano non riconoscerà più automaticamente la cittadinanza a persone che non mantengano esclusivamente quella italiana. Le eccezioni previste dal testo puntano a dare contenuto giuridico al principio del “vincolo effettivo” con l’Italia, valutato sulla base di elementi oggettivi come la nascita o la residenza prolungata sul territorio nazionale. Anche l’acquisto della cittadinanza da parte di minori stranieri o apolidi figli di cittadini italiani viene regolato da criteri più rigidi. La nuova norma prevede che, affinché il minore possa acquisire la cittadinanza, i genitori o il tutore legale debbano rilasciare una dichiarazione formale. Dopo la dichiarazione, il minore dovrà risiedere legalmente e continuativamente in Italia per almeno due anni. È prevista anche la possibilità, al compimento della maggiore età, di rinunciare alla cittadinanza italiana qualora si sia già titolari di un’altra cittadinanza. I procedimenti per l’acquisto della cittadinanza da parte del coniuge di un cittadino italiano, così come quelli che si concludono con decreto del Presidente della Repubblica, dovranno essere completati entro ventiquattro mesi, termine non prorogabile. Per quanto riguarda i figli minori di cittadini italiani che abbiano riacquistato la cittadinanza, viene introdotto il requisito di una residenza continuativa di almeno due anni in Italia, se conviventi con il genitore. Questo per evitare l’automatismo del riconoscimento e garantire che anche il minore abbia stabilito un rapporto concreto con il Paese. Un altro elemento di rilievo riguarda le modalità di prova nei procedimenti di accertamento della cittadinanza: il decreto esclude la possibilità di ricorrere al giuramento o alla testimonianza, spostando l’onere della prova in capo al richiedente. Sarà quest’ultimo a dover dimostrare l’assenza di motivi ostativi all’acquisto o al mantenimento della cittadinanza. Sul fronte dell’immigrazione, la legge apre una via preferenziale ai discendenti di cittadini italiani residenti all’estero in Paesi a storica emigrazione italiana. A questi viene consentito l’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato anche al di fuori delle quote previste dal decreto flussi. La lista dei Paesi che rientrano in questa categoria sarà definita con decreto del Ministero degli Affari Esteri. Inoltre, il periodo di residenza legale in Italia richiesto per ottenere la cittadinanza viene ridotto da tre a due anni per i discendenti in linea retta fino al secondo grado. Infine, il provvedimento riapre la possibilità di riacquistare la cittadinanza per chi l’ha persa in applicazione della Legge n. 555/1912. Possono usufruirne coloro che sono nati in Italia o vi hanno risieduto per almeno due anni consecutivi. La richiesta dovrà essere presentata tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027, accompagnata da un contributo di 250 euro.
(Martedì 20 maggio 2025, da www.ilsole24ore.com)
B2. Imposte
IVA e inerenza dei costi: la Cassazione conferma la detraibilità delle spese connesse all’attività d’impresa
La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un tema cruciale per il mondo delle imprese: la detraibilità dell’IVA. Con l’Ordinanza n. 13202 del 2025, la Suprema Corte ha ribadito che, ai fini dell’IVA, i costi sostenuti devono essere inerenti all’attività imprenditoriale, cioè direttamente collegati alla produzione, indipendentemente dalla loro utilità immediata o dal risultato economico ottenuto. A stabilirlo è una valutazione qualitativa, non quantitativa, e la prova della sussistenza di tali requisiti spetta al contribuente. Il caso ha riguardato una Società operante nel commercio al dettaglio, destinataria di un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate abruzzese per l’anno 2013. L’ufficio fiscale aveva contestato la deducibilità di alcune spese per consulenze e royalties, ritenute prive di inerenza o carenti di documentazione. Dopo un primo accoglimento parziale da parte della Commissione provinciale di L’Aquila, la Commissione regionale aveva invece accolto l’appello dell’Agenzia, condannando la Società. La Cassazione ha tuttavia accolto il ricorso della contribuente, osservando che la mancata formalizzazione scritta della proroga del contratto di licenza del marchio non impedisce di riconoscere la validità del rapporto contrattuale per fatti concludenti, in base ai principi generali di autonomia negoziale. Inoltre, ha ricordato che la detraibilità IVA non viene meno per violazioni formali, a meno che queste non siano state compiute con intenti fraudolenti. Il principio affermato è chiaro: se il costo è effettivamente sostenuto e destinato a un’attività connessa all’impresa allora l’IVA è detraibile, nel rispetto degli obblighi sostanziali. La sentenza, che ha cassato con rinvio la decisione della Commissione tributaria regionale, rafforza la tutela per gli operatori economici corretti e sottolinea l’importanza di un’analisi sostanziale, più che meramente formale, nella valutazione fiscale delle spese aziendali.