Settimana 24/2025 Rassegna Stampa

A. Energy Law

A. Energy Law

A1. la Toscana rivede il disegno di legge sulle aree idonee

La Regione Toscana rivede il disegno di legge sulle aree idonee, che ora fa un passo indietro per integrarsi con le nuove disposizioni ministeriali e i contributi dei comuni. Dopo la sentenza del TAR del Lazio che ha annullato il precedente decreto sulle aree idonee, la giunta e il Consiglio regionale hanno deciso di modificare il testo originario, recependo gli emendamenti approvati dalle commissioni consiliari e anticipando la fase di consultazione con i comuni, inizialmente prevista solo dopo l’approvazione della legge. Al centro del nuovo testo ci sono: la promozione della diffusione delle fonti rinnovabili, l’incentivazione dell’autoconsumo attraverso le comunità energetiche e la garanzia di uno sviluppo sostenibile del settore geotermico, anche alla luce del rinnovo delle concessioni con Enel Green Power. I comuni avranno un ruolo più attivo nella perimetrazione delle aree idonee, che resteranno tali anche una volta raggiunti gli obiettivi energetici delle province o delle aree metropolitane. Le zone che non saranno confermate decadranno automaticamente, rendendo possibile l’installazione di nuovi impianti solo nelle aree dichiarate idonee assolute. Importanti le novità anche sul fronte agricolo: saranno escluse dalle aree idonee le zone vocate a produzioni di qualità, come quelle D.O.C., D.O.C.G. e D.O.P. per vino e olio Evo, e anche i suoli agricoli di pregio (classi 1 e 2). Solo gli imprenditori agricoli professionali potranno realizzare impianti agrivoltaici nelle aree agricole più pregiate, mentre in quelle meno vocate sarà obbligatorio un piano di miglioramento aziendale per ogni impianto. Si intende così favorire una transizione ecologica che valorizzi il ruolo degli agricoltori. Per l’eolico si distingue tra impianti di piccola taglia, che potranno essere collocati in aree idonee assolute, e grandi impianti, soggetti a procedura ordinaria, con l’introduzione di una categoria specifica di aree non idonee, in particolare quelle a vocazione agricola. La nuova impostazione del ddl risponde anche alle richieste degli enti locali, prevedendo una riduzione del 30% dell’obiettivo di localizzazione geografica degli impianti FER che era stato loro assegnato. Con questo nuovo passo, la Toscana mira a costruire un equilibrio tra sviluppo energetico, salvaguardia del territorio e partecipazione attiva delle comunità locali.

(Giovedì 5 giugno 2025, dalla Staffetta Quotidiana)

A2. Arera definisce le regole per la fase transitoria del FerX e del Tide

L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) ha approvato due delibere chiave che definiscono il quadro normativo per la fase transitoria del FerX e la fase di consolidamento del Tide, in partenza dal 1° febbraio 2026. Con l’obiettivo di offrire un impianto regolatorio coerente e completo per il dispacciamento, le due delibere – la 227/2025 e la 228/2025 – condensano gli esiti delle recenti consultazioni pubbliche, fornendo indicazioni cruciali sia per l’abilitazione degli impianti incentivati al Mercato del bilanciamento e del ri-dispacciamento (Mbr), sia per la gestione economica delle partite da parte del Gse. La delibera 227/2025 affronta temi centrali come l’approvvigionamento della riserva Fcr e della riserva ultra-rapida di frequenza, nonché le modalità con cui gli impianti incentivati dal FerX potranno essere qualificati per la modulazione straordinaria a scendere. Il testo ribadisce il principio di neutralità tecnologica e stabilisce che questi impianti dovranno rispettare i requisiti del Codice di Rete, senza che Terna possa creare percorsi preferenziali. Per quanto riguarda le modulazioni straordinarie, viene inoltre normata la remunerazione della mancata produzione per tutte le fonti non programmabili, estendendo così un diritto già riconosciuto all’eolico anche ad altre tecnologie. La delibera 228/2025 si concentra invece sulla gestione delle partite economiche da parte del Gse, in caso di partecipazione degli impianti incentivati al Mbr. In questo contesto viene chiarito che l’abilitazione sarà obbligatoria per le unità sopra 1 MW e che le modalità di partecipazione dovranno seguire parametri precisi, compresi quelli sulla rendicontazione delle modulazioni. Il nuovo assetto regolatorio prevede anche la revisione della struttura dei corrispettivi di dispacciamento, con l’introduzione del corrispettivo “mprod” per distinguere i costi legati alla mancata produzione da quelli della modulazione a salire, ora racchiusi nel corrispettivo “mod”. Si chiarisce così la contabilità dei servizi ancillari, mantenendo trasparenza tra le due tipologie di intervento. Arera ha inoltre fissato al 30 giugno 2025 la scadenza per l’invio, da parte di Terna, delle proposte di aggiornamento del Codice di Rete necessarie all’attuazione della fase di consolidamento. Sono però previste alcune deroghe, riguardanti temi ancora in fase di consultazione o legati alla connessione futura alle piattaforme europee Picasso e Mari per lo scambio dei servizi di riserva. Con queste delibere, l’Autorità mira a preparare il settore elettrico alla piena operatività del nuovo mercato Mbr, garantendo al contempo l’integrazione efficace degli impianti Fer incentivati e una gestione efficiente dei servizi di dispacciamento.

(Giovedì 5 giugno 2025, da www.quotidianoenergia.it)

A3. Aree idonee Fer, Sardegna: nuovi rinvii alla Consulta per la legge regionale

La legge regionale sarda n. 20 del 2024 torna sotto la lente della Corte Costituzionale, questa volta su impulso di nuove Ordinanze del Tar Lazio. Tra i casi più recenti, quello promosso da Green Sole Renewables Italia 1, titolare di due progetti agrivoltaici in fase di autorizzazione nei comuni di Sassari e Villasolar, per una potenza complessiva superiore a 49 MW. Al centro del ricorso, la definizione di “aree non idonee” e l’effetto preclusivo introdotto dalla normativa regionale, considerato sproporzionato rispetto al quadro normativo statale. Secondo la Società ricorrente, il decreto ministeriale del 21 giugno 2024 avrebbe alterato in modo sostanziale il significato di “non idoneità” rispetto alle precedenti Linee Guida, introducendo un divieto assoluto alla realizzazione degli impianti nelle aree escluse, dove prima tale qualificazione comportava solo la perdita di accesso a iter autorizzativi semplificati. Tuttavia, il Tar ha respinto questa lettura, precisando che il nuovo impianto normativo – frutto anche dell’intesa tra governo e autonomie locali – non ha modificato la natura del concetto di area non idonea, che resta una zona soggetta a valutazioni più rigorose, ma non vietata per principio. Il vero punto critico, secondo il Tribunale, risiede proprio nella legge regionale sarda, che stabilisce un divieto assoluto e rigido, in contrasto con il quadro nazionale. Questo elemento è tra quelli che hanno motivato il rinvio alla Corte Costituzionale, dove sarà valutata la legittimità di una normativa che rischia di compromettere la realizzazione degli obiettivi nazionali in materia di energia rinnovabile. Un ulteriore profilo di criticità riguarda l’art. 7, comma 2, lettera c) del decreto ministeriale, che attribuisce alle Regioni solo la possibilità, e non l’obbligo, di salvaguardare le aree già dichiarate idonee secondo il D.Lgs. 199/2021. Per il Tar, questa disposizione si scontra con il principio di continuità e tutela delle iniziative in corso, sancito dalla legge delega n. 53/2021. In assenza di un meccanismo di salvaguardia effettivo nelle norme attuative regionali, come evidenziato nel caso sardo, si configura una lesione immediata dei diritti degli operatori. Nonostante ciò, il Tar non ha ritenuto opportuno rinviare questa parte alla Consulta, ritenendo che l’eventuale annullamento del decreto ministeriale non avrebbe effetti utili se nel frattempo persiste il blocco imposto dalla legge regionale. Solo un’eventuale dichiarazione di incostituzionalità di quest’ultima aprirebbe la strada al ripristino delle vecchie regole e all’obbligo per il ministero di riformulare un sistema di tutele più coerente con i principi di legge. Sul punto sono attesi sviluppi anche al Consiglio di Stato, dove diversi operatori, con il sostegno di Elettricità Futura, hanno presentato ricorso per ottenere una revisione della norma ministeriale. La questione si conferma centrale per il futuro delle rinnovabili in Sardegna e per la tenuta complessiva della disciplina nazionale sulle aree idonee.

(Giovedì 12 giugno 2025, da www.quotidianoenergia.it)

A4. Autorizzazioni paesaggistiche, in Senato oltre 160 emendamenti al Ddl

Il testo iniziale, che mirava a ridurre i poteri delle Soprintendenze negli interventi edilizi e urbanistici, è stato riformulato con un nuovo testo base: è stato eliminato il passaggio che trasformava i pareri in non vincolanti e ristretto l’ambito di applicazione del silenzio assenso. Tra gli emendamenti della maggioranza, il senatore Fazzone (FdI) propone di rendere superabile il parere negativo del rappresentante del ministero della Cultura nelle commissioni tecniche Pnrr-Pniec, qualora si raggiunga una maggioranza qualificata dei commissari presenti. Lo stesso emendamento mira a semplificare le procedure autorizzative per gli impianti già esistenti, introducendo un termine massimo per i pareri e abrogando quelli obbligatori, seppur non vincolanti, delle autorità paesaggistiche. Forza Italia propone invece di istituire un tavolo tecnico con rappresentanti istituzionali e di settore per redigere linee guida condivise sulla promozione delle energie rinnovabili e sull’efficientamento energetico. Da più forze politiche arriva inoltre la richiesta di includere tra gli interventi di lieve entità – esentati dal parere della Soprintendenza – l’installazione di impianti fotovoltaici fino a 10 kW, piccoli sistemi di climatizzazione e pompe di calore. Il gruppo Autonomie propone di coinvolgere il ministero dell’Ambiente nelle autorizzazioni relative a infrastrutture strategiche e chiede che, nei casi di trasformazione paesaggistica legata alle energie rinnovabili, i procedimenti seguano criteri di sostenibilità integrata. Altre proposte puntano a includere nella valutazione paesaggistica aspetti ambientali, energetici e climatici, e a istituire procedure semplificate per le Comunità energetiche rinnovabili nei Comuni sotto i 5.000 abitanti.

(Giovedì 12 giugno 2025, da www.quotidianoenergia.it)

B. Varie

B1. Processo Amministrativo

L’assenza di procura speciale rende il ricorso inammissibile

La procura ad litem, per poter essere qualificata “speciale”, deve recare l’indicazione dell’oggetto del ricorso, delle parti, dell’Autorità adita e di ogni altro elemento idoneo a individuare la controversia. Non è possibile sanare la carenza della procura ad litem in giudizio ai sensi dell’art. 182 c.p.c., in quanto tale rimedio non è compatibile con la disciplina del processo amministrativo che considera l’esistenza della procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso, sì che essa deve esistere prima del ricorso stesso e la medesima non può essere rilasciata in un momento successivo (salvo il caso di sostituzione dell’originario difensore). Lo stabilisce il Tar Sardegna, Sez. I, sentenza 30 maggio 2025, n. 489.

(Martedì 10 giugno 2025, dal “Quotidiano Giuridico”)  

B2. Società, Banca e Impresa

Obbligazioni subordinate, informazione tra forma e sostanza: il Tribunale di Prato fa chiarezza

Con la sentenza n. 260 del 30 aprile 2025, il Tribunale di Prato affronta il tema dell’informazione nei rapporti tra intermediari finanziari e investitori, offrendo una lettura significativa degli obblighi di trasparenza, in particolare in merito alle obbligazioni subordinate. La vicenda trae origine da un contenzioso tra due risparmiatori e una banca, relativa all’acquisto di titoli avvenuto nel 2010 e poi convertiti in azioni, che avevano subito forti perdite a seguito della quotazione. Gli attori hanno lamentato l’assenza di informazioni adeguate sulla natura subordinata dei titoli, chiedendo il risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale o contrattuale. Il Tribunale, tuttavia, ha escluso l’esistenza di un nesso causale tra la mancata indicazione formale della subordinazione e la decisione di investimento. Centrale nel ragionamento dei giudici è stato il ruolo del set informativo complessivamente messo a disposizione dalla banca, che, pur non riportando la subordinazione nel modulo d’ordine, includeva documentazione scritta sufficiente a segnalare l’elevato rischio dell’investimento. In particolare, la profilatura dell’investitore attestava la consapevolezza della natura dei titoli obbligazionari e la propensione al rischio, elementi che il giudice ha ritenuto dirimenti. Inoltre, era emerso che i clienti avevano già operato in passato con strumenti finanziari analoghi. Il Tribunale ha quindi richiamato la giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’intermediario è tenuto a fornire un’informazione chiara, dettagliata e preventiva, in grado di rendere l’investitore consapevole del rischio assunto. Il rispetto di questo dovere, ha precisato il giudice, non si esaurisce con la formalizzazione del contratto quadro, ma prosegue in tutta la relazione contrattuale, in aderenza ai principi del regolamento Consob e alla normativa nazionale. Il prospetto informativo, se redatto con completezza e correttezza, assume così una funzione insostituibile per la tutela dell’investitore, secondo la teoria giuridica del “fraud on the market”, che fonda una presunzione legale di danno in caso di omissioni rilevanti. Nel caso specifico, tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che l’intermediario abbia fornito tutte le informazioni necessarie, in particolare attraverso comunicazioni successive all’acquisto che hanno consentito ai clienti di scegliere consapevolmente se convertire i titoli in strumenti non subordinati. Non è emersa, inoltre, alcuna falsa rappresentazione dei titoli o delle loro caratteristiche tale da incidere sul prezzo o sulle decisioni degli investitori. Pertanto, le domande degli attori sono state rigettate, con l’affermazione che la banca ha adempiuto ai propri doveri informativi in modo conforme alla normativa vigente. La decisione si inserisce in un panorama giurisprudenziale articolato e non privo di contrasti, ma rappresenta un importante punto fermo sul delicato equilibrio tra obblighi formali e sostanza dell’informazione nei rapporti di intermediazione finanziaria.

(Mercoledì 11 giugno 2025, dal Quotidiano Giuridico)