Settimana 27/2025 Rassegna Stampa

A. Energy Law

A1. Via libera UE all’Energy Release 2.0: novità normative e implicazioni per gli energivori

Con l’invio della comfort letter da parte della Commissione europea, l’Energy Release 2.0 ha ottenuto ufficialmente il via libera, aprendo la strada alla sua piena attuazione come misura di sostegno ai grandi consumatori di energia elettrica. Il provvedimento, predisposto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), ha superato il vaglio di compatibilità con le regole del mercato interno e con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, segnando un passaggio cruciale nella strategia nazionale per la competitività energetica dell’industria. Tra le modifiche strutturali più rilevanti introdotte a seguito del confronto con Bruxelles, spicca la possibilità per gli energivori di trasferire a soggetti terzi – selezionati tramite asta gestita dal GSE – l’obbligo di restituzione del vantaggio economico ricevuto nonché la responsabilità di realizzare nuova capacità da fonti rinnovabili. Tale meccanismo rafforza la flessibilità del modello di sostegno, garantendo al contempo un ancoraggio chiaro agli obiettivi ambientali e di transizione. Il provvedimento si articola in due fasi distinte. La prima prevede la fornitura di energia a prezzo calmierato (65 euro/MWh), mentre la seconda obbliga i beneficiari a restituire l’intero vantaggio attraverso la costruzione o il finanziamento di nuova capacità rinnovabile. L’elemento innovativo risiede nell’utilizzo di un Contratto per Differenza (CfD) a due vie, con clausola di claw-back: alla fine del periodo standard di 20 anni, il GSE verificherà che l’intero vantaggio ottenuto nei primi tre anni sia stato compensato. In caso contrario, il CfD verrà prorogato fino alla restituzione integrale del surplus, con un prezzo di esercizio limitato ai costi operativi e gestionali. La Commissione ha riconosciuto il potenziale della misura per incentivare la produzione di energia pulita, ritenendola compatibile con le finalità promozionali delle rinnovabili ai sensi della normativa vigente sugli aiuti di Stato. Il ministro Pichetto Fratin ha evidenziato come la misura rappresenti un equilibrio tra competitività industriale, sostenibilità ambientale e rispetto del rigore comunitario. In definitiva, l’Energy Release 2.0 si configura come una misura ponte tra politica industriale e transizione ecologica, offrendo un modello replicabile di cooperazione istituzionale che potrà rappresentare un benchmark anche per future iniziative europee.

(Venerdì 27 giugno 2025, da www.quotidianoenergia.it)

A2. Capacity market e giustizia amministrativa: il Consiglio di Stato chiarisce la competenza del Tar Lazio

Con le recenti Ordinanze n. 4988 e n. 5046 del giugno 2025, il Consiglio di Stato ha chiarito la competenza territoriale nei ricorsi contro atti relativi al capacity market, attribuendola al Tar Lazio. Le decisioni pongono fine al conflitto tra Tar Lazio e Tar Lombardia, scaturito da contenziosi avviati da un operatore elettrico escluso dalle aste per i periodi 2025-2027. Il Consiglio ha escluso l’applicabilità dell’art. 14, comma 2, c.p.a., che riserva al Tar Lombardia la competenza per i poteri esercitati da Arera, evidenziando che gli atti impugnati – sebbene inseriti in un contesto regolatorio definito dall’Autorità – non erano riconducibili all’esercizio diretto di sue funzioni. La sola presenza di atti di Arera tra i presupposti non è sufficiente a spostare la competenza. È stato invece valorizzato l’art. 13 c.p.a., che stabilisce la competenza del Tar del luogo in cui ha sede l’amministrazione emanante l’atto con efficacia ultra-regionale. Nel caso specifico, trattandosi di atti adottati da Terna e dal Ministero dell’Ambiente, la competenza è stata ricondotta al Tar Lazio. Le pronunce rappresentano un importante precedente per le controversie che coinvolgono soggetti nazionali in settori regolati, ribadendo che la competenza funzionale del Tar Lombardia si attiva solo in presenza di un’espressione diretta del potere regolatorio di Arera.

(Venerdì 27 giugno 2025, da www.quotidianoenergia.it)

A3. Decreto MASE: istituito il Mercato dei Power Purchase Agreement a lungo termine e definito il ruolo del GSE come garante di ultima istanza

Con la pubblicazione sul proprio sito il 30 giugno, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha ufficialmente dato il via alla nuova disciplina per il mercato dei Power Purchase Agreement (PPA) a lungo termine da fonti rinnovabili. Il decreto, in attuazione della Legge n. 20/2025 di conversione del D.L. Emergenze (Pnrr), definisce gli indirizzi per la creazione del Mercato dei PPA (MPPA), da istituirsi presso il Gestore dei Mercati Energetici (GME), e disciplina il ruolo di garante di ultima istanza affidato al Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Il provvedimento, composto da otto articoli, si inserisce nel più ampio contesto del capitolo RepowerEU del PNRR, prevedendo una dotazione finanziaria pari a 45 milioni di euro l’anno dal 2025 al 2027, alimentata dai proventi delle aste CO2. L’obiettivo è incentivare la negoziazione di contratti standardizzati della durata compresa tra 5 e 10 anni, con l’intento di promuovere la bancabilità dei progetti FER e aumentare la prevedibilità dei flussi di cassa per gli operatori. Il decreto stabilisce che la disciplina di mercato per l’avvio del MPPA sarà approvata dal MASE, sentita l’ARERA. È esplicitamente esclusa la possibilità di negoziare sulla nuova piattaforma energia già oggetto di contratti precedenti, a tutela della trasparenza e del corretto funzionamento del nuovo mercato. Centrale è il ruolo attribuito al GSE, chiamato ad intervenire nei casi di inadempimento di una delle controparti di un contratto PPA, sia essa acquirente o venditrice, limitatamente alla durata residua del contratto. In tali circostanze, il GSE subentra nel rapporto contrattuale, riconoscendo o percependo un prezzo di riserva definito da apposite regole operative. Il decreto dispone che, entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore, ARERA definisca, su proposta del GSE, le modalità di applicazione del corrispettivo per l’accesso alla garanzia pubblica. Il GME e il GSE dovranno inoltre collaborare per sviluppare la disciplina operativa del MPPA entro 120 giorni, con l’obbligo per il primo di relazionare annualmente al Ministero sull’andamento delle negoziazioni e sul grado di liquidità del mercato, e per il secondo di fornire un bilancio dettagliato degli interventi effettuati. Particolare attenzione è riservata anche al regime delle Garanzie di Origine, che potranno essere cedute tramite i sistemi M-GO e PB-GO gestiti dal GME, rafforzando così la tracciabilità dell’energia verde scambiata. Inoltre, l’articolo 6 del decreto prevede controlli sulla coerenza tra l’energia immessa in rete e quella effettivamente prodotta da impianti FER oggetto di contratti sul MPPA. Il decreto MASE-MEF, datato 20 giugno 2025, è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, segnando un passo decisivo verso una maggiore strutturazione del mercato dei PPA in Italia, in un’ottica di stabilità finanziaria, riduzione dei rischi di controparte e accelerazione degli investimenti in energia rinnovabile.

(Martedì 1 luglio 2025, da www.quotidianoenergia.it)

B. Varie

B1. Edilizia

Demolizione di immobile abusivo e sequestro penale: il Consiglio di Stato conferma la compatibilità giuridica

Con la sentenza n. 4978 del 9 giugno 2025, il Consiglio di Stato ha fornito un importante chiarimento in merito alla legittimità delle ordinanze di demolizione di immobili abusivi sottoposti a sequestro penale, confermando l’impostazione giurisprudenziale secondo cui il vincolo penale non annulla né invalida l’ordine amministrativo repressivo, ma ne sospende l’eseguibilità fino alla cessazione della misura cautelare. Secondo il Consiglio di Stato, il sequestro penale preventivo non rientra tra gli impedimenti assoluti all’esecuzione della demolizione. Il privato destinatario dell’ingiunzione mantiene l’onere – non eccessivo né eccezionale – di attivarsi per richiedere il dissequestro, ai sensi dell’art. 85 disp. att. c.p.p., al fine di evitare l’acquisizione coattiva del bene. In tal modo, si garantisce il rispetto della legalità urbanistica, evitando che la tutela del territorio sia subordinata a vincoli estranei alla potestà amministrativa. La decisione si fonda sul principio per cui la validità del provvedimento amministrativo permane integra anche in presenza di un impedimento esterno, quale è il sequestro penale, che incide solo sulla fase esecutiva. Il termine per adempiere all’ordine di demolizione inizia a decorrere solo dal momento in cui l’immobile ritorna nella disponibilità materiale del privato. In tal senso, la pronuncia si inserisce in un consolidato orientamento che esclude la nullità dell’ingiunzione demolitoria per “impossibilità dell’oggetto”, sottolineando come la pretesa pubblica alla rimessione in pristino conservi piena validità anche in pendenza della misura cautelare. Viene così tutelato l’equilibrio tra l’efficacia dell’azione repressiva dell’amministrazione e le garanzie del procedimento penale, nel rispetto del principio di legalità e di proporzionalità dell’intervento pubblico. Resta salva, infine, la possibilità per il giudice penale, in sede di condanna, di subordinare la sospensione condizionale della pena alla demolizione dell’opera abusiva, e di verificare l’eventuale effetto sanante di un titolo edilizio sopravvenuto. Ma ciò non incide, in via generale, sull’autonoma legittimità del potere amministrativo sanzionatorio e sul suo esercizio, anche in presenza di una parallela misura cautelare penale.

(Lunedì 30 giugno 2025, dal “Quotidiano Giuridico”)

B2. Società, Banca e Impresa

Prescrizione e responsabilità degli amministratori: estesa alle associazioni non riconosciute la sospensione ex art. 2941, n. 7, Codice Civile

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 86 del 2025, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 2941, comma 1, n. 7, c.c. nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione delle azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni non riconosciute, fintantoché questi sono in carica. La decisione nasce dal rilievo del Tribunale di Napoli, che aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, evidenziando l’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle associazioni riconosciute e alle società di persone, anch’esse prive di personalità giuridica ma già beneficiarie della sospensione. La Corte ha riconosciuto che la ratio della norma – già estesa a società in nome collettivo e accomandita semplice – risiede nella difficoltà per l’ente di acquisire consapevolezza delle eventuali responsabilità degli amministratori durante il loro mandato. Ha inoltre sottolineato che anche le associazioni non riconosciute, pur prive di personalità giuridica, sono centri autonomi di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, e che l’assenza di strumenti di controllo effettivo da parte degli associati rende necessaria una tutela analoga a quella già riconosciuta ad altri enti privi di personalità. La sentenza segna un ampliamento della tutela giuridica delle associazioni non riconosciute, eliminando una disuguaglianza normativa che ostacolava l’effettivo esercizio dell’azione di responsabilità e rafforzando i presidi a tutela del corretto operato degli amministratori.

(Martedì 1 luglio 2025, dal “Quotidiano Giuridico”)