Settimana 29/2025 Rassegna Stampa

A. Energy Law

A1. Promozione delle energie rinnovabili nelle comunità energetiche: il quadro giuridico dell’Investimento 1.2 del PNRR

L’Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), rientrante nella Missione 2, Componente 2, rappresenta una delle misure strategiche per favorire la transizione energetica attraverso il sostegno allo sviluppo delle comunità energetiche e dell’autoconsumo collettivo. La misura è stata oggetto di un processo di revisione e rimodulazione nell’ambito dell’aggiornamento complessivo del PNRR ed è oggi dotata di una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro. L’obiettivo è promuovere l’installazione di almeno 1.730 MW di nuova capacità da fonti rinnovabili, integrata con sistemi di accumulo, principalmente nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili. Il quadro normativo dell’intervento ha trovato primo fondamento nel decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2018/2001 in materia di promozione delle energie rinnovabili. Tale decreto ha stabilito i criteri di coordinamento tra le misure incentivanti introdotte dal medesimo testo normativo e quelle attivate nel contesto del PNRR, ponendo le basi giuridiche per la compatibilità degli aiuti con la disciplina europea in materia di concorrenza. Successivamente, la disciplina di attuazione ha trovato articolazione in una serie di decreti ministeriali e direttoriali. Tra i più rilevanti si segnalano il Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 106 del 15 marzo 2024, che ha stabilito i corrispettivi a carico dei beneficiari per la copertura dei costi del GSE, nonché il Decreto n. 414 del 7 dicembre 2023, al quale sono seguiti molteplici aggiornamenti, da ultimo con i Decreti n. 228 e n. 229 del luglio 2025. Tali provvedimenti hanno disciplinato in dettaglio le Regole Operative per l’accesso agli incentivi, definendo anche le modalità di presentazione delle domande a sportello e i criteri per la valutazione delle istanze. Sul piano attuativo, l’intervento ha già visto l’adozione di decreti di concessione, tra cui il Decreto direttoriale n. 102 del 5 marzo 2025, relativo all’erogazione della prima tranche di contributi, pubblicato il 22 aprile 2025. Le modifiche successive all’Avviso pubblico, approvate con il Decreto n. 122 del 25 marzo 2025 e ulteriormente aggiornate con l’atto n. 229/2025, testimoniano un processo normativo dinamico e adattivo, orientato a rafforzare l’efficacia e l’accessibilità della misura. È inoltre rilevante segnalare che l’intera disciplina è stata oggetto di notifica alla Commissione europea ai fini della verifica di compatibilità con la normativa sugli aiuti di Stato, in linea con l’obbligo di conformità previsto dal diritto dell’Unione. L’Investimento 1.2 si colloca così in una posizione cruciale nel panorama delle politiche pubbliche energetiche, configurandosi non solo come strumento di promozione della sostenibilità ambientale, ma anche come banco di prova della capacità delle istituzioni italiane di coniugare efficacia amministrativa e rispetto della legalità europea nel contesto dell’attuazione del PNRR.

(Da www.mase.gov.it)

A2. Curtailment FER: Regole Tecniche GSE, il Quadro Giuridico per la Quantificazione della Produzione Elettrica

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato le Regole Tecniche predisposte dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per la quantificazione dell’energia elettrica producibile da impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, in esecuzione del punto 2 della Delibera 128/2025. Il provvedimento estende il riconoscimento della remunerazione per mancata produzione – conseguente a ordini di curtailment da parte di Terna – a tutte le fonti rinnovabili non programmabili, non più solo al fotovoltaico. Le Regole, approvate con la determina DIME/GAT/8/2025, definiscono in modo dettagliato le modalità di calcolo della producibilità teorica degli impianti, distinguendo tra eolico, fotovoltaico e altre fonti rinnovabili. Per le prime due tipologie, la metodologia prevede l’utilizzo di dati misurati e caratteristiche impiantistiche, mentre per le altre fonti si fa riferimento anche agli ordini di dispacciamento impartiti da Terna. Questi modelli sono determinanti anche nell’ambito del FERX transitorio, incidendo sul calcolo dei pagamenti agli impianti soggetti a riduzioni forzate di produzione. Dal punto di vista degli obblighi in capo agli operatori, le Regole ribadiscono quanto previsto dall’Allegato A alla Delibera ARG/elt 5/10: i costi per l’alimentazione e la manutenzione degli strumenti di misura e trasmissione (anemometri e piranometri) sono a carico dei produttori, salvo installazione da parte del GSE. Gli operatori sono inoltre tenuti a fornire, su richiesta, documentazione tecnica, dati relativi a indisponibilità programmate e avarie, nonché a cooperare attraverso il portale informatico messo a disposizione. Sul fronte dei doveri del GSE, viene specificata la necessità di assicurare la non manomissione dei dati acquisiti per via diretta o tramite concentratori degli operatori, purché sia verificata l’assenza di rischi di alterazione. Il GSE potrà eseguire verifiche e sopralluoghi per validare la catena di trasferimento dei dati e richiedere periodicamente i certificati di calibratura degli apparati di misura. Infine, i dati raccolti alimenteranno i modelli di simulazione alla base delle curve di mancata produzione, anche attraverso l’inizializzazione mediante dati storici o, in assenza, l’utilizzo dei migliori modelli meteorologici disponibili. Il nuovo impianto regolatorio rafforza quindi il quadro giuridico di tutela per gli operatori FER, allineando i criteri tecnici con i principi di equità e trasparenza, fondamentali per garantire una corretta remunerazione nei casi di limitazione forzata della produzione elettrica.

(Giovedì 10 luglio 2015, da www.quotidianoenergia.it)

A3. Certificati Bianchi: via libera in Conferenza Unificata al nuovo schema di decreto del MASE

La Conferenza Unificata ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto proposto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in materia di Certificati Bianchi, segnando un passaggio rilevante nella riforma del meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE). La misura, annunciata dalla viceministra Vannia Gava, si inserisce nel più ampio quadro delle politiche nazionali per la transizione energetica, con l’obiettivo di potenziare l’efficacia e la trasparenza dei processi di assegnazione dei titoli, semplificando al contempo l’iter procedurale per i soggetti coinvolti. Il provvedimento introduce una revisione complessiva del meccanismo, ridefinendo la disciplina generale di attribuzione dei TEE per il periodo 2025-2030 e stabilendo nuovi obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico. Particolare rilievo assume la possibilità, ora normata, di attribuire i titoli attraverso modalità alternative o aggiuntive, anche in funzione del riconoscimento delle specificità tecnologiche dei progetti presentati e delle esternalità ambientali positive che essi generano. Tra le novità più significative contenute nel nuovo testo spicca l’inclusione della geotermia tra le tecnologie riconosciute idonee alla generazione di risparmi energetici addizionali per usi non elettrici, purché funzionali all’aumento dell’efficienza energetica. Tale apertura, formalizzata nell’articolo 5 del decreto, amplia la platea degli interventi ammissibili, rispondendo all’esigenza di valorizzare anche forme meno diffuse ma potenzialmente efficaci di energia rinnovabile. Inoltre, l’art. 17 conferma l’introduzione di un sistema di aste al ribasso quale modalità competitiva per l’attribuzione dei titoli, ancorando la base d’asta non più al valore standard del Tep risparmiato, bensì alle caratteristiche specifiche delle tecnologie o delle progettualità e ai benefici ambientali connessi. La scelta mira a favorire un approccio più mirato e meritocratico nella selezione delle iniziative incentivabili. Sul piano istituzionale, lo schema di decreto ha già ottenuto i pareri favorevoli del Ministero dell’Agricoltura e dell’ARERA. Quest’ultima, pur accogliendo la riforma, ha suggerito un differimento della fase di attribuzione degli obblighi di risparmio ai distributori e una revisione del sistema di aste prospettato. Non da ultimo, l’ANCI ha raccomandato il coinvolgimento attivo dei Comuni, proponendo la predisposizione di una linea dedicata agli enti locali nell’ambito delle misure di accompagnamento per la presentazione dei progetti. Con l’intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata, il sistema dei Certificati Bianchi si avvia verso una nuova stagione normativa, orientata all’efficienza, alla semplificazione e al rafforzamento del contributo delle fonti rinnovabili e delle amministrazioni locali agli obiettivi energetici nazionali.

(Giovedì 10 luglio 2015, da www.quotidianoenergia.it)

A4. Aree Idonee FER: l’Umbria accelera con un Ddl, l’Anci sollecita maggiore coinvolgimento dei Comuni

La Regione Umbria ha formalmente trasmesso all’Assemblea legislativa il disegno di legge intitolato “Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro”, un provvedimento che si colloca nel solco della revisione normativa avviata a seguito della sentenza del TAR Lazio che ha parzialmente annullato il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (D.M. 21 giugno 2024) relativo all’individuazione delle aree idonee per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili. Il nuovo Ddl regionale punta a ristabilire certezza giuridica e a disciplinare con strumenti propri un ambito rimasto sospeso a livello statale, secondo quanto lamentato dall’assessore all’Ambiente, che ha evidenziato come l’Umbria stia subendo una pressione crescente da parte di progetti su larga scala in territori non coerenti con una pianificazione razionale. Il testo legislativo regionale, che ha superato una fase di consultazione pubblica e recepito le osservazioni emerse durante il percorso partecipativo condotto nel mese di maggio, si propone di ampliare il novero delle superfici considerate idonee rispetto a quanto stabilito dal D.Lgs. 199/2021. In particolare, vengono ricomprese aree come parcheggi, bacini artificiali, distributori di carburante con buffer zone, aviosuperfici e beni immobili funzionali a consorzi di bonifica e gestori del servizio idrico. Il provvedimento si distingue inoltre per una serie di misure innovative, tra cui la possibilità di estendere la superficie degli impianti esistenti del 60%, condizionata all’implementazione di sistemi di accumulo, e l’attenzione specifica all’agrivoltaico, per il quale saranno adottate linee guida regionali.

In parallelo, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) ha presentato un position paper che rilancia l’esigenza di un coinvolgimento diretto degli enti locali nella revisione del D.M. ministeriale e nella determinazione delle aree idonee da parte delle Regioni. Il documento evidenzia criticità procedurali e sostanziali nella disciplina vigente, proponendo, tra l’altro, una revisione della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), mediante l’introduzione di deroghe al principio del silenzio-assenso, specialmente per i Comuni di dimensioni ridotte o in presenza di impianti ad elevato impatto. In un’ottica di governance multilivello, l’Anci sollecita altresì interventi strutturali volti a rafforzare le capacità tecniche e manageriali delle amministrazioni locali, chiedendo esplicitamente l’allocazione di risorse per l’aggiornamento delle mappature territoriali e per la valorizzazione delle competenze in materia di energy management. L’auspicio condiviso è quello di un sistema normativo che, pur perseguendo obiettivi di decarbonizzazione, sia coerente con la tutela del territorio e fondato su una collaborazione effettiva tra Stato, Regioni e Comuni.

(Giovedì 10 luglio 2015, da www.quotidianoenergia.it)

A5. Efficientamento energetico e incentivi PNRR: i chiarimenti del GSE sulle regole per l’edilizia pubblica

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha fornito nuovi importanti chiarimenti in merito all’accesso agli incentivi previsti dal capitolo RepowerEU del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dedicati agli interventi di efficientamento energetico sugli edifici pubblici. La misura, del valore complessivo di 1,3 miliardi di euro, è destinata principalmente a sostenere ristrutturazioni in favore di famiglie vulnerabili e a basso reddito, e rientra nell’ottava richiesta di pagamento inviata alla Commissione europea. Tra i chiarimenti più rilevanti, il GSE ha precisato che un edificio che ha già beneficiato di incentivi negli ultimi cinque anni, anche per un solo intervento, non potrà essere considerato prioritario ai fini dell’accesso ai nuovi fondi. Inoltre, viene ribadita l’ammissibilità degli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore, anche in presenza di reti di teleriscaldamento esistenti. Particolare attenzione è stata riservata alla cumulabilità della misura con il Conto Termico, sia nella versione attuale che nella versione 3.0, la cui approvazione definitiva è ancora attesa. Il GSE chiarisce che tale cumulabilità è possibile fino al 100% della spesa ammissibile, anche sulla medesima voce di spesa, purché si rispettino i limiti specifici per metro quadro previsti dai singoli meccanismi. Nel caso delle Esco, l’accesso al Conto Termico per conto della Pubblica Amministrazione è possibile solo attraverso la stipula di un Energy Performance Contract (EPC), forma contrattuale espressamente raccomandata per garantire la legittimità del cumulo. Ulteriori dettagli riguardano la documentazione obbligatoria da presentare per ciascun edificio – tra cui diagnosi energetica e Attestati di Prestazione Energetica (Ape) ante e post intervento – nonché le modalità di rendicontazione e i criteri di ammissibilità dei progetti, che devono avere un valore compreso tra 10 e 30 milioni di euro. Per approfondire i contenuti della misura, il GSE ha organizzato una serie di webinar informativi in programma il 21 e il 28 luglio. Un incontro promosso da Anci si è già svolto il 17 luglio, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e stakeholder del settore.

(Martedì 15 luglio 2025, da www.quotidianoenergia.it)

A6. Recepimento della Direttiva Red III: criticità attuative nel Permitting Fer e implicazioni per il diritto interno

La trasposizione della Direttiva 2023/2413 (Red III) sulle energie rinnovabili nei Paesi membri dell’Unione europea si presenta, a oggi, parziale e disomogenea. È quanto emerge da uno studio condotto da SolarPower Europe e pubblicato il 16 luglio, che ha analizzato il recepimento in 20 Stati dell’UE di nove capitoli chiave dedicati alla semplificazione delle procedure autorizzative nel settore delle rinnovabili. Secondo il report, meno del 50% delle misure è stato integrato nei rispettivi ordinamenti nazionali, con percentuali oscillanti tra il 13% della Lettonia e il 78% dell’Italia, Romania e Slovenia. L’Italia si distingue formalmente per l’elevato tasso di recepimento, inserito nella legge di delegazione europea 2024. Tuttavia, la Commissione Europea ha avviato nei suoi confronti una procedura d’infrazione per il mancato recepimento integrale di alcune disposizioni della direttiva. Nello specifico, le carenze riguardano la mappatura delle aree idonee alla produzione da fonti rinnovabili e le norme sul repowering degli impianti esistenti. Anche laddove la normativa risulta trasposta, come nel caso italiano, restano criticità strutturali nella concreta attuazione. I provvedimenti governativi sulle aree di accelerazione, ad esempio, sono stati contestati da diverse Regioni, che hanno adottato criteri autonomi, generando frammentazione e incertezza giuridica. Lo studio rileva inoltre che la mancanza di chiarezza e coerenza normativa a livello nazionale e locale mina l’efficacia degli strumenti giuridici introdotti. Le tempistiche autorizzative continuano a non rispettare i termini accelerati previsti dalla Red III, mentre le disposizioni sulle aree di accelerazione hanno, in alcuni casi, prodotto l’effetto opposto a quello auspicato, determinando procedure burocratiche più onerose e la creazione di zone di esclusione. La semplificazione delle autorizzazioni per gli impianti su superfici artificiali risulta trascurata, così come l’applicazione concreta del principio dell’interesse pubblico prevalente per i progetti fotovoltaici. Alla luce di queste considerazioni, SolarPower Europe invita la Commissione Europea a privilegiare l’attuazione effettiva delle norme già vigenti piuttosto che intraprendere percorsi di deregolamentazione. L’associazione raccomanda inoltre di fornire supporto tecnico e finanziario agli Stati membri, favorendo l’introduzione di obiettivi regionali vincolanti per le FER e l’armonizzazione delle misure procedurali. Tra le priorità indicate vi è anche la promozione di autorizzazioni semplificate per tecnologie solari innovative e impianti ibridi, nonché il rafforzamento delle competenze delle autorità locali incaricate dei procedimenti autorizzativi. Secondo SolarPower Europe, il superamento delle attuali criticità dipende in larga misura dall’adozione di linee guida chiare sull’attuazione delle aree di accelerazione e sull’interesse pubblico prevalente, unite a risorse mirate per potenziare la capacità operativa delle amministrazioni locali.

(Mercoledì 16 luglio 2025, da www.quotidianoenergia.it)

B. Varie

B1. Appalti privati

La prescrizione per i vizi decorre dalla consegna definitiva dell’opera

Con l’Ordinanza n. 18409 del 7 luglio 2025, la Corte di Cassazione, Sez. II Civile, interviene a chiarire in modo definitivo l’individuazione del termine iniziale del biennio prescrizionale previsto per l’azione di garanzia nei contratti di appalto, ai sensi dell’art. 1667, terzo comma, c.c. Il principio affermato stabilisce che il dies a quo per la prescrizione dell’azione contro l’appaltatore per vizi dell’opera decorre dalla consegna definitiva dell’opera stessa, e non dalla eventuale consegna anticipata con riserva. Nel caso oggetto della pronuncia, relativo all’installazione di un impianto idrotermosanitario e di climatizzazione, la Cassazione ha censurato la decisione della Corte d’appello di Torino che, discostandosi dal dettato normativo e dalla consolidata giurisprudenza, aveva ritenuto sufficiente la consegna provvisoria per far decorrere il termine biennale. Secondo la Suprema Corte, la consegna rilevante ai fini della prescrizione deve essere intesa come atto conclusivo di una procedura di verifica e accettazione dell’opera, che ne sancisce il gradimento complessivo da parte del committente. Solo in presenza di tale accettazione, espressa o implicita, può dirsi avvenuta la consegna in senso giuridico pieno, da cui decorre il termine prescrizionale. Il principio trova fondamento nell’interpretazione sistematica dell’art. 1667 c.c., secondo cui la garanzia per vizi è subordinata alla possibilità per il committente di verificarli e contestarli nel momento in cui l’opera è ufficialmente consegnata. Diversamente opinando, si finirebbe per anticipare la decorrenza della prescrizione a un momento in cui il committente non ha ancora avuto modo di esercitare pienamente il controllo tecnico sull’opera, pregiudicando l’effettiva tutela prevista dall’ordinamento. A ciò si aggiunge che, per i vizi occulti, la decorrenza della prescrizione è ulteriormente posticipata al momento della scoperta, con onere della prova a carico dell’appaltatore qualora intenda dimostrare che il committente fosse già a conoscenza dei difetti. L’Ordinanza conferma dunque l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, coerente con la ratio della norma, volta a garantire un bilanciamento tra l’interesse dell’appaltatore alla certezza dei rapporti e il diritto del committente a ricevere un’opera conforme. La decisione, che ha annullato con rinvio la sentenza della Corte torinese, riafferma la centralità della consegna definitiva come momento determinante per il sorgere del termine prescrizionale, rafforzando la certezza giuridica nel settore degli appalti privati.

(Lunedì 14 luglio 2025, dal “Quotidiano Giuridico”)

B2. Fideiussioni

Fideiussione e consumatore: La Cassazione apre alla tutela anche per finalità extraprofessionali

Con l’Ordinanza n. 18834 del 10 luglio 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio di particolare rilievo in materia di fideiussione e disciplina consumeristica, chiarendo che, ai fini dell’applicazione delle tutele previste dal Codice del Consumo, l’accertamento del requisito soggettivo di “consumatore” deve essere effettuato esclusivamente in relazione al garante, senza che rilevi la natura professionale o imprenditoriale del soggetto garantito né il contenuto del contratto principale. La pronuncia nasce nell’ambito di un contenzioso in cui due persone fisiche, fideiussori di una società poi fallita, erano state destinatarie di un precetto per oltre 500 mila euro, a seguito dell’inadempimento della società garantita. La Corte d’appello di Palermo aveva escluso l’applicazione della disciplina del consumatore, ritenendo che la fideiussione fosse strumentale all’attività commerciale della società. La Cassazione ha invece accolto il ricorso dei garanti, cassando con rinvio la decisione d’appello e chiarendo che, anche in presenza di una propria attività professionale, la persona fisica che presta garanzia per finalità estranee a tale attività deve essere considerata consumatore, a meno che l’atto di garanzia non sia espressamente funzionale all’esercizio dell’attività medesima. La Corte ha così ribadito e rafforzato l’orientamento ormai consolidato in ambito unionale e nazionale, secondo cui il contratto di fideiussione non va automaticamente escluso dalla tutela consumeristica solo perché posto a garanzia di un debito contratto nell’ambito di un’attività imprenditoriale. Decisiva è, invece, la finalità concreta della garanzia prestata. Se questa non costituisce espressione dell’attività professionale del fideiussore, ma è prestata a favore di terzi (come, ad esempio, una società di cui si è soci o parenti di soci) senza diretta implicazione economica o gestionale, il garante ha diritto di beneficiare delle tutele riservate ai consumatori. La decisione rimette al giudice del rinvio la valutazione di elementi quali l’entità della partecipazione al capitale della società garantita, l’eventuale esercizio di funzioni gestionali e, più in generale, la natura del rapporto tra fideiussore e soggetto beneficiario della garanzia. In assenza di un legame funzionale diretto tra la fideiussione e l’attività professionale del garante, il contratto deve essere ricondotto alla sfera di applicazione del D.Lgs. 206/2005, con le conseguenze in termini di invalidità delle clausole abusive, compresa la limitazione alle eccezioni opponibili e le rinunce a diritti fondamentali previsti dal Codice Civile. La pronuncia contribuisce così a rafforzare la protezione dei soggetti deboli nel contesto dei contratti di garanzia, valorizzando l’individuazione concreta dell’interesse perseguito dal fideiussore e garantendo l’accesso alla disciplina consumeristica anche nei casi in cui la finalità della fideiussione sia solo indirettamente connessa a rapporti economici complessi.

(Lunedì 14 luglio 2025, dal “Quotidiano Giuridico”)