Settimana 37/2025 Rassegna Stampa

A. Energy Law

A1. Termini istruttori AGCM e sanzioni per pratiche scorrette: conferma del giudice amministrativo alla luce dell’interpretazione pregiudiziale della Corte UE

Il TAR Lazio consolida l’orientamento già avviato con il rinvio pregiudiziale definito dalla Corte di giustizia lo scorso gennaio. Il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso proposto da Ubroker avverso la sanzione irrogata dall’AGCM nel maggio 2022, pari a 1,88 milioni di euro, per condotte ingannevoli e omissive sull’indicazione dei costi di fornitura di energia elettrica e gas. Il fulcro della censura dell’operatore riguardava la dedotta violazione dell’art. 14 della Legge n. 689 del 1981, invocato quale parametro di un presunto termine decadenziale fisso di novanta giorni per l’avvio del procedimento, a far data dalla conoscenza degli elementi essenziali dell’illecito. Sul punto, il TAR ha fatto applicazione delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla Corte UE, secondo cui l’imposizione di un termine fisso e breve per l’attivazione dell’istruttoria risulta incompatibile con il diritto dell’Unione in materia di pratiche commerciali sleali, poiché idonea a compromettere l’effettività della Direttiva 2005/29 e la sua attuazione interna. Le norme nazionali sui termini procedimentali, pur a presidio della certezza del diritto, devono assicurare la trattazione in un tempo ragionevole senza sacrificare la tutela sostanziale del consumatore. Alla luce di tali principi, il Tribunale ha ritenuto che l’intervallo, non superiore a quattro mesi, intercorso tra le segnalazioni e l’avvio dell’istruttoria si collochi entro una soglia di ragionevolezza, idonea a consentire all’Autorità le valutazioni preliminari necessarie. Né è apparsa necessaria una sospensione in attesa del nuovo rinvio disposto dal Consiglio di Stato su profili antitrust, trattandosi di un diverso ambito rispetto alle pratiche scorrette oggetto della presente controversia. Quanto al merito, il TAR ha confermato integralmente l’impianto motivazionale e la quantificazione della sanzione. L’Autorità aveva ricostruito un quadro di condotte che, nel loro complesso, incidevano sulla trasparenza e sull’affidabilità delle informazioni rivolte all’utenza: dalla carente indicazione delle componenti di costo e del prezzo complessivo nelle condizioni tecnico-economiche e nel materiale promozionale, alla prospettazione fuorviante dei meccanismi di sconto, fino all’inserimento nelle condizioni generali di clausole idonee a trasferire sui nuovi intestatari responsabilità per morosità pregresse e a imporre oneri aggiuntivi, non predeterminabili, per chi sceglieva modalità di pagamento diverse dalla domiciliazione bancaria. La coerenza tra gravità, durata e portata delle violazioni e l’entità della sanzione è stata ritenuta non irragionevole né sproporzionata. La decisione si segnala per il rilievo sistematico attribuito al canone del “termine ragionevole” quale criterio di compatibilità euro-unitaria dei regimi decadenziali interni e per il richiamo a un controllo giurisdizionale sostanziale, centrato sulla funzionalità dell’azione di enforcement a presidio della leale informazione del consumatore. Per gli operatori del settore retail energetico, il pronunciamento ribadisce l’esigenza di un presidio stringente sulla chiarezza delle informative economiche, sulla correttezza delle promesse promozionali e sulla conformità delle condizioni generali alle regole di buona fede e trasparenza, nella consapevolezza che l’AGCM conserva un margine operativo adeguato per la tempestiva attivazione dell’istruttoria quando circostanze complesse richiedano un vaglio preliminare non meramente formale.

(Giovedì 4 settembre 2025, da www.quotidianoenergia.it)

A2. PNRR efficienza negli alloggi pubblici: i chiarimenti del GSE tra cumulabilità, perimetro degli interventi e criteri di calcolo

Con alcune risposte pubblicate il 3 settembre, a ridosso dell’apertura della prima finestra dello sportello dedicata ai progetti “prioritari”, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha precisato i principali profili applicativi della misura PNRR da 1,3 miliardi per la riqualificazione energetica degli edifici residenziali pubblici rivolti a famiglie vulnerabili e a basso reddito. Il quadro interpretativo conferma un’impostazione sostanzialmente pro-concorrenziale: le ESCo possono aggiudicarsi più procedure della medesima stazione appaltante, purché nel rispetto delle regole di gara, mentre la diagnosi energetica deve essere predisposta sulla base dei consumi reali dell’immobile; solo in via sussidiaria, e con consapevolezza delle minori garanzie di verificabilità, è ammissibile una stima approssimativa. Sul fronte tecnologico, è ammessa la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con sistemi ibridi a pompa di calore, coerentemente con la finalità di incremento dell’efficienza e di riduzione dei fabbisogni fossili. Di particolare rilievo è il capitolo della cumulabilità. Il GSE ribadisce la possibilità di cumulare gli incentivi PNRR con il Conto Termico sino alla copertura del cento per cento della spesa ammissibile, precisando che, per il perimetro degli interventi oggi già tipizzati, l’accesso può avvenire in parallelo ai meccanismi del Conto Termico 2.0, mentre per il 3.0 – ancora in fase di definizione regolatoria – ogni convergenza sarà valutata all’atto della pubblicazione del relativo decreto attuativo. Ne discende, per gli operatori, l’esigenza di una progettazione finanziaria attenta alla tracciabilità dei costi e all’assenza di doppio finanziamento, con un’istruttoria documentale idonea a dimostrare la corretta imputazione delle spese. Sul tema dei costi, il Gestore chiarisce che, ai fini del calcolo dell’incentivo, rileva la spesa effettivamente sostenuta dalla ESCo per lo specifico intervento, al netto del ribasso d’asta, con i connessi profili di trattamento IVA secondo la disciplina applicabile al soggetto e alla tipologia contrattuale. In materia di attestazione delle prestazioni energetiche, vengono fornite indicazioni operative per allineare APE e diagnosi ai risultati conseguiti, al fine di assicurare coerenza tra baseline, progetto e verifica ex post. È inoltre puntualizzato che un immobile di piena proprietà pubblica resta ammissibile anche quando inserito in un sistema di teleriscaldamento che, prima dell’intervento, serva utenze private, a condizione che, a valle dei lavori, la rete sia destinata in via esclusiva all’edificio pubblico oggetto di finanziamento. Non manca un passaggio su conformità urbanistico-catastale, spesso critica nel patrimonio ERP: in presenza di difformità non sanate, la stazione appaltante può richiedere opere di ripristino e la ESCo può proporle come miglioramenti, ma la misura incentiva unicamente gli interventi di efficientamento energetico, restando esclusa la copertura di attività estranee a tale finalità. In sintesi, i chiarimenti del GSE rafforzano la praticabilità dello strumento, delineando un perimetro certo di interventi ammissibili, una cumulabilità governata da criteri di ragionevolezza contabile e un assetto istruttorio che valorizza dati reali di consumo e verificabilità dei risultati, elementi decisivi per la corretta esecuzione dei contratti e per la tenuta dei procedimenti di controllo.

(Giovedì 4 settembre 2025, da www.quotidianoenergia.it)

A3. Contratti tripartiti per l’energia: la nuova strategia Ue per rinnovabili, reti e accumuli

La Commissione Europea sta definendo i primi contratti tripartiti nell’ambito del piano Affordable Energy, con l’obiettivo di coniugare la necessità dei produttori di disporre di domanda stabile e su larga scala con quella delle imprese industriali di accedere a forniture energetiche affidabili e a costi competitivi. Si tratta di accordi che vedono coinvolti Stati membri, operatori energetici e consumatori industriali, con il sostegno delle istituzioni finanziarie europee, e che mirano a creare un quadro regolatorio stabile, anche attraverso strumenti come le aste, capace di ridurre i rischi per gli investimenti e di stimolare la crescita delle tecnologie energetiche strategiche. Il commissario all’Energia Dan Jørgensen, intervenuto al Consiglio Energia informale di Copenaghen, ha annunciato che i primi due contratti riguarderanno l’eolico offshore e le reti elettriche, da un lato, e i sistemi di accumulo energetico, dall’altro. La scelta non è casuale: gli obiettivi fissati dall’UE, pari a 88 GW di capacità eolica offshore entro il 2030 e 360 GW al 2050, non sono raggiungibili senza un contestuale potenziamento delle infrastrutture di rete e una capacità di accumulo che, secondo le previsioni, dovrà toccare i 200 GW entro la fine del decennio. La Commissione intende poi estendere il modello dei contratti tripartiti ad altri settori, tra i quali biometano, efficienza energetica, nucleare e integrazione energetica dei data center, confermando l’impostazione sistematica della strategia europea, che combina obiettivi climatici, sicurezza energetica e competitività industriale. Le prospettive di applicazione dei contratti tripartiti si collocano inoltre nel contesto dei rapporti energetici transatlantici: Jørgensen ha anticipato un incontro con il segretario all’Energia degli Stati Uniti, Chris Wright, per discutere del piano europeo di acquisto di energia Usa per un valore di 750 miliardi di dollari nei prossimi tre anni. L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di finanziamento e cooperazione, sostenuto dall’aumento fino a 30 miliardi di euro del budget del Connecting Europe Facility nel nuovo Quadro finanziario pluriennale 2028-2034, destinato a rafforzare le reti energetiche europee. La politica energetica europea, come emerge dal dibattito in corso, sta assumendo connotati sempre più integrati e multilaterali. I contratti tripartiti appaiono come strumenti innovativi di governance, volti a bilanciare la disciplina degli aiuti di Stato, la regolazione dei mercati energetici e la necessità di un’accelerazione senza precedenti nella transizione ecologica. Essi costituiscono, al tempo stesso, un banco di prova per la capacità delle istituzioni europee di conciliare le esigenze divergenti degli Stati membri e di assicurare un coordinamento efficace tra livello sovranazionale e ordinamenti nazionali.

(Venerdì 5 settembre 2025, da www.quotidianoenergia.it)

A4. Agrivoltaico e limiti regionali: il Tar Lombardia annulla le restrizioni

Con la sentenza del 3 settembre 2025 il Tar Lombardia ha annullato la delibera regionale n. XII/2783 del 15 luglio 2024, contenente gli indirizzi per l’installazione di impianti agrivoltaici in aree agricole, ritenendola illegittima nella parte in cui subordinava il rilascio delle autorizzazioni alla presenza di requisiti soggettivi, come la qualifica di imprenditore agricolo. La pronuncia ha accolto il ricorso presentato dalla società Pacifico Topazio Srl contro il successivo provvedimento della Provincia di Mantova, che aveva archiviato la richiesta di autorizzazione per un impianto da 13,56 MW sulla base delle previsioni della delibera regionale. Secondo il Tribunale amministrativo, le Regioni non possono introdurre vincoli ulteriori rispetto alla normativa statale, la quale non distingue tra soggetti proponenti in sede di rilascio dei titoli autorizzativi. Le limitazioni soggettive sono ammissibili solo in relazione all’accesso agli incentivi economici e non possono costituire condizione per l’ottenimento dell’autorizzazione alla costruzione degli impianti. La decisione conferma, dunque, che il potere regolatorio regionale non può incidere sulla disciplina uniforme prevista a livello nazionale in materia di titoli abilitativi, pena la violazione del principio di legalità e della competenza legislativa statale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia. La sentenza si inserisce in un contesto giurisprudenziale sempre più attento al bilanciamento tra tutela del paesaggio e promozione delle fonti rinnovabili, riaffermando la necessità che le Regioni esercitino la loro competenza legislativa e regolamentare in coerenza con il quadro statale ed europeo. L’annullamento della delibera lombarda, con la conseguente rimozione di vincoli non previsti dalla legge nazionale, rappresenta un punto fermo a tutela della certezza giuridica e della parità di trattamento tra operatori, assicurando che il processo autorizzativo resti ancorato ai criteri oggettivi stabiliti dal legislatore statale.

(Martedì 9 settembre 2025, dalla Staffetta Quotidiana)

A5. Aree idonee e agrivoltaico: l’Emilia-Romagna chiede al Governo criteri nazionali chiari

La Regione Emilia-Romagna ha sollecitato un intervento legislativo di rango primario per definire criteri univoci e vincolanti a livello nazionale in materia di installazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici. La richiesta arriva a valle della sentenza del Tar Lazio di maggio 2025, che ha annullato alcuni passaggi del D.M. 21 giugno 2024 sulle aree idonee, determinando un vuoto regolatorio con rilevanti ricadute applicative. L’assessore regionale all’Agricoltura ha evidenziato l’urgenza di modificare l’attuale disciplina e di introdurre una definizione puntuale di agrivoltaico, richiedendo contestualmente l’apertura di un confronto in sede di Conferenza Stato-Regioni per pervenire a soluzioni condivise. Secondo la Regione, l’assenza di regole chiare rischia di alimentare fenomeni speculativi e di compromettere la produttività agricola, la competitività delle imprese e la tutela del paesaggio, in un territorio che vanta 44 produzioni a denominazione d’origine o indicazione geografica protetta. Mammi ha sottolineato che la questione non riguarda la contrarietà allo sviluppo delle rinnovabili, considerate strategiche per il futuro del Paese, bensì la necessità di garantire un quadro normativo nazionale che coniughi energia e agricoltura senza pregiudicare le coltivazioni. Il nodo interpretativo riguarda in particolare la definizione giuridica di agrivoltaico. Mentre le linee guida ministeriali del 2022 offrono un riferimento tecnico, diverse Regioni hanno adottato criteri autonomi. Sicilia e Campania hanno elaborato documenti agronomici specifici, mentre la Lombardia ha approvato proprie linee guida nel 2023, poi giudicate parzialmente illegittime dal Tar Milano nel maggio 2025. L’Emilia-Romagna ritiene quindi imprescindibile un intervento statale che armonizzi la disciplina, evitando frammentazioni territoriali e conflitti normativi. Il tema è destinato a trovare spazio nel decreto Energia attualmente in preparazione al Mase, che dovrebbe contenere una norma di rango primario per superare le criticità emerse e garantire certezza del diritto agli operatori. In questo contesto, la richiesta della Regione si inserisce in un dibattito più ampio sul rapporto tra competenze statali e regionali nella gestione delle aree idonee, evidenziando l’esigenza di un equilibrio tra promozione della transizione energetica e salvaguardia del comparto agricolo.

(Mercoledì 10 settembre 2025, da www.quotidianoenergia.it)

B. Varie

B1. Imposte

Nuovo Testo Unico sull’imposta di registro e tributi indiretti: architettura della riforma e passaggio all’autoliquidazione

Con il D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123, pubblicato in G.U. n. 186 del 12 agosto 2025, il legislatore dà attuazione all’art. 21 della Legge 9 agosto 2023, n. 111, realizzando un Testo Unico che riordina in chiave sistematica l’imposta di registro e gli altri tributi indiretti diversi dall’IVA. La scelta è compiuta è quella di coordinamento con integrazioni e modifiche mirate, armonizzazione con il diritto dell’Unione, esplicita abrogazione delle norme superate, organizzazione per aree omogenee e consolidamento in un corpus unitario delle previsioni finora disperse in fonti eterogenee. La struttura codicistica conta 203 articoli suddivisi in sei parti e quattro allegati. Confluiscono la disciplina dell’imposta di registro già nel D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, delle imposte ipotecaria e catastale del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, dell’imposta sulle successioni e donazioni del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, nonché dell’imposta di bollo e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (IVAFE), estesa a prodotti finanziari, conti, libretti e cripto-attività. Rientrano nel perimetro anche i regimi sostitutivi e l’apparato delle agevolazioni ed esenzioni pertinenti ai tributi trattati, con finali norme di interpretazione autentica, clausole abrogative e disciplina dell’entrata in vigore. Gli allegati riorganizzano gli atti soggetti a registrazione, gli atti rilevanti ai fini ipotecario-catastali, la tassazione e le esenzioni in materia di bollo e i coefficienti per registro e successioni-donazioni. Quanto al profilo temporale, il Testo Unico entrerà in vigore il 1° gennaio 2026, coordinandosi con gli effetti già disposti dal D.Lgs. 139/2024, che aveva anticipato una razionalizzazione del registro, delle successioni-donazioni, del bollo e di altri tributi indiretti con decorrenza dal 1° gennaio 2025. Il fulcro innovativo è il riposizionamento della funzione di liquidazione dell’imposta di registro dal front-office dell’Amministrazione al contribuente. Il nuovo art. 41 prevede che, per gli atti diversi da quelli giudiziari e da quelli soggetti a registrazione a debito, la liquidazione sia effettuata direttamente dai soggetti obbligati, applicando l’aliquota di tariffa alla base imponibile secondo il Titolo IV, con arrotondamento all’unità di euro. La codificazione ingloba e generalizza il favor per l’autoliquidazione già emerso nelle discipline speciali e nel canale telematico del modello unico informatico, che resta fermo per gli atti a esso riconducibili. Correlativamente, gli Uffici spostano l’intervento alla fase di controllo, anche automatizzato, sulla base degli elementi desumibili dall’atto, con emissione di avviso di liquidazione in caso di differenziale d’imposta, pagamento entro sessanta giorni e applicazione della sanzione amministrativa nella misura oggi pari al 25% per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, ferma la trasfusione nel futuro testo unico delle sanzioni a decorrere dal 1° gennaio 2026. L’avviso in parola si colloca, per espressa impostazione sistematica, al di fuori del perimetro del contraddittorio endoprocedimentale di cui all’art. 6-bis dello Statuto e al decreto attuativo MEF del 24 aprile 2024. La riforma impone adeguamenti a cascata: l’art. 16 TUR ricollega la registrazione al previo versamento dell’imposta autoliquidata; l’art. 19 inserisce la previa autoliquidazione per gli eventi successivi che comportano ulteriore imposta; l’art. 42 riallinea la nozione di “imposta principale” alla logica dell’autoliquidazione, distinguendola dall’imposta richiesta dall’Ufficio per correggere errori o omissioni; viene meno il previgente potere di differimento triennale della liquidazione da parte dell’Ufficio. Per i professionisti, soprattutto notai e operatori del mercato immobiliare e successorio, il nuovo quadro ridefinisce oneri organizzativi e responsabilità di calcolo, valorizza i flussi telematici e richiede di presidiare con attenzione le basi imponibili e le agevolazioni, anche in vista del periodo transitorio e del coordinamento con i regimi sostitutivi e le esenzioni ricondotti nel perimetro del nuovo TUR.

(Venerdì 5 settembre 2025, dal “Quotidiano Giuridico”)