A1. ZEE, parere critico del CdS: “Serviva maggiore approfondimento giuridico e una consultazione più ampia”Il Consiglio di Stato ha espresso rilievi critici sullo schema di Decreto del Presidente della Repubblica che istituisce la Zona Economica Esclusiva (ZEE) italiana, come previsto dalla legge 91/2021.Il provvedimento, adottato in via preliminare dal Governo, delimita le aree marine interessate nel Tirreno centro-meridionale, nello Ionio e nell’Adriatico, ma non affronta in modo dettagliato le implicazioni giuridiche e operative connesse allo sfruttamento delle risorse marine, in particolare quelle energetiche.Il Consiglio sottolinea come la ZEE attribuisca all’Italia diritti sovrani fondamentali sull’esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali, biologiche e non, inclusi i giacimenti di idrocarburi (upstream oil & gas) e le potenzialità delle fonti rinnovabili offshore, quali l’eolico marino, l’energia dalle correnti e dal moto ondoso. Questi ambiti, strategici per la sicurezza e la transizione energetica nazionale, richiedono però un inquadramento normativo chiaro e coerente, attualmente assente nello schema di decreto.Il testo approvato si limita a fissare le coordinate geografiche, senza definire criteri di gestione, modalità di autorizzazione delle attività produttive e norme per la tutela ambientale e la governance delle infrastrutture energetiche offshore. Tale genericità rischia di ritardare lo sviluppo di investimenti cruciali e di compromettere la capacità dell’Italia di esercitare efficacemente i diritti sovrani garantiti dalla Convenzione di Montego Bay (UNCLOS).Inoltre, il Consiglio di Stato critica la scelta di una consultazione ristretta, ritenendola insufficiente rispetto all’impatto del decreto su settori produttivi, pubbliche amministrazioni e comunità locali, soprattutto in relazione alla realizzazione di nuove infrastrutture per la produzione energetica offshore, la pesca e la ricerca sugli ecosistemi marini.La mancata valutazione preventiva degli impatti economici e ambientali appare una grave lacuna, considerata la necessità di investimenti pubblici e privati per infrastrutture a supporto dell’upstream oil & gas e dell’eolico offshore, nonché per il monitoraggio e la gestione sostenibile delle risorse marine.Per questo motivo, il CdS raccomanda l’introduzione di un meccanismo di monitoraggio ex post (VIR) per valutare nel tempo gli effetti del regolamento e la sua efficacia nel promuovere un uso responsabile e produttivo delle risorse energetiche marine. Sottolinea inoltre l’urgenza di adottare norme settoriali specifiche, che disciplinino puntualmente le attività energetiche, integrandole con la strategia nazionale e con i negoziati internazionali in corso.Sul piano diplomatico, il decreto si inserisce nel contesto degli accordi già firmati con Grecia e Croazia, ma non risolve le questioni ancora aperte con Francia, Libia, Malta e altri Paesi confinanti: un approccio prudente e coordinato appare quindi indispensabile per tutelare gli interessi energetici e ambientali italiani.Secondo il Consiglio di Stato, la proclamazione della ZEE rappresenta un’opportunità strategica per valorizzare le risorse energetiche marine italiane, ma necessita di un più solido impianto giuridico, di una partecipazione più ampia e di un quadro regolatorio chiaro, monitorabile e coerente con le esigenze di sviluppo sostenibile e di sicurezza energetica.(Martedì 16 settembre 2025, da www.quotidianoenergia.it)
A2. Zone di accelerazione FER, la Puglia adotta il piano preliminare
La Regione Puglia ha adottato la documentazione preliminare per la definizione delle zone di accelerazione per gli impianti a fonti rinnovabili, previste dal D.Lgs. 190/2024 (Testo unico FER).
La delibera, approvata il 2 settembre e pubblicata il 15 settembre, contiene anche il rapporto di orientamento per la VAS e la sintesi non tecnica, segnando l’avvio di un percorso che dovrà concludersi entro il 21 febbraio 2026 con l’approvazione del piano definitivo.
Il documento individua come prioritarie:
Sono incluse anche le zone portuali a vocazione industriale, i siti brownfield (anche all’interno di SIN) e le aree artificiali o già edificate. Nessuna di queste categorie, tuttavia, è considerata automaticamente idonea: ogni area dovrà rispettare requisiti tecnici e ambientali specifici.
Parallelamente, la Giunta ha approvato l’aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), presentato in Fiera del Levante dall’assessora all’Ambiente Serena Triggiani.
Il nuovo PEAR punta a:
Tra gli obiettivi principali figurano:
Il piano per le zone di accelerazione passerà ora alla fase di consultazione e valutazione ambientale strategica, per poi approdare all’approvazione finale in Consiglio regionale.
(Lunedì 15 settembre 2025, da www.quotidianoenergia.it)
B.1 Società, Banca e Impresa
L’amministratore di S.r.l. risponde per i pagamenti effettuati in conflitto di interessi, a prescindere dalla solvibilità della società amministrata.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23963 del 2025, ha confermato che l’amministratore di una società a responsabilità limitata può essere ritenuto responsabile anche in assenza di uno stato di insolvenza, qualora compia atti estranei all’interesse sociale e pregiudizievoli per la società.
L’amministratore, quindi, deve agire con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, evitando di trovarsi in conflitto di interessi con la società rappresentata.
Nel caso esaminato, il curatore fallimentare aveva agito contro l’amministratore per aver effettuato pagamenti preferenziali a favore di una società anch’essa da lui rappresentata, senza considerare la compensazione con crediti vantati dalla società amministrata. La Corte ha ritenuto tali pagamenti contrari all’interesse sociale, indipendentemente dall’assenza di insolvenza.
La Suprema Corte ha sottolineato come l’amministratore sia tenuto a rispettare i doveri di lealtà e diligenza sanciti dall’art. 2476 c.c., e che la responsabilità sussiste anche senza stato di insolvenza conclamato. Ha inoltre chiarito che la business judgment rule, che limita l’ingerenza del giudice nel merito delle scelte gestorie, non esclude la responsabilità in presenza di decisioni imprudenti, arbitrarie o irragionevoli.
Quanto all’aspetto probatorio, trattandosi di responsabilità contrattuale, spetta al curatore allegare l’inadempimento, mentre l’amministratore deve dimostrare di aver agito con la diligenza professionale richiesta dalla situazione concreta.
(Martedì 16 settembre 2025, da “Quotidiano Giuridico”)
B.2. Per dimostrare la titolarità di un credito ceduto, non basta l’avviso di scissione pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Il Tribunale di Salerno, con pronuncia del 3 giugno 2025, ha affrontato il tema della legittimazione attiva in caso di cessione di credito derivante da una scissione societaria.
La banca originariamente titolare del credito aveva ottenuto un decreto ingiuntivo contro la società debitrice, la quale si era opposta. La società beneficiaria della scissione è intervenuta in giudizio ai sensi dell’art. 111 c.p.c., rivendicando la titolarità del credito trasferito.
Per provarla, aveva prodotto l’avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del trasferimento del compendio di attività e passività. Tuttavia, l’opponente contestava l’adeguatezza di tale prova, ritenendola insufficiente a dimostrare la successione nel diritto di credito.
Il Tribunale, richiamando gli artt. 2506 ss. c.c., ha ribadito che la parte subentrante deve fornire documentazione idonea a provare la propria qualità. Ha ricordato inoltre che, ai sensi dell’art. 58 T.U.B., la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è condizione di opponibilità ai debitori ceduti, ma non costituisce di per sé prova del trasferimento di uno specifico credito.
La giurisprudenza prevalente – cui il Tribunale ha aderito – richiede infatti il contratto di cessione o altra documentazione che consenta di collegare in modo univoco il credito alla massa trasferita.
Nel caso di specie, l’avviso conteneva solo una descrizione generica delle attività e passività cedute e non costituiva quindi prova della titolarità del credito. Solo l’atto di scissione con l’indicazione puntuale dei crediti trasferiti avrebbe potuto fornirla.
Il Tribunale ha dunque rigettato la domanda, ribadendo che la pubblicazione ex art. 58 T.U.B. ha natura meramente pubblicitaria e non soddisfa l’onere probatorio in tema di legittimazione sostanziale in giudizio.
(Giovedì 11 settembre 2025, dal “Quotidiano Giuridico”)