A1. Garanzia Gse sui Power Purchase Agreement, via libera ai criteri per il corrispettivo
L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) ha approvato senza modifiche la proposta presentata dal Gestore dei servizi energetici (Gse) lo scorso 19 settembre 2025 in merito alla definizione del corrispettivo per l’accesso alla garanzia di ultima istanza sui Power Purchase Agreement (Ppa) negoziati sulla futura piattaforma del Gestore dei mercati energetici (Gme). La disciplina trova fondamento nell’art. 4 del D.M. 152/2025 e stabilisce un regime di tutela volto a garantire la stabilità delle transazioni e a mitigare il rischio di inadempimento. Il corrispettivo introdotto dal Gse si articolerà in tre componenti principali, destinate rispettivamente a coprire le spese amministrative, il rischio di insolvenza e la remunerazione del capitale. Il versamento dovrà avvenire entro un mese dalla sottoscrizione del contratto e successivamente, su base annuale, entro il mese di febbraio. Il valore sarà oggetto di aggiornamento periodico, in modo da riflettere sia l’andamento del rischio effettivo sia l’esperienza maturata nell’applicazione dello strumento. Per ottenere la garanzia, i soggetti interessati dovranno qualificarsi presso il Gse dimostrando il possesso dei requisiti indicati nelle regole operative Ppa, tra cui la condizione di non essere un’impresa in difficoltà ai sensi della comunicazione comunitaria 2008/C 155/02. La validità della qualifica avrà durata annuale e potrà essere rinnovata con il pagamento del corrispettivo. In linea con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, la garanzia coprirà l’80% delle obbligazioni oggetto di inadempimento. Il Gse ha chiarito che, in una fase iniziale, l’attivazione delle garanzie sarà subordinata al rispetto di un criterio prudenziale, ossia la disponibilità delle risorse effettivamente stanziate. Solo successivamente, grazie alla raccolta dei dati derivanti dalle prime operazioni, verranno messi a punto criteri attuariali e stocastici in grado di affinare la metodologia di calcolo e garantire allineamento alle best practice internazionali. Tali criteri dovranno comunque essere sottoposti a nuova approvazione da parte di Arera. Particolare rilievo assume il meccanismo di calcolo delle singole componenti del corrispettivo, ancorato a parametri di mercato come il rendimento dei titoli di Stato a dieci anni e modellato sul rischio creditizio della controparte. La scelta di assumere un tasso nullo per i flussi di recupero positivi nella fase iniziale risponde a un approccio di cautela, data la natura innovativa e ancora inesplorata di questo mercato. L’approvazione da parte di Arera segna, dunque, un passaggio decisivo verso l’operatività della piattaforma dei Ppa con garanzia pubblica, ponendo le basi per uno strumento che coniuga tutela degli operatori e sostenibilità finanziaria, in coerenza con la cornice europea in materia di aiuti e garanzie.
(Giovedì 25 settembre 2025, dalla Staffetta Quotidiana)
A2. Conto Termico 3.0, in Gazzetta Ufficiale il decreto Mase
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 settembre il decreto del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 agosto 2025, che introduce il nuovo Conto Termico 3.0. Il provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 25 dicembre, aggiorna in modo significativo i meccanismi di incentivazione degli interventi di piccole dimensioni volti a incrementare l’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Rispetto al passato, il decreto amplia la platea dei beneficiari, includendo non solo le amministrazioni pubbliche, ma anche enti del terzo settore, consorzi, autorità portuali e società in-house. Rientrano tra gli interventi ammissibili quelli di riqualificazione energetica su edifici e unità immobiliari dotati di impianti di climatizzazione, con la possibilità di accedere agli incentivi anche per l’installazione di nuove tecnologie quali impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo e colonnine di ricarica, purché realizzati contestualmente alla sostituzione degli impianti termici con pompe di calore elettriche. Il decreto introduce, inoltre, la possibilità per soggetti pubblici e privati di usufruire degli incentivi avvalendosi di comunità energetiche o configurazioni di autoconsumo. Le spese ammissibili sono chiaramente definite e la misura dell’incentivo varia in relazione alla tipologia di intervento, con una soglia ordinaria pari al 65% e un’eccezione che consente di raggiungere il 100% nei casi di edifici pubblici destinati a scuole, ospedali, strutture sanitarie e immobili dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Il limite complessivo di spesa annua è fissato a 900 milioni di euro, applicabile sia agli interventi realizzati direttamente dai beneficiari sia a quelli effettuati tramite società di servizi energetici o altri soggetti abilitati. Il decreto disciplina, infine, le modalità di presentazione delle domande, prevedendo specifici tetti di spesa intermedi. Con l’entrata in vigore a fine anno, il nuovo Conto Termico 3.0 segna un ulteriore passo nella politica nazionale di sostegno alla transizione energetica, con un impianto normativo che punta a coniugare l’efficienza amministrativa con la massima diffusione degli strumenti incentivanti.
(Lunedì 29 settembre 2025, da www.quotidianoenergia.it)
A3. Corte Ue dichiara irricevibile il rinvio del Consiglio di Stato sui contratti a due vie
Con una decisione pubblicata il 29 settembre, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha dichiarato irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato con Ordinanza dell’8 agosto 2023. La questione riguardava la compatibilità con il diritto comunitario dei cosiddetti contratti a due vie, meccanismo ormai centrale nei regimi incentivanti delle fonti rinnovabili in Italia. Il contenzioso trae origine dal decreto 23 giugno 2016 sulle fonti energetiche rinnovabili (Fer) diverse dal fotovoltaico ed era stato promosso dal produttore idroelettrico Tiberis Holding. La società era stata chiamata dal Gse a restituire 1,224 milioni di euro sugli oltre 4 milioni ricevuti, in seguito al forte aumento dei prezzi dell’energia elettrica che aveva determinato uno scostamento rispetto al livello fisso dell’incentivo. Dinanzi a tale contestazione, il Consiglio di Stato aveva rimesso la questione alla Corte Ue, sollevando dubbi circa la conformità del meccanismo di conguaglio agli artt. 3 della Direttiva 2001/28/CE e 4 della Direttiva 2018/2001/UE. Secondo il giudice amministrativo italiano, infatti, la previsione di un incentivo negativo potrebbe ridurre la capacità dei produttori di reagire alle dinamiche di mercato, producendo distorsioni in contrasto con le finalità delle direttive europee. La Corte ha tuttavia respinto il rinvio, ritenendo la domanda irricevibile senza entrare nel merito della questione. Resta tuttavia aperto il dibattito a livello europeo, poiché pende un’ulteriore causa sul medesimo tema relativa al Decreto Fer 1 del 4 luglio 2019, promossa dalla società Higreen Power per un impianto fotovoltaico. L’esito di tale procedimento potrebbe offrire maggiori chiarimenti sulla compatibilità del sistema italiano degli incentivi con il quadro normativo comunitario.
A4. Tar Calabria, annullate le tariffe maggiorate per impianti rinnovabili
Con una decisione pubblicata il 10 settembre scorso, il Tar Calabria ha accolto il ricorso presentato da Edison Rinnovabili contro il decreto del Presidente della Provincia di Crotone che, per l’anno 2023, aveva introdotto tariffe specifiche maggiorate a carico di parchi eolici, impianti fotovoltaici ed elettrodotti. I giudici amministrativi hanno disposto l’annullamento del provvedimento, riconoscendo la prevalenza della disciplina nazionale che prevede un canone annuo agevolato pari a 800 euro per le occupazioni funzionali alla produzione e trasmissione di energia elettrica. Il Tar ha chiarito che l’attività di produzione da fonti rinnovabili rientra tra quelle strumentali a un servizio di pubblica utilità e che, in quanto tale, deve beneficiare delle condizioni agevolate fissate dal legislatore. La decisione segna un punto fermo in materia di rapporti tra autonomie locali e normativa nazionale, ribadendo il principio secondo cui gli enti territoriali non possono introdurre oneri aggiuntivi in contrasto con disposizioni statali di carattere speciale e vincolante. La sentenza si inserisce in un contesto più ampio di contenziosi che hanno riguardato il settore energetico e ambientale nelle ultime settimane. Tra le pronunce di rilievo, si segnala la decisione del Consiglio di Stato che ha ritenuto sproporzionata la decadenza dagli incentivi per l’impianto idroelettrico del Comune di Vione a fronte di un mero errore materiale, nonché la conferma della responsabilità ambientale di Edison e Versalis per la contaminazione del sito “Cavo San Giorgio”. Ulteriori interventi hanno interessato procedimenti relativi a impianti fotovoltaici ed eolici, con valutazioni che hanno messo in equilibrio la diffusione delle energie rinnovabili e la tutela del paesaggio e dell’ambiente. L’annullamento disposto in Calabria evidenzia ancora una volta il ruolo della giustizia amministrativa come garante del corretto bilanciamento tra poteri locali e disciplina nazionale, in un settore che resta cruciale per la transizione energetica e per l’attuazione delle politiche pubbliche in materia di sostenibilità.
(Martedì 30 settembre 2025, dalla Staffetta Quotidiana)
B1. Edilizia
Opere abusive, il Consiglio di Stato conferma la sanzione pecuniaria per mancata demolizione
Con la sentenza n. 7526 del 25 settembre 2025, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito la legittimità dell’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. 380/2001 nei casi di inottemperanza all’ordinanza di demolizione. I giudici hanno sottolineato che il presupposto della misura è costituito dalla semplice mancata rimozione dell’abuso edilizio, trattandosi di una disposizione finalizzata a reprimere l’inerzia del responsabile e non a valutare il merito della violazione urbanistica. È dunque legittimo il provvedimento che irroga la sanzione richiamando testualmente il verbale di accertamento dell’inottemperanza. La decisione affronta anche il tema dell’acquisizione gratuita delle aree interessate dall’abuso. È stata ritenuta conforme alla legge l’ordinanza di demolizione che prevede, in caso di inottemperanza, l’acquisizione non solo delle opere abusive ma anche dell’intera particella su cui insistono. Secondo il Consiglio di Stato, tale previsione non arreca di per sé un pregiudizio immediato, poiché l’Amministrazione dovrà comunque adottare un ulteriore provvedimento per determinare l’esatta estensione dell’area acquisita, suscettibile di autonoma impugnazione da parte del privato. Richiamando precedenti consolidati, i giudici hanno inoltre ribadito che la sanzione pecuniaria introdotta con la Legge n. 164/2014 non può essere applicata retroattivamente a fatti precedenti alla sua entrata in vigore, nel rispetto dei principi di irretroattività, di certezza dei rapporti giuridici e di tipicità della fattispecie sanzionatoria. Ciò significa che, per i casi in cui fosse già decorso il termine di 90 giorni prima dell’entrata in vigore della riforma, l’unica conseguenza rimane l’acquisizione del bene al patrimonio comunale. La pronuncia si inserisce in una linea giurisprudenziale che tende a rafforzare l’efficacia degli strumenti repressivi in materia edilizia, chiarendo al contempo i limiti di applicazione delle nuove sanzioni pecuniarie e ribadendo la necessità di rispettare i principi fondamentali del diritto sanzionatorio.
(Mercoledì 1 ottobre 2025, dal “Quotidiano Giuridico”)