Settimana 42/2025 Rassegna Stampa

A. Energy Law

A1. Parco Agrisolare, Decreto 15 ottobre 2025, n. 550028

Il 15 ottobre 2025, il Ministero dell’Agricoltura ha emanato il Decreto 550028 riguardante il bando per il Parco Agrisolare (PNRR – Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2). Questo decreto ha apportato modifiche minori al regolamento operativo e ha sostituito l’Allegato A del Terzo Avviso, pubblicato il 19 agosto 2024. I nuovi termini concedono un’estensione della scadenza per i beneficiari, che ora hanno tempo fino al 30 giugno 2026 per completare, testare e rendicontare i propri progetti. Riguardo al decreto e alle modifiche apportate. Il nuovo regolamento operativo che accompagna il decreto delinea in modo più dettagliato la rendicontazione e la documentazione richiesta ai beneficiari per dimostrare i progressi e il completamento delle attività. Bilanciare il tempo disponibile per il completamento delle attività, in relazione alla complessità, rispetto ai progetti tipici, del finanziamento PNRR è stato il principale motore della concessione. Le revisioni importanti includevano l’estensione delle scadenze entro le quali i beneficiari possono completare le attività, testarle e rendicontarle fino al 30 giugno 2026. Per quanto riguarda la rendicontazione, i beneficiari devono documentare secondo le nuove istruzioni rese disponibili tramite le linee guida aggiornate, che devono essere presentate al Gestore dei Servizi Energetici (GSE). 

A2. Umbria, via libera definitivo alla legge sulle aree idonee FER: cornice regolatoria tra accelerazione e tutele paesaggistiche

L’Assemblea legislativa dell’Umbria ha approvato il 9 ottobre il disegno di legge “Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro”, che disciplina in modo organico l’individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili e introduce misure di semplificazione procedimentale, salvaguardie paesaggistiche e criteri di qualità progettuale. Il provvedimento nasce da un percorso partecipativo esteso e mira a coniugare promozione dell’autoconsumo, contrasto alla povertà energetica e facilitazioni per gli impianti domestici con la protezione dei valori culturali e ambientali tutelati, anche ai sensi del D.Lgs. 42/2004. La legge qualifica come aree idonee le superfici antropizzate o compromesse, incluse coperture edilizie, parcheggi, insediamenti produttivi esistenti o dismessi, discariche e cave cessate, nonché fasce contigue a infrastrutture autostradali e ferroviarie entro distanze predeterminate; peculiare è il riconoscimento della idoneità dei siti destinati a Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). In tali ambiti i procedimenti autorizzativi sono ridotti di un terzo e l’eventuale parere paesaggistico è obbligatorio ma non vincolante, con l’obiettivo di rendere prevedibile e celere la decisione amministrativa. In chiave di deterrenza, sono invece qualificate non idonee le aree a rischio idrogeologico o idraulico, i beni paesaggistici e culturali, i siti UNESCO e Rete Natura 2000, le praterie sommitali oltre i 900 metri e la fascia pedemontana olivata Assisi–Spoleto, con fasce di rispetto differenziate: 500 metri per fotovoltaico e agrivoltaico e 3.000 metri per l’eolico; per gli impianti di grande taglia è prevista un’ulteriore ampliamento delle distanze dai recettori sensibili e dai beni tutelati. Il testo introduce standard di alta qualità progettuale vincolanti per tutte le iniziative, imponendo documentazione tecnica puntuale, garanzie finanziarie per la dismissione e oneri istruttori modulati in funzione dell’area e della finalità, con esenzione per gli impianti dedicati alle CER. È rafforzato il favor per l’autoconsumo e per le comunità energetiche, eliminando l’obbligo di attestare ex ante i fabbisogni e consentendo uno sviluppo progressivo della compagine. Per l’eolico è definito un perimetro di idoneità selettivo, limitato a zone con adeguata ventosità e bassa esposizione panoramica, mentre l’agrivoltaico avanzato è ammesso nelle aree non idonee solo se strumentale ad aziende agricole e zootecniche umbre e integrato nel paesaggio con pratiche biologiche o filiere autoctone. Sul versante pianificatorio, ai Comuni è riconosciuto un ruolo attivo: potranno dichiarare non idonee le coperture nei centri storici (zone A) a condizione di individuare contestualmente superfici alternative idonee per soddisfare i fabbisogni energetici locali, anche tramite CER, in un equilibrio tra tutela urbana e certezza localizzativa per gli operatori. La fase attuativa prevede, entro 120 giorni, una mappatura ricognitiva delle aree a bassa visibilità panoramica per l’eolico e, entro 180 giorni, la mappatura completa delle aree idonee per fonte, pubblicata sulla piattaforma WebGis regionale, così da garantire trasparenza, pubblicità legale diffusa e riduzione del contenzioso attraverso l’ex ante clarity dei vincoli e delle opportunità. Resta affidato alla qualità delle istruttorie e alla coerenza delle mappature il banco di prova della tenuta, anche sotto il profilo della compatibilità con i principi nazionali ed europei in materia di concorrenza e sviluppo delle rinnovabili.

(Giovedì 9 ottobre 2025, da www.quotidianoenergia.it)

A3. Lombardia, avviato l’iter per le “zone di accelerazione” FER: cornice procedurale e garanzie ambientali verso l’approvazione del piano

Con la deliberazione del 6 ottobre, pubblicata sul Bollettino ufficiale il 10 ottobre, la Regione Lombardia ha avviato il procedimento per l’individuazione delle “zone di accelerazione” destinate agli impianti da fonti rinnovabili ai sensi del D.Lgs. 190/2024, impostando un percorso a prevalente contenuto procedurale, distinto da quello già seguito da Toscana, Sardegna e Puglia, nel quale i requisiti sostanziali delle aree non sono ancora definiti. L’atto individua le Autorità competenti per ciascun segmento dell’istruttoria: l’Unità organizzativa Risorse energetiche della Direzione generale Enti locali, Montagna e Risorse energetiche quale responsabile del piano; l’Unità organizzativa Urbanistica e VAS della DG Territorio e Sistemi verdi per la valutazione ambientale strategica; la struttura Natura e biodiversità della medesima DG, tramite l’Unità Parchi, biodiversità e sistema delle conoscenze, per la valutazione di incidenza. Il “Modello metodologico procedurale” allegato dettaglia le fasi: redazione del documento preliminare di piano con allegati vettoriali; predisposizione del rapporto preliminare per lo scoping VAS con indicazioni per il successivo studio di incidenza (VINCA); prima consultazione pubblica di 15 giorni, seguita da conferenza di valutazione e forum; elaborazione della proposta di piano con rapporto ambientale, studio VINCA e sintesi non tecnica, tenendo conto delle osservazioni pervenute; seconda consultazione, nuova conferenza e forum, e specifica finestra per i pareri dei gestori dei siti Natura 2000. All’esito delle revisioni, la Giunta regionale approverà il piano entro il 21 febbraio 2026, termine perentorio fissato dal decreto legislativo; con successivo decreto saranno individuati i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti interessati, nonché definite le modalità di partecipazione e informazione. L’impostazione privilegia la certezza dell’iter e la tracciabilità delle valutazioni ambientali, anticipando la governance necessaria per coniugare l’accelerazione autorizzativa con la tutela degli habitat e dei paesaggi tutelati, in vista della futura definizione dei criteri sostanziali di idoneità delle aree.

(Lunedì 13 ottobre 2025, da www.quotidianoenergia.it)

A4. Conto Termico 3.0, GSE verso le regole operative: tempi e novità tra attuazione ministeriale e fabbisogni di mercato

Il presidente del GSE ha annunciato che sono in corso di predisposizione le regole operative necessarie a rendere immediatamente funzionante il Conto Termico 3.0 all’indomani dell’entrata in vigore del decreto ministeriale prevista per il 25 dicembre. Il riferimento è al D.M. MASE del 7 agosto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 settembre, che affida al Ministero l’approvazione delle regole su proposta del Gestore entro sessanta giorni dall’efficacia, con termine indicativo al 23 febbraio 2026. In questo quadro, la regolazione attuativa dovrà garantire continuità e certezza applicativa agli operatori, anche alla luce delle richieste del mercato e delle amministrazioni locali. La misura, dotata di 900 milioni di euro annui – ripartiti tra 400 milioni per la PA e 500 milioni per i privati – estende il perimetro dei beneficiari al terziario e valorizza il partenariato pubblico-privato mediante contratti dedicati, prevedendo al contempo l’aggiornamento dei costi specifici e dell’incentivo complessivo per riflettere l’evoluzione dei prezzi dei materiali. Sul piano istituzionale e industriale, FINCO ha segnalato il forte interesse dei settori coinvolti, sollecitando un rapido perfezionamento degli aspetti applicativi e una riflessione sull’adeguatezza della dotazione finanziaria rispetto alla platea potenziale. La prossima circolare operativa del GSE rappresenterà dunque il banco di prova per tradurre le innovazioni del decreto in procedure accessibili e controllabili, salvaguardando la tempestività dei rimborsi e la compatibilità con gli obiettivi di efficienza energetica e di sviluppo delle rinnovabili negli edifici.

(Martedì 14 ottobre 2025, da www.quotidianoenergia.it)

B. Varie

B1. Società, Banca e Impresa

S.r.l. e versamenti dei soci: il Tribunale di  Nola esclude l’obbligo di restituzione quando l’apporto è “in conto capitale”

Con la sentenza 15 settembre 2025, n. 2371, il Tribunale di Nola ha qualificato come versamenti in conto capitale – e dunque non ripetibili durante la vita sociale – le somme che un socio aveva trasferito a una S.r.l., respingendo la domanda della società volta a far valere un preteso obbligo del socio al pagamento di rate di mutuo e spese gestionali. In rito, il giudice ha rilevato la tardività dell’eccezione di incompetenza per materia; nel merito ha ricostruito la disciplina degli apporti diversi dai conferimenti, distinguendo tra versamenti a fondo perduto, in conto futuro aumento, a copertura perdite e in conto aumento già deliberato, e ha ricondotto il caso alla prima categoria. Secondo il Collegio, i versamenti in conto capitale sono apporti spontanei, non necessariamente proporzionali alla quota e privi di requisiti formali salvo diversa previsione statutaria, contrattuale o deliberativa unanime; non accrescono il capitale nominale, non producono interessi e confluiscono nel patrimonio netto nella voce “altre riserve”, potendo essere destinati alla copertura perdite o a futuri aumenti gratuiti. In tale configurazione, le somme diventano di proprietà della società, che può disporne senza vincoli specifici, e il socio versa contestualmente rinunciando alla loro restituzione nel corso della vita dell’ente. Applicando tali principi, il Tribunale ha escluso l’esistenza di un obbligo statutario o di una delibera assembleare idonea a vincolare il socio, rilevando altresì l’assenza di prova di un accordo negoziale opponibile alla società. I pagamenti eseguiti devono pertanto considerarsi meri apporti patrimoniali “in conto capitale”, con la conseguenza che non sussiste alcun credito del socio alla restituzione né, specularmente, un obbligo personale del socio a rispondere di debiti sociali estranei al perimetro tipico delle obbligazioni della società a responsabilità limitata. La domanda della società attrice è stata quindi rigettata, confermando l’orientamento che tutela la funzione di rafforzamento patrimoniale degli apporti in conto capitale e ne esclude la ripetibilità salvo diversa e provata pattuizione.

(Martedì 14 ottobre 2025, dal “Quotidiano Giuridico”)

B2. Contrattualistica

Pluralità di contratti da procacciare: la Cassazione qualifica l’incarico come contratto atipico, distinto da mediazione unilaterale e agenzia

Con l’ordinanza 8 ottobre 2025, n. 27036, la Seconda Sezione Civile della Cassazione ha affermato che il contratto con cui il mandatario si obbliga, a compenso “ad affare concluso”, a promuovere la stipulazione di una pluralità indefinita di contratti, in assenza di subordinazione o para-subordinazione e senza i poteri gestori e rappresentativi propri dell’agente, integra una figura negoziale atipica non riconducibile né alla mediazione unilaterale né all’agenzia. Il principio muove dal confronto con l’elaborazione delle Sezioni Unite (n. 19161/2017) sulla mediazione atipica: se quest’ultima può riguardare l’incarico rivolto alla conclusione di un singolo affare (artt. 1756 e 1761 c.c.), l’impegno stabile e indefinito a promuovere molteplici contratti, privo di poteri di rappresentanza e gestione, esorbita dall’area tipica e non fa scattare le qualificazioni proprie dell’agente né quelle del mediatore unilaterale. Il caso nasce dalla domanda di provvigioni proposta da due procacciatori nei confronti di un consorzio per attività svolte nella ricostruzione post-sisma aquilana. Accolta in primo grado, la pretesa veniva respinta in appello; la Suprema Corte ha cassato con rinvio, fissando il principio di diritto secondo cui tale pattuizione resta “atipica” e va valutata alla luce delle concrete obbligazioni assunte, della struttura corrispettiva a esito, e dell’assenza di attribuzioni proprie dell’agenzia. Ne discende che non può operare un’automatica assimilazione alla mediazione unilaterale (anche ai fini degli oneri abilitativi previsti per il mediatore) né all’agenzia, imponendosi al giudice del rinvio una verifica puntuale della regolamentazione contrattuale, della natura delle provvigioni e della riconducibilità delle attività svolte al perimetro dell’incarico atipico così delineato.

(Martedì 14 ottobre 2025, dal “Quotidiano Giuridico”)

B3. Contrattualistica

Simulazione della vendita e onere della prova: la Corte d’Appello di Napoli delimita il ruolo delle presunzioni e la (non) decisività del rogito

Con la sentenza 17 settembre 2025, n. 4279, la Corte d’Appello di Napoli ha precisato i confini probatori dell’azione di simulazione promossa dal creditore ex artt. 1416 e 1417 c.c., affermando che l’onere, in capo all’acquirente, di dimostrare l’effettivo pagamento del prezzo sorge solo quando il creditore alleghi e offra elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti idonei a rivelare il carattere fittizio dell’alienazione ai sensi dell’art. 2729 c.c.; diversamente, pretendere la sola prova del pagamento varrebbe ad invertire l’onere probatorio in violazione dell’art. 2697 c.c. Il Collegio ha altresì ribadito che la dichiarazione contenuta nel rogito notarile circa l’avvenuta corresponsione del prezzo non vincola il terzo-creditore, poiché attesta la provenienza delle dichiarazioni e i fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, ma non l’intrinseca verità delle pattuizioni né la loro rispondenza alla reale volontà delle parti, potendo dunque essere contrastata con ogni mezzo nei limiti dell’art. 1417 c.c. La controversia trae origine dall’azione di un istituto di credito, creditore della società garantita, contro i fideiussori che avevano trasferito la nuda proprietà di un immobile per € 40.000, con riserva di uso e abitazione, atto ritenuto in primo grado simulato anche per difetto di prova del prezzo. In riforma, la Corte partenopea ha rilevato l’assenza di presunzioni qualificate sul carattere apparente della vendita: la stipula era anteriore alla revoca degli affidamenti, al fallimento della debitrice principale e ai decreti ingiuntivi; non erano emersi rapporti anomali tra venditori e acquirente; la natura di nuda proprietà, con permanenza del godimento in capo ai venditori, è connaturata al tipo negoziale; l’irrisorietà del prezzo era rimasta mera allegazione priva di riscontri tecnici. In tale cornice, la mancata dimostrazione del pagamento non bastava, da sola, a fondare la simulazione assoluta. La decisione si allinea all’indirizzo di legittimità che esige un serio quadro indiziario quale presupposto per far scattare l’onere, in capo all’acquirente, di provare la reale dazione del corrispettivo (Cass., Sez. II, 4 luglio 2024, n. 18347; Cass., Sez. II, 2 marzo 2017, n. 5326), e conferma che il rogito, nei confronti dei terzi, non fa piena prova dell’effettivo pagamento. Ne risulta un equilibrio coerente tra tutela del credito e certezza dei traffici: la simulazione può essere accertata anche per presunzioni, ma il giudice deve verificare con rigore la sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, evitando scorciatoie probatorie che trasformino l’azione ex art. 1417 c.c. in una surrettizia inversione dell’onere della prova.

(Giovedì 16 ottobre 2025, dal “Quotidiano Giuridico”)