A.1 Corridoio Sud dell’idrogeno: al via gli studi di fattibilità “AlteH2A”
Lanciata a Berlino l’“Algeria to Europe Hydrogen Alliance” (AlteH2A) tra Sonatrach, Sonelgaz, Snam, SeaCorridor (JV Snam–Eni), Verbund e VNG. Obiettivi: mappare i siti di produzione di idrogeno verde in Algeria, valutarne la fattibilità tecnico-economica e verificare se il trasporto verso l’Europa tramite il SoutH2 Corridor (condotta di ~4.000 km, di cui 3.300 km in UE, via Tunisia e Italia verso Austria e Germania) sia un’opzione realistica. I primi approfondimenti strategici sull’infrastruttura sono attesi nella seconda metà del 2026. Il lancio è avvenuto durante la conferenza “Success Factors for Hydrogen Pipeline Import from Algeria” (Bayernets, VNG), con la partecipazione di TAG e Gas Connect Austria (controllate austriache di Snam). L’iniziativa si innesta sull’intesa del 2024 per il corridoio e sulla dichiarazione congiunta di sostegno dei Governi di Italia, Germania, Austria, Algeria e Tunisia del 2025.A2. DL Energia: verso “doppia corsia” e ipotesi cartolarizzazione oneri. Il Governo valuta la cartolarizzazione degli oneri di sistema per alleggerire le bollette, con particolare attenzione alle PMI; il MASE conferma il cantiere, mentre il Ministro indica la possibilità di procedere in due tranche. Resta da misurare l’impatto sui conti pubblici.
(dal QE, 14 novembre 2025)
A.2 Agrivoltaico PNRR: aggiornate le graduatorie (DD n. 402/2025 e n. 403/2025)
Pubblicati il 12 novembre 2025 i Decreti Direttoriali della Direzione Generale Programmi e Incentivi Finanziari n. 402 e n. 403 (datati 17 ottobre 2025) che aggiornano l’elenco dei beneficiari della misura Agrivoltaico.
Registri (DD 402/2025, Allegato A): progetti ammessi per € 141.873.098,62 di contributo PNRR concedibile, pari a circa 253 MW di potenza nominale.
Aste (DD 403/2025, Allegato A): progetti ammessi per € 957.118.952,34 di contributo PNRR concedibile, pari a circa 1.763 MW di potenza nominale.
Ulteriori elenchi (DD 403/2025):
– Allegato B: progetti esclusi;
– Allegato C: progetti fuori contingente per esaurimento risorse;
– Allegato D: rinunce formalizzate.
In sintesi: graduatorie aggiornate con circa 2,0 GW complessivi ammessi tra registri e aste e ~€ 1,10 mld di contributi PNRR concedibili. Utile verificare la posizione in graduatoria e le eventuali ricadute su cronoprogramma, cauzioni e connessioni.
A3. Corporate PPA: più difficile “essere green” con il nuovo standard GHG in consultazione
Dal RE-Source di Amsterdam emergono preoccupazioni delle imprese energivore: la revisione del GHG Protocol potrebbe rendere più complessa la rendicontazione “verde” e la bancabilità di alcuni schemi PPA, imponendo aggiustamenti nei contratti e nelle strategie di copertura.
(da Staffetta Quotidiana, 10 novembre 2025)
A4. Sicilia: dibattito su assoggettamento dei BESS a valutazione
Nel quadro dell’aggiornamento del Piano energetico-ambientale regionale al 2030, si discute l’ipotesi di sottoporre i sistemi di accumulo a valutazione: scenario che inciderebbe su tempi autorizzativi e priorità di rete per i progetti FER+storage nell’isola.
(dal QE, 10 novembre 2025)
A.5 Voltura dell’autorizzazione eolica: illegittimo condizionarla alla “realizzazione effettiva”
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (sentt. 13 ottobre 2025, nn. 758 e 759) dichiara illegittimo l’art. 4, comma 1, lett. c), n. 5, del d.P.R.S. n. 48/2012 nella parte in cui subordina la voltura dell’autorizzazione unica alla realizzazione dell’impianto. La norma regionale introduce condizioni ulteriori rispetto al quadro statale, invadendo competenze in tema di tutela dell’ambiente e di energia (Corte cost. nn. 224/2012 e 275/2011) e contrastando con la ratio pro-FER del d.lgs. 387/2003. Ribadito, inoltre, che l’interesse a impugnare atti regolamentari sorge con l’atto applicativo lesivo.
A.6 Sicilia 2030: nuovi obiettivi FER e efficienza nel PEARS
La Regione Siciliana approva il PEARS 2030: oltre il 67% della produzione elettrica da FER al 2030, con potenza installata >7,4 GW. Prevista riduzione dei consumi del 20% (industria, civile-agricolo, trasporti) per 1,1 Mtep tramite riqualificazione edilizia e pompe di calore. Il fotovoltaico quasi triplica (da 1,83 a 5,95 TWh) fra revamping e nuove installazioni; eolico +1,5 GW tra rinnovi e nuovi impianti; diffusione capillare di BESS su almeno 2/3 dei nuovi FV. Per le isole minori: 50% di produzione elettrica da FER e conversione del TPL entro il 2030.
B1. Se è richiesta la caparra, vi è esercizio del diritto di recesso
La Cassazione (Sez. II, ord. 7 novembre 2025, n. 29482) ha affermato che quando la parte adempiente chiede la risoluzione del contratto per inadempimento e, contestualmente, la restituzione del doppio della caparra, la domanda deve essere qualificata – a prescindere dal nomen iuris – come esercizio del recesso ex art. 1385 c.c., ossia come ipotesi di risoluzione ex lege; funzione della caparra è infatti la liquidazione forfettaria del danno. Resta fermo che, se oltre al doppio della caparra si chiedono ulteriori danni, la domanda ricade nella risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c. (non cumulabile con il rimedio della caparra). Cassata con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Torino per nuova qualificazione della domanda secondo il principio di diritto enunciato.
B2. Domicilio digitale amministratori: prime istruzioni Unioncamere (scadenza 31 dicembre 2025)
Unioncamere ha pubblicato le prime indicazioni operative sulla comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (PEC) degli amministratori dopo le novità del DL “Salute e Sicurezza”. Per le società già iscritte l’obbligo va assolto entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, alla nomina o al rinnovo dell’incarico. Il domicilio digitale dell’amministratore non può coincidere con quello dell’impresa: serve un indirizzo personale e univoco. Prevista la sanzione di cui all’art. 2630 c.c. raddoppiata (da 206 a 2.064 euro) in caso di mancata comunicazione. Le istruzioni chiariscono anche l’ambito soggettivo (ad es. amministratore unico, AD o, in mancanza, presidente del CdA).
(Fonti: Unioncamere – prime indicazioni operative e pagina dedicata, 10 novembre 2025.)
B.3. “Visto e piaciuto”: niente sconti né risarcimento per vizi riconoscibili tra professionisti
La Cassazione (Sez. II, ord. 6 novembre 2025, n. 29420) ribadisce che la clausola “visto e piaciuto” può limitare o escludere la garanzia per vizi (artt. 1490–1491 c.c.) con riferimento ai difetti riconoscibili con normale diligenza, se il compratore non è consumatore. Restano intatti i rimedi per vizi occulti e l’invalicabile divieto di preventiva esenzione per dolo o colpa grave del venditore (art. 1229 c.c.). Nel caso: acquisto “business” di un’auto usata, vizi (mancanza accessori, difetti estetici, spie accese) ritenuti palesi alla consegna; l’acquirente aveva dichiarato di aver visionato e provato il veicolo e di accettarlo nello stato in cui si trovava. La Corte conferma: la clausola esonera il venditore per i vizi riconoscibili e non taciuti in mala fede.
(Cass. civ., Sez. II, ord. 6 novembre 2025, n. 29420)