Settimana 47/2025 Rassegna Stampa

A. Energy Law

A.1 Umbria: interrogazione regionale sugli effetti della bozza di DL Energia (aree idonee)

Presentata un’interrogazione in Consiglio regionale sull’impatto della bozza di DL Energia che ridefinisce i criteri per le aree idonee alle FER. Secondo l’assessore regionale all’Ambiente Thomas De Luca, le nuove disposizioni—con particolare riferimento all’art. 11-bis, comma 4, lett. a)—introdurrebbero distanze generalizzate da beni culturali e paesaggistici, con potenziali riduzioni significative delle superfici idonee, incluse coperture, parcheggi e altre superfici artificiali. L’Umbria, già ampiamente vincolata, evidenzia il rischio di non centrare il target PNIEC (+1.756 MW al 2030) e chiede un maggiore coinvolgimento delle Regioni nell’individuazione delle aree.
(da Staffetta Quotidiana, 18 novembre 2025)

A.2 DL Energia: criteri nazionali vincolanti per l’individuazione delle aree idonee FER

La bozza del nuovo DL Energia introduce criteri uniformi e cogenti per la mappatura delle aree idonee. Sono “idonee di diritto” i siti di repowering, le aree degradate o dismesse (cave, miniere, discariche), le fasce infrastrutturali (ferrovie, autostrade, infrastrutture militari) e gli edifici con pertinenze; per il FV rientrano anche invasi idrici, cave dismesse, aree agricole entro 350 m da impianti industriali AIA e fasce entro 300 m dalle autostrade. Per il biometano, sono idonee aree agricole entro 500 m da zone industriali. Più restrittivo il FV a terra su agricolo (ammesso in siti compromessi o lungo infrastrutture, con eccezioni per CER/PNRR). Le Regioni potranno integrare in 120 giorni, entro limiti predefiniti (0,8–3% SAU; fasce massime 3 km eolico/500 m FV). Nelle aree idonee sono previsti procedimenti accelerati e parere paesaggistico non vincolante. Per l’offshore, idonee le zone dei piani di gestione marittima e piattaforme dismesse; nei porti possibili impianti eolici fino a 100 MW. Nei siti UNESCO restano consentiti solo impianti non soggetti ad autorizzazione. È prevista una piattaforma digitale di monitoraggio delle superfici.

(da Edilportale.com, 19 novembre 2025)

A3. Fotovoltaico e accumuli: crescita della capacità e progetti “ready-to-build”

Nell’ultimo anno il FV ha aggiunto 6,838 GW, su un totale nazionale rinnovabile di 81,737 GW distribuiti in oltre 2 milioni di impianti: il solare pesa per il 51,25% della capacità, seguito da idroelettrico (26,1%) ed eolico (16,47%). A settembre sono entrati in esercizio oltre 11.000 impianti di storage per 108,3 MW/164,4 MWh (prevalentemente elettrochimici integrati su FER); nei primi dieci mesi l’accumulo complessivo raggiunge 1,576 GW/4,5 TWh. Terna indica 74,11 GW di capacità rinnovabile “validata”; i progetti ready-to-build sono 10,47 GW (concentrazione in Sicilia, Puglia, Lazio). Gli accumuli con nulla osta sono 47,11 GW, con 5,63 GW ready-to-build. Nella prima asta MACSE aggiudicati 10 GWh a fronte di richieste oltre 40 GWh. Per gli utenti di consumo, richieste di connessione pari a 76,71 GW: 63,97 GW data center e 12,31 GW altri utenti; progetti ready-to-build per 4,23 GW (Lombardia, Veneto, Puglia).

(da Quotidiano Energia, 14 novembre 2025)

B. Varie

B1. Clausola penale e inadempimento prevalente: niente extra-danni oltre la penale

Tribunale di Genova, sentenza 27 ottobre 2025, n. 2380: in una controversia tra fornitore di materiali per impianti elettrici e committente di appalto pubblico, il giudice accerta l’inadempimento prevalente del fornitore (prestazioni incomplete e tardive), accoglie l’eccezione di inadempimento della committente e applica la clausola penale ex art. 1382 c.c., escludendo il cumulo con ulteriori danni non espressamente pattuiti. Pur dichiarando la risoluzione del contratto, è riconosciuto al fornitore il corrispettivo per le prestazioni comunque utili, da scomputare dalla penale. Richiamate riduzione equitativa (art. 1384 c.c.) e prescrizione decennale del relativo diritto.

(da Quotidiano Giuridico, 20 novembre 2025)

B. 2 Art. 1669 c.c.: responsabilità del costruttore per gravi difetti e rovina

Tribunale di Trento, sentenza 22 ottobre 2025, n. 756: confermata la tutela ex art. 1669 c.c. per difetti che incidono su stabilità, sicurezza o funzionalità dell’immobile. L’azione, di natura extracontrattuale, è esperibile da committente e acquirente contro il costruttore-venditore; possibile responsabilità solidale con il direttore dei lavori. La denuncia va proposta entro un anno dalla scoperta; l’azione entro un anno dalla denuncia; il termine decorre dalla conoscenza effettiva, spesso tramite accertamenti tecnici. In ambito condominiale, legittimazione anche del singolo condomino per vizi della cosa comune o della propria unità.

(da Quotidiano Giuridico, 18 novembre 2025)