Settimana 1/2024 – Rassegna Stampa

A. Energy Law

A.1 Emergenza gas, il prolungamento delle norme in Gazzetta Ufficiale Ue

Arriva il prolungamento delle misure di emergenza Ue contro la crisi energetica introdotte un anno fa, proposto dalla Commissione e adottato dal Consiglio, tenuto conto che persistono ancora “gravi difficoltà per la sicurezza dell’approvvigionamento energetico dell’Unione”. Il prolungamento riguarda innanzitutto il regolamento 2022/2576 sulla solidarietà, il coordinamento degli acquisti, i parametri di riferimento dei prezzi (benchmark) e gli scambi transfrontalieri di gas, la cui scadenza è stata prorogata al 31 dicembre 2024. L’unica modifica al regolamento riguarda la partecipazione agli acquisti comuni di gas, che non sarà più obbligatoria dato che “i volumi di gas aggregati attraverso la piattaforma di aggregazione della domanda entro ottobre 2023 erano già ammontati a tre volte il volume necessario”. Il prolungamento riguarda anche il regolamento 2022/2578, che ha istituito il meccanismo di correzione del mercato (il cosiddetto “price cap”), la cui proroga è stata fissata al 31 gennaio 2025, dato che si prevede che gli equilibri di mercato rimarranno precari nell’immediato futuro a causa della crisi in Medio Oriente.

(Venerdì 29 dicembre 2023, da www.quotidianoenergia.it)

A.2 Commissioni Pnrr-Pniec e Via-Vas, il Mase fa il punto

Nel 2023 le Commissioni Via-Vas e Pnrr-Pniec del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica hanno lavorato su 221 procedure autorizzative, per un valore di opere complessivo sul territorio di oltre 13,5 miliardi di euro e una produzione energetica di circa 10,5 gigawatt. In particolare, per quanto riguarda l’attività della Commissione tecnica Pnrr-Pniec, nel corso del 2023 sono stati adottati 120 pareri Via in campo energetico. Si tratta di 73 progetti agrivoltaici, 19 fotovoltaici, 16 eolici, 3 eolici offshore, 3 impianti di pompaggio, 3 metanodotti, 1 idroelettrico, 1 bioraffineria e 1 centrale, per un totale di 8,33 GW, di cui 1 GW di accumulo energetico e un valore economico totale di circa 10 miliardi di euro. Sono state inoltre evase 18 istruttorie di scoping per progetti di eolico offshore.

(Martedì 2 gennaio 2024, dalla Staffetta Quotidiana)

A.3 Contratti non richiesti, nuova multa da 1,6 mln a Facile Energy

 L’Antitrust ha irrogato una nuova multa da 1,56 milioni di euro a Facile Energy, perché nonostante la multa di 1,2 milioni già inflitta un anno fa per l’attivazione di contratti di fornitura di energia non richiesti ha “continuato incessantemente” in tale pratica. L’Agcm scrive nella delibera che l’inottemperanza alla diffida a interrompere le attivazioni non richieste risulta in corso almeno da fine febbraio 2023, termine per l’adozione delle misure di ottemperanza, ed è ancora in corso. Oltre ad attivare contratti in assenza di manifestazione di volontà del consumatore, la società avrebbe inoltre proseguito nella diffusione di informazioni ingannevoli e omissive al fine di ottenere la conclusione dei contratti, nell’imporre ostacoli all’esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori e in indebite disalimentazioni (o minacce di sospensione) dei punti di prelievo.

(Martedì 2 gennaio 2024, dalla Staffetta Quotidiana)

A.4 Energia 2024: rischi, tendenze e possibili sorprese secondo il FT

Secondo il Financial Times del 2 gennaio, nel capitolo energia di una pagina dedicata a previsioni e rischi da seguire nel 2024, la tendenza da tenere d’occhio riguarda l’Opec+, su cui l’articolo si domanda “quanto a lungo Riad e i suoi alleati potranno ancora accettare di cedere quote di mercato” ai loro concorrenti non-Opec, che nell’ultimo anno hanno aumentato la produzione limitando gli impatti sui prezzi dei tagli del Cartello. L’Opec+ è scesa al 51% dell’offerta, con una produzione che nel primo trimestre 2024 sarà circa 6 milioni di barili giorno sotto il suo potenziale. Inoltre, se pure il mercato oil Usa è stato caratterizzato negli ultimi mesi dalle maxifusioni/acquisizioni messe in campo da ExxonMobil, Chevron e Occidental, secondo il FT sarebbe davvero grande sorpresa se una simile operazione si vedesse in Europa, in particolare con un’acquisizione di BP da parte di Shell. Una mossa più volte valutata in passato da Shell, il cui a.d. tuttavia recentemente ha detto che le grandi acquisizioni non sono una priorità per il gruppo.

(Martedì 2 gennaio 2024, dalla Staffetta quotidiana)


B. Varie

Contrattualistica

B.1 Ammissibile l’esecuzione in forma specifica dell’impegno di rinunciare a un diritto?

In tema di esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre, non è passibile di coazione specifica l’obbligo di rinuncia unilaterale abdicativa ad un diritto, che – in quanto tale – non ha effetto traslativo in favore del richiedente (Cassazione civile, Sez. II, sentenza 28 dicembre 2023, n. 36224).

(Venerdì 5 gennaio 2024, dal “Quotidiano Giuridico”)

Società, Banca e Impresa

 B.2 Gli interessi per il correntista si applicano solo alle rimesse solutorie extra-fido

Nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un’apertura di credito, poiché il meccanismo di imputazione del pagamento degli interessi, di cui all’art. 1194, comma 2, c.c., trova applicazione solo in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell’affidamento, è onere del cliente che esperisce l’azione di ripetizione di interessi non dovuti e si dolga della falsa applicazione del predetto criterio di imputazione, provare, trattandosi di fatto costitutivo della domanda di accertamento negativo del debito, non solo che il conto gode di affidamento, ma, allegando e dimostrando il limite di questo, che le rimesse sul medesimo erano effettuate ai fini di ripristinare la provvista nei limiti dell’affidamento. Così ha stabilito la Cassazione civile con l’ordinanza n. 35881/2023.

(Venerdì 29 dicembre 2023, dal “Quotidiano Giuridico”)

Appalti

B.3 Sì al cumulo alla rinfusa nell’ambito dei consorzi stabili

Il problema interpretativo dell’ambito del cosiddetto cumulo alla rinfusa è stato risolto dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 225, comma 13, del d.lgs. n. 36 del 2023, alla cui stregua «l’art. 47, comma 2-bis, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, si interpreta nel senso che, negli appalti di servizi e forniture, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l’affidamento di servizi e forniture è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati, anche se diversi da quelli designati in gara». Può dunque ritenersi che, anche nel vigore del d.lgs. n. 50 del 2016, il cumulo alla rinfusa operi in modo generalizzato, e cioè per tutti i requisiti idoneativi, con riguardo ai consorzi stabili. D’altronde, l’ammissibilità del cumulo alla rinfusa per la prova dei requisiti di qualificazione si giustifica proprio in ragione della comune struttura di impresa che caratterizza il consorzio stabile. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 22 dicembre 2023, n. 11106.

(Venerdì 5 gennaio 2024, dal “Quotidiano Giuridico”)