Settimana 7/2024 Rassegna Stampa

A. Energy Law

A.1 Pubblicato il Decreto MASE sull’agrivoltaico innovativo

Dal 14 febbraio è entrato in vigore il Decreto MASE sull’agrivoltaico, ora disponibile sul sito del Ministero, che era stato autorizzato a novembre 2023 dalla Commissione europea e poi firmato dal ministro Picchetto il 21 dicembre. Si ricorda che il provvedimento è finalizzato alla realizzazione di almeno 1,04 gigawatt di impianti agrivoltaici innovativi di natura sperimentale tramite l’erogazione di un contributo a fondo perduto, finanziato dal PNRR, nella misura massima del 40% dei costi ammissibili, oltreché tramite una tariffa incentivante a valere sulla quota di energia elettrica netta immessa in rete. Secondo il provvedimento, nei successivi 15 giorni dalla sua entrata in vigore saranno approvate dal Ministero, su proposta del GSE, le regole operative volte a definire le modalità e le tempistiche di attribuzione degli incentivi. Successivamente il GSE emanerà un primo avviso pubblico per la presentazione delle istanze entro 30 giorni dall’approvazione delle regole. L’accesso alle misure viene previsto tramite appositi registri o tramite la partecipazione a procedure competitive previste nel corso del 2024.

(Martedì 13 febbraio 2024, www.quotidianoenergia.it)

A.2 Le tariffe incentivanti sono compatibili con il diritto dell’UE?

Il Consiglio di Stato, con ordinanza 926/2024, ha rimesso alla Corte di Giustizia una questione pregiudiziale volta a chiarire la compatibilità con le direttive 2001/28 e 2018/2001 del regime di incentivi previsto dal D.M. 4 luglio 2019 che prevede, “con riferimento a fattispecie in cui i produttori vendono l’energia sul libero mercato, un meccanismo incentivante (c.d. ‘a due vie’) in forza del quale, rispetto ai soli impianti di nuova costruzione di potenza pari o superiore a 250 kW, l’incentivo è calcolato come differenza tra la tariffa spettante all’impresa (determinata tenendo conto, da un lato, delle tariffe di riferimento previste per ciascuna tipologia d’impianto e d’intervento dalla normativa applicabile e, dall’altro, delle riduzioni offerte al ribasso dall’operatore nell’ambito delle procedure di asta o registro, nonché delle ulteriori decurtazioni previste in via generale dalla normativa interna) e il prezzo zonale orario, con conseguente obbligo di riversare le somme eccedenti il valore della tariffa spettante quando il prezzo zonale orario sia a essa superiore (c.d. ‘incentivo negativo’)”. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea sarà dunque chiamata ad esprimersi.

(Martedì 30 gennaio 2024, www.giustizia-amministrativa.it)

A.3 Piano Energia Clima e Decreto Aree Idonee: gli aggiornamenti di Picchetto

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Picchetto Fratin, intervenendo il 12 febbraio al convegno di Utilitalia, ha annunciato che il processo di revisione del Pniec vedrà una seconda consultazione pubblica. Il Piano Energia e Clima, che dovrà essere presentato a Bruxelles entro il mese giugno, è stato inoltrato al Parlamento a settembre, mentre a inizio febbraio è partita la procedura di Vas. Per quanto riguarda invece il Decreto Aree Idonee per le rinnovabili, Picchetto ha affermato: “stamattina abbiamo visto come chiudere con le Regioni. Ci sono state espressioni molto articolate dove bisogna sforzarsi di fare una sintesi e sicuramente la presidenza della Conferenza delle Regioni ci riuscirà in tempi brevissimi”.

(Lunedì 12 febbraio 2024, www.quotidianoenergia.it)

A.4 Milleproroghe: emendamenti in tema energia

È stato ritirato alle due di notte l’emendamento al decreto Milleproroghe riguardante la proroga del consiglio di amministrazione del GSE, che era stato presentato dai relatori presso le commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera. I firmatari hanno infatti preferito lasciare la questione interamente al governo, che sarà chiamato a decidere se nominare un nuovo Cda oppure se puntare su una governance diversa. Sono invece state approvate le riformulazioni di altri due emendamenti (12.3 e 12.63) a tema energia. Il primo proroga fino al 31 dicembre la liberalizzazione dei progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli a terra di potenza non superiore a 1.000 kW situati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali. Il secondo proroga sempre fino al 31 dicembre 2024 le semplificazioni per la dismissione degli impianti di distribuzione dei carburanti che cessano definitivamente l’attività di vendita.

(Mercoledì 14 febbraio 2024, dalla Staffetta Quotidiana)


B. Varie

Edilizia

B.1 Indispensabilità della completezza della domanda per condono edilizio

Pronunciandosi in tema di condono edilizio, il Consiglio di Stato, con sentenza 911/2024, ha affermato che “in relazione alle differenti normative che disciplinano i condoni che il decorso dei termini fissati – ventiquattro mesi per la formazione del silenzio-accoglimento sull’istanza di condono edilizio e trentasei mesi per la prescrizione dell’eventuale diritto al conguaglio delle somme dovute – ‘presuppone in ogni caso la completezza della domanda di sanatoria, accompagnata in particolare dall’integrale pagamento di quanto dovuto a titolo di oblazione per quanto attiene la formazione del silenzio-accoglimento'”.

(Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza 30 gennaio 2024, n. 911)

B.2 Il Consiglio di Stato definisce il termine per impugnare il titolo edilizio a sanatoria

Il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza 7 febbraio 2024, n. 1241, ha stabilito che nel caso di titolo edilizio assentito in sanatoria, il termine dell’impugnazione decorre dalla data in cui si abbia conoscenza che, per una determinata opera abusiva già esistente, sia stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria, circostanza che deve essere dimostrata in giudizio al fine di far valere la tardività dell’impugnazione.

(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 7 febbraio 2024, n. 1241)

Contrattualistica

B.3 Natura giuridica della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c.

La Corte d’Appello di Messina, con sentenza del 29 settembre 2023, n. 806, ha stabilito che “la responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta posta dall’art. 1337 c.c., a tutela del corretto dipanarsi dell’iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell’onere della prova”.

(Corte d’Appello di Messina, Sez. I, sentenza 29 settembre 2023, n. 806)