Decreto CER: Primi rilievi sulle Regole operative per l’accesso all’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR

Il 23 gennaio 2024 scorso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (il “MASE”) ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il c.d. decreto CER, il d.M. MASE 7.12.2023, n. 414 (il “Decreto”) approvato ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 2021, n. 199, che è così (finalmente) entrato in vigore.

L’art. 11 del Decreto prevede che entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore, “con [ulteriore] decreto del Ministero su proposta del GSE, e previa verifica da parte di ARERA per le parti di sua competenza, ai sensi del Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD)” sono approvate le Regole operative per l’accesso ai benefici previsti dal Decreto stesso. Mentre, entro 45 giorni dalla pubblicazione delle Regole operative, il GSE dovrà avviare la piattaforma per la trasmissione delle richieste di accesso all’incentivo per la condivisione dell’energia.

Con il decreto del MASE 23.2.2024, n. 22, sono dunque state approvate le “Regole operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR” (di seguito solo le “Regole operative”) previste dal suddetto art. 11 del Decreto, di ben 159 pagine che gli operatori del settore stanno ancora studiando.

Senza pretesa di esaustività, in questo contributo metteremo in evidenza le prime criticità rilevate dagli operatori di settore.

I. Tra le prime criticità segnalate vi è quella – che avevamo già messo in evidenza nell’Approfondimento sul Decreto CER pubblicato su questo sito l’8 febbraio scorso – a proposito dell’art. 3, comma 2, lett. c), del Decreto secondo cui gli “incentivi […] si applicano a impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti” a condizione che “le Comunità energetiche rinnovabili” risultino “già regolarmente costituite alla data di entrata in esercizio degli impianti che accedono al beneficio [omissis]”.

Vi è perciò il rischio che i numerosi impianti che erano stati costruiti già a partire dal d.lgs. n. 199/2021 in attesa del Decreto e delle Regole operative, per cui non sia possibile reperire la documentazione prevista dal paragrafo 1.2.1.2. delle stesse Regole operative, cioè i documenti sottoscritti in data anteriore a quella di entrata in esercizio dell’impianto (con tracciabilità certificata della firma), non possano ora accedere alle agevolazioni per mancanza di un requisito.

II. Il paragrafo 1.2.1.2 delle Regole operative ha sollevato dubbi anche sotto un altro profilo.

Come si è detto, esso prevede che “… Nel caso di configurazioni di CER … ai fini dell’acceso agli incentivi gli impianti … non devono essere entrati in esercizio prima della regolare costituzione della CER ovvero prima che lo statuto/atto costitutivo della CER rispetti tutte le indicazioni contenute al paragrafo 1.2.2.2 Parte II …”.

Tra le indicazioni” di cui al paragrafo 1.2.2.2, Parte seconda, delle Regole operative (pag. 17) vi è quella per cui “Lo Statuto o l’atto costitutivo della CER regolarmente costituita deve possedere [quale requisito essenziale, una clausola che imponga che] l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all’Appendice B [delle Regole operative cioè, nei casi di accesso alla sola tariffa premio, il 55%], sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione”.

Questa previsione è stata introdotta – come requisito essenziale dello Statuto/Atto costitutivo – solo a fine gennaio 2024. Potrebbe allora essere necessario un aggiornamento, per tutti quegli Statuti/Atti costitutivi di CER già create in vista dell’entrata in vigore del Decreto e delle conseguenti Regole operative (privi del suddetto requisito essenziale), con evidente dispendio di tempo e di denaro.

III. Sempre sotto questo profilo, vi è anche il rischio di escludere gli impianti dalla possibilità di ottenere gli incentivi per difformità facilmente sanabili. Sarebbe forse allora preferibile, come hanno sottolineato alcune associazioni di settore (quali Italia Solare), prevedere un meccanismo che dia la possibilità di sanare le eventuali irregolarità e, quindi, di adeguare lo Statuto entro un termine perentorio.

IV. Un’ultima questione da mettere in evidenza riguarda la previsione del soggetto che può ricoprire il ruolo di Referente della CER. Ai sensi dell’art. 1, comma 1.1, lettera hh), del TIAD (il “Testo integrato dell’Autoconsumo diffuso”, approvato con la delibera ARERA del 27.12.2022, n. 727/2022/R/eel) il Referente è “nel caso della comunità energetica rinnovabile, la medesima comunità”.

Fermo ciò, il paragrafo 1.2.2.1 delle Regole operative (pagine 16 e 17) estende la possibilità di ricoprire il ruolo di Referente:

– a “un produttore, membro della CER”;

– a “un cliente finale, membro della CER”;

– o a “un produttore ‘terzo’ di un impianto … la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352”.

E’ previsto che in questi casi il soggetto che, per statuto o atto costitutivo, ha la rappresentanza legale della CER conferisca al Referente un apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.

Le considerazioni che abbiamo sin qui esposto sono il frutto di un primo studio.

Poiché entro l’8 aprile il GSE dovrà rendere disponibile on-line: un portale ad accesso facoltativo per la pre-verifica dei requisiti dei soggetti che intendono aggregarsi in una nuova CER; un portale per l’inserimento dei documenti previsti a norma di legge per la costituzione della CER; un portale per la gestione operativa e per la trasparenza degli aspetti contabili legati alle comunità, speriamo che -per quell’epoca – sia stata fatta un po’ più di chiarezza.

Torino, 4 marzo 2024

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’autore.

Avv. Giulia Cocimano

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