Settimana 11/2024 Rassegna Stampa

A. Energy Law

A.1 G7 Clima, Ambiente ed Energia a Torino dal 28 al 30 aprile

Dal 28 al 30 aprile il G7 a presidenza italiana si occuperà di Clima, Ambiente ed Energia. In particolare, la riunione dei ministri si terrà presso la Reggia di Venaria Reale a Torino. Pertanto, al fine avvicinare il territorio all’appuntamento internazionale, dal 20 al 28 aprile si svolgerà la “Planet Week“, consistente in una serie di eventi promossi dal MASE, in collaborazione con il programma di comunicazione sui cambiamenti climatici “Connect4Climate” di Banca Mondiale e con il sostegno delle amministrazioni locali, che avranno luogo a Torino e nel resto della Regione Piemonte al fine di promuovere le esperienze italiane rivolte allo sviluppo sostenibile, alla tutela ambientale e alla lotta contro il cambiamento climatico. Il calendario delle iniziative dovrà essere definito prossimamente.

(Venerdì 16 febbraio 2024, https://www.mase.gov.it/)

A.2 Il TAR Lazio si pronuncia sulla demolizione del relitto della ex centrale nucleare

Il TAR Lazio ha confermato la legittimità dell’ordinanza di demolizione emessa dal Comune territorialmente competente volta (appunto) alla demolizione del “relitto” della ex centrale nucleare parzialmente realizzata sulla fascia costiera del Lazio a metà degli anni ’70. Com’è noto, i lavori erano stati interrotti a fronte del referendum del 1987 per l’abrogazione delle norme sul programma nucleare in Italia. Secondo il TAR, infatti, poiché i lavori di costruzione della centrale erano stati interrotti proprio a causa del referendum e delle conseguenti disposizioni legislative di abrogazione del programma nucleare italiano, i volumi realizzati (a suo tempo legittimamente) e non recuperati ad altre funzioni (produzione di energia con altre fonti non nucleari) sono divenuti ora privi di titolo a tutti gli effetti e quindi abusivi.

(TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, sentenza 7 marzo 2024, n. 4600, www.giustiziaamministrativa.it)

A.3 Via libera della Commissione europea a finanziamenti pari a 1,1 miliardi di euro per contratti di sviluppo

Lo scorso venerdì 8 marzo è stato approvato dalla Commissione europea il regime italiano da 1,1 miliardi di euro a sostegno di investimenti per la produzione di attrezzature necessarie a favorire la transizione energetica nell’industria italiana, nell’ambito del quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato. La misura, parzialmente finanziata con i fondi del PNRR, assumerà la forma di sovvenzioni dirette e l’importo massimo del finanziamento previsto per ogni beneficiario sarà di 150 milioni di euro, che potrà essere aumentato fino a 350 milioni di euro per le imprese situate nelle Regioni svantaggiate. Gli aiuti sono rivolti alle imprese che sviluppano batterie, pannelli solari, turbine eoliche, pompe di calore, elettrolizzatori e impianti per la Ccs, nonché componenti per la fabbricazione di tali attrezzature o le relative materie prime essenziali necessarie per la loro fabbricazione.

(Venerdì 8 marzo 2024, https://commission.europa.eu/index_en)

A.4 UE: consultazione per lo sviluppo di forme innovative di fotovoltaico

La Commissione europea ha avviato una consultazione sulle possibili modalità per promuovere lo sviluppo di forme innovative di fotovoltaico. I soggetti interessati potranno inviare i propri pareri entro il 2 aprile. Le opinioni che verranno raccolte attraverso la consultazione saranno utilizzate per la scrittura della “Raccomandazione della Commissione” e del “documenti di indirizzo”, la cui pubblicazione è prevista entro fine giugno.

(Martedì 5 marzo 2024, https://commission.europa.eu/index_en)


B. Varie

Società, banca e impresa

B.1 Decreto Milleproproghe e Ddl capitali: confermata la possibilità delle assemblee societarie da remoto

Il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 (cd. “Decreto Milleproroghe”) e, successivamente, il Disegno di legge A.S. 674-B (cd. “Ddl capitali”) hanno differito, rispettivamente, al 30 aprile 2024 e poi al 31 dicembre 2024 il termine di cui all’articolo 106 del D.L. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”), che disciplina l’intervento in assemblea e l’espressione del voto da parte dei soci mediante mezzi di telecomunicazione e la cui vigenza era inizialmente fissata al 31 luglio 2022. Nello specifico, il suddetto articolo prevede che, in caso di convocazione dell’assemblea dei soci “…le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti e l’esercizio del diritto di voto…, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio”.

(https://www.normattiva.it/; https://www.senato.it/)

Imposte

B.2 La cartella di pagamento non ha efficacia esecutiva

Con recente pronuncia, la Cassazione ha escluso l’efficacia esecutiva della cartella di pagamento, affermando che “la peculiare natura della cartella di pagamento, che, oltre ad essere l’atto con il quale viene notificato il titolo esecutivo, è anche un atto assimilabile al precetto, in quanto svolge la funzione di intimazione di pagamento, la rende atto privo di efficacia esecutiva e, in quanto tale, non costituisce l’inizio della procedura esecutiva, il cui incipit è rappresentato dal pignoramento”.

(Cassazione Civile, Sez. V, ordinanza 4 marzo 2024, n. 5637)

Edilizia

B.3 Il carattere risalente dell’abuso: su chi grava l’onere della prova?

Lo scorso 28 febbraio, il Consiglio di Stato, richiamando una precedente pronuncia (Cons. Stato, Sez. II, 26/01/2024, n.858), ha chiarito che “va posto in capo al proprietario (o al responsabile dell’abuso) assoggettato a ingiunzione di demolizione l’onere di provare il carattere risalente del manufatto, collocandone la realizzazione in epoca anteriore alla c.d. legge ponte n. 761 del 1967; tale criterio di riparto dell’onere probatorio tra privato e Amministrazione discende dall’applicazione alla specifica materia della repressione degli abusi edilizi del principio di vicinanza della prova poiché solo il privato può fornire, in quanto ordinariamente ne dispone, inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione del manufatto, mentre l’Amministrazione non può, di solito, materialmente accertare quale fosse la situazione all’interno dell’intero suo territorio”.

(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 28 febbraio 2024, n. 1936)