Settimana 14/2024 Rassegna Stampa

A. Energy Law

A.1 Pubblicate le linee guida della Regione Campania per la realizzazione di impianti agrivoltaici

Con il Decreto dirigenziale n. 162/2024 dello scorso 12 marzo, la Regione Campania ha introdotto nuovi requisiti per la realizzazione di progetti di impianti agrivoltaici, aggiornando le “Linee tecnico agronomiche per il territorio della Regione Campania di accompagnamento alle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del MASE” di cui al drd n. 375 del 29 giugno 2023, con lo scopo di “chiarire quali sono le caratteristiche minime e i requisiti che un impianto fotovoltaico dovrebbe possedere per essere definito agrivoltaico, sia per ciò che riguarda gli impianti più avanzati, che possono accedere agli incentivi PNRR, sia per ciò che concerne le altre tipologie di impianti agrivoltaici, che possono comunque garantire un’interazione più sostenibile fra produzione energetica e produzione agricola”. Le suddette linee tecnico agronomiche trovano applicazione per gli impianti agrivoltaici nei procedimenti autorizzatori c.d. PAUR, AU e PAS. Le principali novità concernono la distanza da rispettare in larghezza tra i moduli, la determinazione del perimetro del campo agrivoltaico, la relazione agronomica di accompagnamento del progetto, nonché l’individuazione delle aree dove poter installare gli impianti.

(Lunedì 18 marzo 2024, https://www.regione.campania.it/)

A.2 Cer: il Consiglio Nazionale del Notariato si esprime su atti costitutivi e soggetti giuridici

In vista dell’apertura del portale del GSE del prossimo 8 aprile, lo scorso 27 marzo il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato uno studio rivolto ai notai chiamati a costituire le prossime comunità energetiche rinnovabili (Cer) e finalizzato ad esaminare “la disciplina che deve essere rispettata dalle comunità energetiche rinnovabili (CER) che ambiscano a ricevere i contributi economici pagati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE)”. Le principali questioni in esso trattate, come specificato dal CNN, “attengono alle forme giuridiche utilizzabili per costituire le CER incentivate dal GSE e alla loro normativa negoziale (statutaria e regolamentale) compatibile con la disciplina delle CER”. Nello specifico, nella pubblicazione in questione vengono esaminati “i vincoli da osservare nella redazione dell’atto costitutivo della CER, se lo si voglia conforme con il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 e il d.m. n. 414/2023: mediante il primo decreto il Governo italiano ha recepito la disciplina unionale delle CER contenuta nella dir. 2018/2001/UE dell’11 dicembre 2018; mediante il secondo decreto il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica ha incentivato in vario modo le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile (CACER), tra cui sono da annoverare le CER”.

(Mercoledì 27 marzo 2024, https://notariato.it/it/)

A.3 Il Consiglio di Stato stabilisce quando ricorrono i presupposti per la decadenza dai benefici tariffari disposta dal GSE

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 25 marzo 2024, n. 2832, ha stabilito che: “in forza dell’art. 42, comma 1, D.lgs. n. 28/2011 l’erogazione da parte di GSE di incentivi nel settore elettrico e termico è subordinata alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili che ne fanno richiesta, verifica che è effettuata attraverso il controllo della documentazione trasmessa, nonché con controlli a campione sugli impianti”. Mentre per quanto riguarda le conseguenze di tali controlli “il D.M. 5 maggio 2011, all’art. 21, comma 2, prevede espressamente che…<<l’accertamento della non veridicità di dati e documenti o della falsità di dichiarazioni, resi dai soggetti responsabili ai fini dell’ottenimento delle tariffe incentivanti comporta, ai sensi dell’art. 23, comma 3 del D.lgs. n. 28 del 2011, la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante e ad eventuali premi concessi ai sensi degli articoli 13 e 14, nonché la ripetizione dell’indebito da parte del GSE, nel caso di incentivi già percepiti, e l’esclusione dagli incentivi, per dieci anni dalla data dell’accertamento, per le persone fisiche e giuridiche che hanno presentato la richiesta di incentivo…>>”.

(Cons. Stato, Sez. II, sentenza 25 marzo 2024, n. 2832)

A.4 La Commissione europea avvia indagini su produttori fotovoltaici cinesi

Lo scorso 3 aprile la Commissione europea ha avviato delle indagini nei confronti di società aggiudicatarie di incentivi per la costruzione di un impianto fotovoltaico da 110 MW, che non avevano notificato di aver ricevuto aiuti pubblici da Paesi terzi. La Commissione valuterà, quindi, se gli operatori economici coinvolti abbiano beneficiato di un vantaggio ingiusto per aggiudicarsi appalti pubblici nell’UE. Come previsto, infatti, dal regolamento sulle sovvenzioni estere, le aziende devono notificare le gare d’appalto pubbliche quando il valore stimato del contratto è superiore ai 250 milioni di euro e quando alla società sono stati concessi almeno 4 milioni di euro in contributi finanziari esteri da almeno un paese terzo nei tre anni precedenti la notifica.

(Mercoledì 3 aprile 2024, dalla Staffetta Quotidiana)

A.5 Avviata la consultazione pubblica sul decreto Conto Termico 3.0

Dallo scorso 28 marzo è stata avviata la consultazione pubblica relativa al testo del decreto “Conto Termico 3.0”, volto a incentivare gli interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni. Con la suddetta consultazione, a cui sarà possibile partecipare fino al 10 maggio 2024, le parti interessate possono inviare osservazioni all’indirizzo di posta elettronica PEC cee@pec.mite.gov.it utilizzando il Modulo di adesione alla consultazione allegato e indicando come oggetto della e-mail “Consultazione DM Conto termico”.

(Martedì 2 aprile 2024, https://www.mase.gov.it/)


B. Varie

Società, Banca e Impresa

B.1 La legittimazione processuale del socio in caso di società estinta

La Cassazione si è pronunciata in tema di legittimazione processuale e continuazione del processo in caso di società estinta affermando che i soci succedono alla società estinta “in quanto il limite di responsabilità degli stessi di cui all’art. 2495 c.c. non incide sulla loro legittimazione processuale”.  

(Cass. civ., Sez. I, sentenza 2 aprile 2024, n. 8633)

B.2 L’estratto di conto corrente non è l’unica prova dell’indebito

La Cassazione ha affermato che “ai fini della prova del pagamento suscettibile di restituzione, il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di restituzione solo mediante la produzione di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti desumersi aliunde, vale a dire attraverso le risultanze di altri mezzi di prova in grado di fornire indicazioni certe e complete, ed anche ricorrendo all’ausilio di una consulenza d’ufficio”.

(Cass. civ., Sez. I, ordinanza 15 marzo 2024, n. 6983)

Appalti

B3. Azione di regresso nei confronti del subappaltatore è subordinata alla denuncia dei vizi dell’opera

In tema di denuncia dei vizi dell’opera nell’appalto, la Cassazione ha affermato “che l’appaltatore è tenuto a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell’opera a lui contestati dal committente (ovvero i difetti di cui all’art. 1669 c.c.) e, prima della formale denuncia di quest’ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l’opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente, sicché l’appaltatore può agire in giudizio contro il subappaltatore solo all’esito della tempestiva denuncia inoltrata dal committente (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23903 del 11/11/2009)”. Aggiunge poi che “la ratio della norma sull’onere della tempestiva denuncia ai fini dell’esercizio del regresso, a cura dell’appaltatore verso il subappaltatore, è ravvisabile, dunque, nell’esigenza di consentire al subappaltatore di provvedere in tempi rapidi agli adeguamenti o alle riparazioni o, in alternativa, di dimostrare che l’opera in realtà è esente da difformità o vizi o difetti o che essi non sono a lui imputabili”.

(Cass. civ., Sez. II, ordinanza 2 aprile 2024, n. 8647)