Settimana 20/2024 Rassegna Stampa

A. Energy Law

A.1 Divieto FV a terra in aree agricole: bollinato il DL Agricoltura

Dopo alcuni ritocchi è stato definitivamente varato e “bollinato” dalla Ragioneria Generale dello Stato il DL Agricoltura, approvato nella serata di lunedì 6 maggio da parte Consiglio dei ministri e di cui si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Come anticipato nella precedente rassegna stampa, il suddetto decreto ha suscitato forti perplessità da parte degli operatori di settore in quanto, tra le principali novità normative, pone un divieto all’installazione di pannelli fotovoltaici a terra nelle aree a destinazione agricola. Il testo dell’art. 5 del decreto, recante “Disposizioni finalizzate a limitare l’uso del suolo agricolo” – nella sua versione definitiva – risulta pressoché coincidente con quello fatto circolare a seguito della conferenza stampa di lunedì 6 maggio. Pertanto, permane il divieto di installazione di impianti fotovoltaici a terra nelle aree a destinazione agricola secondo i piani urbanistici vigenti, con eccezione, in estrema sintesi, dei siti dove sono già stati installati impianti (limitatamente a interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione a parità di spazio occupato); delle cave e delle miniere cessate; dei siti e degli impianti nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie (tra cui le società del gruppo Ferrovie dello Stato), di società concessionarie autostradali e di società di gestione aeroportuale; le aree interne agli impianti industriali; le aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento; le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri. Viene inoltre precisato che “le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale già avviate alla data di entrata in vigore del decreto sono regolate dalla normativa previgente”. Rispetto alla versione precedente da noi commentata nella precedente rassegna stampa, in cui si parlava semplicemente di “procedimenti di autorizzazione ancora in corso”, la nuova clausola sembrerebbe quindi doversi intendere in senso restrittivo, non risultando applicabile anche ai progetti per cui è stato soltanto richiesto un preventivo di connessione alla rete; tuttavia, sul punto sarà necessario attendere chiarimenti da parte del Cdm. Infine, viene confermato che il divieto previsto all’art. 5 del decreto “non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile…nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)…”. In conclusione, rimangono alcuni nodi problematici da chiarire con riferimento al suddetto decreto, come la possibile applicazione del divieto di installazione in area agricola di impianti agrivoltaici “base” di cui alla lett. d), art. 1.1. delle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici, nonché la futura individuazione delle aree idonee così come prevista dal D. Lgs. 199/2021. Ad ogni modo, per un’analisi definitiva del contenuto del decreto sarà necessario attendere ulteriori chiarimenti dal Cdm.

(Mercoledì 15 maggio 2024, dalla Staffetta Quotidiana)

A.2 Regione Piemonte: pubblicato il bando sull’efficienza energetica ed energie rinnovabili nelle imprese 2024

In data 6 maggio 2024 la Regione Piemonte ha pubblicato un bando, nell’ambito del Programma Regionale FESR 21-27, rivolto alle imprese piemontesi e finalizzato a promuovere l’efficienza energetica, compreso un uso più razionale dell’energia, la riduzione di gas effetto serra e la diffusione delle fonti rinnovabili. Le agevolazioni previste dal bando hanno lo scopo di offrire alle imprese di qualsiasi dimensione la possibilità di rendere più efficienti dal punto di vista energetico le attività connesse ai cicli di produzione e i propri edifici e di ridurre le emissioni di CO2, anche attraverso l’installazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. L’agevolazione, che può coprire fino al 100% dei costi ammissibili dell’investimento, è costituita da un finanziamento agevolato e da una quota di sovvenzione a fondo perduto. I fondi disponibili sono in totale 53.673.000 euro. Per la determinazione delle percentuali di agevolazione previste in funzione della dimensione d’impresa si rimanda al bando, che aprirà il 22 maggio 2024 alle ore 10 e chiuderà il 22 novembre 2024 alle ore 12.

(Lunedì 6 maggio 2024, https://www.regione.piemonte.it/web/)

A.3 Pubblicato l’Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio DNSH

Con la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 22 del 14 maggio 2024 è stato pubblicato l'”Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)“. Rispetto alle precedenti edizioni approvate con Circolari MEF-RGS n. 32 del 30 dicembre 2021 e n. 33 del 13 ottobre 2022, le novità contenute nell’Aggiornamento riguardano, tra l’altro, il recepimento del  Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 sulla tassonomia; l’inclusione di ulteriori schede tecniche e la revisione di alcune precedenti tenendo conto della riprogrammazione del PNRR e dell’evoluzione normativa ambientale; un maggiore allineamento con i criteri contenuti negli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza della Commissione europea; la specificazione degli elementi di comprova da caricare sul sistema ReGiS nelle fasi principali dell’attuazione; l’individuazione, per specifiche attività, dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui all’articolo 57 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) che consentono di assicurare il rispetto dei vincoli DNSH di interesse.

(Mercoledì 15 maggio 2024, https://www.mase.gov.it/)


B. Varie

Contrattualistica

B.1 La Cassazione si pronuncia sulla consegna di aliud pro alio

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13214 del 14 maggio 2024, ha stabilito che “sussiste consegna di aliud pro alio, che dà luogo all’azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell’art. 1453 c.c., qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l’utilità presagita”.

(Cass. civ., Sez. II, sentenza del 14 maggio 2024, n. 13214)

Società, banca e impresa

B.2 SRL: responsabilità degli amministratori delegati per violazione dell’obbligo di agire informati

“L’amministratore privo di delega che, pur a fronte di segnali di allarme, come la mancata trasmissione di qualsivoglia informazione dovuta…quanto meno, nel termine minimo di sei mesi previsto dall’art. 2381, comma 5°, c.c.,…abbia per negligenza trascurato di chiedere ulteriori o più dettagliate informazioni ai delegati o che, prima ancora, abbia omesso di denunciare l’inadempimento degli amministratori delegati al dovere di fornire le relazioni informative periodicamente dovute, risponde, in solido con chi l’ha compiuto, dei danni arrecati alla società ed ai suoi creditori dall’atto illecito (dallo stesso, per l’effetto, colpevolmente ignorato) commesso dall’amministratore delegato nell’esercizio delle prerogative gestorie conferitegli…”. Così ha stabilito la Cassazione civile con l’ordinanza n. 10739/2024.

(Cass. civ. Sez. I, ordinanza del 22 aprile 2024, n. 10739)

Imposte

B.3 Non è elusiva la fusione per incorporazione in presenza di vantaggi di tipo produttivo e organizzativo

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con sentenza n. 10215 del 16 aprile 2024, ha enunciato che: “nel verificare la natura elusiva dell’operazione straordinaria consistente nella fusione per incorporazione di una società in perdita in altra società appartenente al medesimo consolidato fiscale, il giudice del merito dovrà verificare la sussistenza di un’effettiva ragione economica dell’operazione, che può anche consistere in finalità organizzative e gestionali, anche alla luce degli elementi indicati specificatamente dal contribuente; in ciò fare esaminerà l’esistenza di un adeguato strumento giuridico che, pur se alternativo a quello scelto, sia comunque funzionale al raggiungimento dell’obiettivo economico perseguito, indagando in particolare se vi sia reale fungibilità con le soluzioni prospettate dal fisco”.

(Cass. civ., Sez. V, sentenza del 16 aprile 2014, n. 10215)