Settimana 40/2024 Rassegna Stampa

A. Energy Law

A.1 La nuova FAQ del GSE sulle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)

Il 17 ottobre 2024 il GSE ha pubblicato sul proprio sito internet una nuova FAQ per cui,  a condizione che vengano rispettati i principi stabiliti dall’art. 31 del D. Lgs. 199/2021, è ammessa la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) a livello nazionale. Dunque, per valorizzare l’autoconsumo diffuso in un contesto nazionale, la CER deve individuare al proprio interno configurazioni energetiche che siano collegate alla medesima cabina primaria. È all’interno di queste configurazioni che si calcola la quantità di energia elettrica autoconsumata, sulla quale viene applicato il contributo per la valorizzazione dell’energia, così come previsto dal Testo Integrato dell’Autoconsumo Diffuso (TIAD) e, ove spettante, l’incentivo stabilito dal Decreto Ministeriale del 7 dicembre 2023 n. 414.

(Mercoledì, 23 ottobre 2024, https://supportogse.service-now.com/csm/it?id=home)

A.2 Decreto Aree Idonee FER: il Consiglio di Stato dispone che il TAR anticipi l’udienza già fissata per il 5 febbraio.

Con l’ordinanza del 17 ottobre 2024, n. 3872, il Consiglio di Stato si è pronunciato sul ricorso in appello presentato da Erg Solar Holding S.r.l. (con Elettricità Futura ad adiuvandum) contro la decisione del T.a.r. Lazio, sede di Roma, sez. III, 7 settembre 2024 n. 4185, che ha respinto l’istanza cautelare volta ad ottenere la sospensione del D.M. 21 giugno 2023 (il c.d. “Decreto Aree Idonee” che, com’è noto stabilisce i criteri per l’individuazione delle aree idonee all’installazione di tali impianti) In particolare, le ricorrenti  avevano contestato la facoltà attribuita alle Regioni di individuare non solo le aree idonee, ma anche quelle non idonee, ritenendola una violazione del principio di uniformità stabilito a livello nazionale. Le ricorrenti hanno poi sostenuto che questa discrezionalità regionale potrebbe ostacolare lo sviluppo di nuovi impianti, in particolare in Sicilia e Sardegna, dove alcune zone già identificate come idonee potrebbero essere escluse per motivi paesaggistici o culturali. Ulteriore problema riguarda il rischio che le leggi regionali possano limitare in modo definitivo i progetti di investimento, senza possibilità di intervento da parte del giudice amministrativo una volta che la normativa regionale sarà stata approvata. Con l’ordinanza del 17 ottobre scorso, il Consiglio di Stato ha ritenuto che “la tutela cautelare ottimale sia rappresentata dalla sollecita fissazione dell’udienza di merito”. Infatti, “è solo con una sentenza di merito che l’eventuale accoglimento del ricorso può acquistare la necessaria stabilità, al fine di poter orientare l’esercizio della potestà legislativa regionale e il possibile successivo intervento correttivo del Governo ai sensi dell’art. 41 della l. 234/2012”. Dunque, il Consiglio di Stato ha prescritto “la rifissazione dell’udienza di merito con la massima anticipazione possibile, tenendo conto che l’esercizio della potestà legislativa regionale in attuazione del decreto impugnato è previsto entro il 31 gennaio 2024, che la questione da decidere è di rilievo sia per la finanza pubblica, incidendo sull’attuazione del Pnrr, sia per il settore privato interessati, di rilievo strategico”. Ancora una volta, quindi, emergono le incertezze normative che gravano sul settore delle energie rinnovabili, con il rischio che la discrezionalità regionale possa rallentare progetti cruciali per raggiungere gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC).

(Consiglio di Stato, Sez. IV, ordinanza del 17 ottobre 2024, n. 3872)

A.3 Decreto Aree Idonee: il T.A.R. Lazio non si adegua alle statuizioni del Consiglio di Stato.

Pur a fronte dell’ordinanza del Consiglio di Stato del 12.10.2024, n. 3872, di cui sopra, con decreto monocratico, la presidente della terza sezione del T.a.r. Lazio ha rigettato la richiesta avanzata da Erg Wind Energy di ottemperare all’ordinanza del CdS di anticipazione dell’udienza di merito al momento fissata per il 5 febbraio “con la massima anticipazione possibile, tenendo conto che l’esercizio della potestà legislativa regionale inattuazione del decreto impugnato è previsto entro il 31 gennaio 2024”. Il T.a.r. ha precisato innanzitutto che l’accoglimento dell’istanza di anticipazione porterebbe a “cancellare cause già fissate ed individuate, nell’esercizio di prerogative esclusivamente presidenziali, anche sulla base della tipologia del rito applicabile e dell’urgenza della definizione del merito in relazione agli interessi coinvolti”. Dunque, si legge nel decreto, “la controversia non riveste urgenza o peculiarità tali da giustificare la richiesta di iper accelerazione del rito, con – peraltro – abbreviazione dei termini a difesa, non prevista da alcuna norma di legge a differenza di altre tipologie di cause già fissate a udienze precedenti”. Nonostante il rigetto del TAR, le imprese ricorrenti restano convinte che l’ordinanza del Consiglio di Stato debba produrre i suoi effetti, ritenendo la questione tutt’altro che conclusa.

(Martedì 22 ottobre 2024, da Quotidiano Energia)


B. Varie

Ambiente

B.1 Legittimità delle misure compensative per impianti energetici esistenti

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 165 del 2024, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 2, comma 1, lettera c), della L.R. Puglia n. 27/2023, nella parte in cui prevede l’imposizione di misure compensative anche agli impianti energetici a gas già autorizzati prima dell’entrata in vigore della legge. Tale previsione contrasta con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, che impone alle Regioni di rispettare i principi fondamentali in materia di energia stabiliti dalla legislazione statale. La normativa nazionale consente l’imposizione di misure compensative solo per nuovi impianti o per il potenziamento o trasformazione di quelli esistenti. L’estensione di tali misure a impianti già autorizzati senza compensazioni contrasta con i principi stabiliti dalla L. n. 239/2004, che riconosce alle Regioni il diritto di stipulare accordi compensativi esclusivamente nell’ambito di nuove autorizzazioni​.

(Corte costituzionale, sentenza del 18 ottobre 2024, n. 165, dal Quotidiano Giuridico)

Imposte

B.2 Responsabilità del curatore dell’eredità giacente nei tributi successori

Con ordinanza del 18 ottobre 2024 la Corte di cassazione ha affermato che il curatore dell’eredità giacente, in virtù del combinato disposto dell’art. 28 e dell’art. 36 del D. Lgs. 346/1990, è obbligato alla presentazione della dichiarazione di successione e al pagamento dei tributi correlati (imposte ipotecarie e catastali) nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso. Tale responsabilità patrimoniale non estende al curatore un obbligo personale sui propri beni, ma si circoscrive esclusivamente al patrimonio dell’eredità giacente. La Corte di Cassazione ha confermato che il curatore deve promuovere l’autorizzazione necessaria per il pagamento dei debiti ereditari, ai sensi dell’art. 530 c.c., e che l’eventuale nomina di un curatore su iniziativa del fisco, prevista dall’art. 36, comma 4, si applica solo qualora il curatore non possa adempiere al pagamento.

(Corte di cassazione, Sez. V, ordinanza del 18 ottobre 2024, n. 27081, dal Quotidiano Giuridico)

Pubblica Amministrazione

B.3 Affidamento incolpevole e responsabilità della Pubblica Amministrazione

Nella sentenza n. 8183 del 2024, il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello proposto da un assegnatario di licenze taxi del Comune di Venezia. Il ricorrente lamentava un affidamento incolpevole sulla stabilità della licenza, successivamente annullata a causa di irregolarità nella procedura concorsuale. Tuttavia, il Consiglio ha ribadito che l’affidamento incolpevole deve basarsi su una condizione di legittimità giuridica dell’atto, non essendo sufficiente un affidamento soggettivo. In questo caso, il ricorrente era a conoscenza delle incertezze legate alla procedura e, pertanto, non può essere considerato incolpevole. Il principio enunciato stabilisce che il risarcimento del danno non può essere riconosciuto in assenza di una condizione giuridica legittima dell’atto e di un affidamento fondato su tale legittimità.

(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza dell’11 ottobre 2024, n. 8183, dal Quotidiano Giuridico)