A1. Rinnovabili in Sicilia: escluso il parere del Ministero della Cultura nelle valutazioni statali
In Sicilia, per i progetti di impianti eolici e fotovoltaici sottoposti a valutazione ambientale statale, il Ministero della Cultura (Mic) non partecipa al processo decisionale. A stabilirlo è stato il parere n. 34205 del 24 ottobre 2024 dell’Avvocatura generale dello Stato, che ha ribadito un principio già delineato dalla giurisprudenza siciliana. La procedura, infatti, prevede che il provvedimento finale sia emesso in concerto tra la commissione tecnica del Ministero dell’Ambiente e l’assessorato della Regione Siciliana competente in materia paesaggistica, senza il coinvolgimento della Soprintendenza speciale per il Pnrr del Mic. Questa differenza si applica esclusivamente alla Sicilia, mentre nelle altre Regioni italiane il decreto di valutazione ambientale è emesso dal Mase con il parere della Soprintendenza speciale e della commissione Pnrr Pniec. La questione è emersa durante il procedimento relativo all’impianto agrivoltaico “Gela 98” della società Alleans Renewables, un progetto da 98,439 MW situato a Gela, in provincia di Caltanissetta. Dopo aver ottenuto il Provvedimento Unico Autorizzativo (Pua) nel 2023, la Società aveva contestato alcune prescrizioni imposte dal Ministero della Cultura, ritenendo illegittimo il suo parere. Il Tar Palermo le aveva dato ragione, dichiarando nullo l’intervento del Mic, decisione confermata successivamente dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana. Il caso “Gela 98” rappresenta un importante precedente per il futuro dei progetti rinnovabili in Sicilia, definendo in modo chiaro le competenze decisionali. La documentazione relativa al decreto e ai pareri coinvolti è disponibile sul sito della Staffetta Quotidiana.
(Giovedì 23 gennaio 2025, dalla Staffetta Quotidiana)
A2. Nucleare: pronto il disegno di legge delega per il ritorno dell’atomo in Italia
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) ha trasmesso al Governo il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile. Il testo – che sarà discusso nel prossimo Consiglio dei Ministri – è composto da quattro articoli e mira a definire le basi normative e procedurali per rilanciare l’energia nucleare in Italia, con un focus su sostenibilità, sicurezza e innovazione tecnologica. Le decisioni su tipologie di impianti e localizzazioni saranno prese attraverso decreti legislativi da adottare entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge delega. Questi decreti punteranno su tecnologie avanzate, come i reattori modulari (SMR), in linea con le direttive europee e l’obiettivo della neutralità carbonica entro il 2050. Gli impianti saranno soggetti a procedure autorizzative integrate gestite dal Mase, con il supporto di una nuova Autorità indipendente per la sicurezza nucleare, che avrà funzioni di regolazione, vigilanza e controllo. È prevista anche l’adozione di criteri per la localizzazione, che potrebbero includere siti di vecchie centrali nucleari in corso di smantellamento. Il ddl prevede incentivi per gli operatori che investiranno in attività nucleari, mantenendo però centrale l’iniziativa privata. Verranno introdotti strumenti finanziari a carico degli operatori per garantire la gestione del ciclo di vita degli impianti, dallo smantellamento alla gestione dei rifiuti radioattivi. Inoltre, sarà possibile riconoscere titoli abilitativi già emessi da altri Stati membri dell’Agenzia per l’Energia Nucleare o con accordi bilaterali in essere. Il testo rappresenta un modello integrato che punta a semplificare i procedimenti autorizzativi senza sacrificare sicurezza e trasparenza, incentivando al contempo investimenti strategici per il sistema elettrico nazionale. Il Mase ha già aderito all’Alleanza Industriale Europea sugli SMR, confermando il proprio impegno nello sviluppo di tecnologie all’avanguardia.
(Giovedì 23 gennaio 2025, da www.quotidianoenergia.it)
A3. Pubblicato il decreto Mase sul Comitato Emissions Trading System: nuova struttura e competenze
Il decreto 4 novembre 2024 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), che ridefinisce il funzionamento del Comitato Emissions Trading System (Ets) e della segreteria tecnica, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2025. La misura recepisce le novità introdotte dal decreto legislativo n. 147/2024, che attua in Italia le direttive europee 2023/958 e 2023/959 in materia di riduzione delle emissioni e del Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (EU-Ets). Il decreto introduce un ampliamento della composizione del Comitato Ets, che passa da 15 a 22 membri, includendo un presidente e un vicepresidente. La struttura è stata suddivisa in due sezioni: una dedicata alle attività generali del sistema Ets e un’altra specifica per l’attuazione del regolamento europeo Cbam. Anche la segreteria tecnica è stata riorganizzata, con un aumento del numero di membri, da 5 a 15 più un coordinatore, tutti scelti in base a criteri di elevata qualificazione e comprovata esperienza. Le nuove disposizioni saranno operative con l’integrazione dei nuovi membri, ma gli attuali componenti, nominati nell’aprile 2024, conserveranno il loro incarico. Alla guida del Comitato, dal dicembre scorso, si trova Mauro Mallone, già direttore generale del Mase in pensione, che ha preso il posto di Massimo Beccarello, dimessosi nell’ottobre 2024.
A4. Biomasse, il Governo impugna la legge calabrese sulla centrale Mercure
Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge regionale calabrese n. 36 del 26 novembre 2024, che vieta la realizzazione di impianti a biomasse oltre i 10 MW termici nei parchi nazionali e regionali e obbliga quelli esistenti a ridurre la potenza entro sei mesi. Una norma che colpisce direttamente la centrale del Mercure, gestita da Sorgenia e situata nel Parco Nazionale del Pollino, al confine tra Calabria e Basilicata. La norma è stata difesa con forza dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che ha dichiarato di non essere disposto a fare passi indietro, arrivando persino a minacciare le dimissioni in caso di abrogazione. La proposta di revisione della legge, avanzata dal consigliere PD Muraca, non ha ottenuto il sostegno necessario per essere discussa in Consiglio regionale. Le motivazioni del Governo, pubblicate dal Dipartimento per gli Affari Regionali (Dara), sottolineano l’illegittimità del provvedimento, che introduce un divieto generalizzato in violazione della normativa costituzionale e dei principi di uguaglianza e libertà di iniziativa economica. Viene inoltre contestata l’assenza di un regime transitorio, che avrebbe tutelato gli impianti esistenti, e il rischio di arbitrarietà nella limitazione applicabile a un unico impianto. Occhiuto ha ribadito la volontà di opporsi al Governo davanti alla Corte Costituzionale, affermando che una centrale a biomasse non è compatibile con il Parco del Pollino e proponendo soluzioni alternative per lo sviluppo dell’area, come investimenti in turismo e progetti ambientali.
(Venerdì 24 gennaio 2025, da www.quotidianoenergia.it)
A5. Fotovoltaico su aree industriali: il Consiglio di Stato da ragione a Chiron Energy
Il Consiglio di Stato ha stabilito l’illegittimità dei vincoli regionali per la realizzazione di impianti fotovoltaici su aree industriali, accogliendo il ricorso di Chiron Energy Spv 15 contro il blocco imposto dalla Regione Umbria. La sentenza n. 466/2025 si basa sull’art. 22-bis del D.Lgs. 199/2021, che considera l’installazione di impianti fotovoltaici in queste aree come attività di manutenzione ordinaria, esente da autorizzazioni o atti di assenso. La vicenda nasce dal provvedimento del 14 dicembre 2022 con cui la Regione Umbria aveva dichiarato “non ricevibile” l’istanza di autorizzazione per un progetto fotovoltaico da 1,9 MW a Umbertide (PG). Secondo Chiron, la normativa nazionale garantiva il silenzio assenso, mentre la Regione aveva introdotto requisiti aggiuntivi, come la necessità di una convenzione e la limitazione della superficie massima utilizzabile. Il Consiglio di Stato ha chiarito che tali regolamenti regionali non possono prevalere sulla normativa nazionale e che interventi normativi regionali in materia avrebbero dovuto attendere l’emanazione del decreto ministeriale sulle aree idonee da parte del Mase. La sentenza rappresenta un passo importante per il settore fotovoltaico industriale e riafferma la prevalenza delle norme nazionali sulle iniziative regionali.
(Lunedì 27 gennaio 2025, dalla Staffetta Quotidiana)
A6. Il Governo impugna la legge sarda sulle aree idonee Fer: contestata l’incostituzionalità della norma regionale
Il Consiglio dei Ministri (CdM) ha deciso di impugnare la legge n. 20/2024 della Regione Sardegna sulle aree idonee per le energie rinnovabili (Fer), ritenendola incostituzionale sotto diversi profili. Secondo il Governo, la legge eccede le competenze statutarie della Regione Sardegna, contrastando con la normativa statale. Tra le principali criticità evidenziate vi è la retroattività della norma, che si applicherebbe anche a impianti già autorizzati, violando i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3), certezza del diritto e libertà di iniziativa economica (art. 41). Un altro punto critico riguarda le deroghe previste per i Comuni all’Articolo 3, che il Governo ritiene in contrasto con la disciplina nazionale sul procedimento amministrativo e con la tutela dei beni culturali e paesaggistici, materia di esclusiva competenza statale secondo l’Articolo 117 della Costituzione. Il documento governativo sottolinea che la Regione non ha potestà legislativa primaria in materia di tutela del paesaggio, ma solo competenze in edilizia e urbanistica. La legge sarda, invece, impone restrizioni generalizzate senza la necessaria valutazione caso per caso, pregiudicando lo sviluppo delle energie rinnovabili in contrasto con i principi europei. Anche la disciplina sugli impianti offshore non sarebbe conforme al D.Lgs. n. 199/2021, che riserva solo alle aree terrestri la competenza regionale in materia di individuazione delle zone idonee. Infine, l’Articolo 3 della legge introduce un sistema di semplificazione e accelerazione amministrativa che rischia di indebolire la tutela paesaggistica e culturale, permettendo intese politiche tra enti locali anche in aree vincolate. La decisione del Governo conferma l’intenzione di mantenere un quadro normativo uniforme a livello nazionale per lo sviluppo delle energie rinnovabili, evitando che le Regioni possano introdurre restrizioni non conformi alla normativa statale ed europea. La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha duramente criticato la decisione del Governo e annunciato che la Regione difenderà i propri interessi davanti alla Corte costituzionale. Todde ha sottolineato che l’impugnazione è avvenuta senza convocazione della Presidente della Regione Sardegna, in violazione dello Statuto sardo che riconosce il diritto di partecipare al CdM quando si discutono temi di rilievo per la Regione.
(Mercoledì 29 gennaio 2025, da www.quotidianoenergia.it)
B1. Società, Banca e Impresa
Il Tribunale di Parma, con la sentenza del 7 novembre 2024, ha rigettato la richiesta di risarcimento avanzata da una correntista vittima di phishing nei confronti della propria Banca. Il Giudice ha ritenuto che la cliente abbia agito in modo imprudente, collaborando inconsapevolmente con i truffatori e fornendo loro le credenziali di accesso al servizio di home banking. La vicenda ha avuto origine quando la correntista ha ricevuto un SMS apparentemente proveniente dalla sua Banca, che le chiedeva di aggiornare l’applicazione tramite un link esterno. Seguendo le istruzioni, ha inserito le proprie credenziali, permettendo così ai truffatori di accedere al suo conto corrente e di eseguire operazioni non autorizzate. Il Tribunale ha sottolineato come la cliente non si sia insospettita neppure di fronte a segnali evidenti, come il malfunzionamento del telefono e la migrazione della SIM ad altro operatore. La sentenza ha confermato che la Banca non ha violato alcuna norma di sicurezza e ha dimostrato di avere adottato misure adeguate per proteggere i clienti, incluse campagne di sensibilizzazione sulle truffe online. Inoltre, il Tribunale ha richiamato precedenti della Corte di Cassazione, ribadendo che in presenza di una condotta gravemente negligente da parte del correntista, viene meno il nesso causale tra l’operato della Banca e il danno subito. Il caso mette in evidenza il crescente rischio legato al phishing, una frode sempre più sofisticata che sfrutta tecniche di social engineering per indurre le vittime a rivelare dati sensibili. I dati dimostrano, infatti, che il fenomeno è in costante aumento: un recente report di Zscaler ThreatLabz ha evidenziato un incremento del 47,2% degli attacchi di phishing nel 2022 rispetto all’anno precedente, con tecniche sempre più avanzate, come il vishing e l’uso di chatbot basati su Intelligenza Artificiale. Questa sentenza rappresenta un monito per i correntisti, chiamati a prestare maggiore attenzione nella gestione delle proprie credenziali bancarie, evitando di fornire informazioni sensibili attraverso canali non ufficiali.
(Venerdì 24 gennaio 2025, dal “Quotidiano Giuridico”)
B2. Fideiussioni
Nonostante la sentenza delle Sezioni Unite n. 41994 del 30 dicembre 2021 abbia tentato di porre fine al dibattito sulla validità delle fideiussioni conformi allo schema ABI del 2002, la questione ha continuato a suscitare interpretazioni contrastanti. Il recente intervento della Corte di Cassazione, con quattro pronunce del gennaio 2025, sembra aver posto un punto fermo sulla questione. L’origine della controversia risale al provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d’Italia, che aveva sancito l’incompatibilità con la normativa Antitrust di alcune clausole delle fideiussioni omnibus. In particolare, gli articoli 2, 6 e 8 dello schema ABI contenevano disposizioni lesive della concorrenza, tra cui la “clausola di riviviscenza”, la rinuncia ai termini dell’art. 1957 c.c. e la “clausola di sopravvivenza”. Da quel momento, la giurisprudenza ha oscillato tra l’ipotesi di nullità parziale delle sole clausole vietate e quella di nullità derivata dell’intero contratto fideiussorio. Le Sezioni Unite, con la sentenza del 2021, hanno escluso la nullità totale della fideiussione, ritenendo nulle solo le clausole coincidenti con quelle dichiarate anticoncorrenziali. Tuttavia, il dibattito ha proseguito sulla possibile estensione di tale principio anche alle fideiussioni specifiche. La recente svolta è giunta con le decisioni di gennaio 2025. Le Ordinanze n. 657, 660 e 675 della Terza Sezione Civile hanno stabilito che la nullità parziale non si applica alle fideiussioni specifiche, confermando una netta distinzione tra le due tipologie contrattuali. A ribadire il concetto è stata anche la Prima Sezione Civile con l’Ordinanza n. 1170 del 17 gennaio 2025, la quale ha inoltre precisato che il provvedimento della Banca d’Italia del 2005 non può estendersi automaticamente a fideiussioni stipulate successivamente, salvo specifica prova dell’intesa anticoncorrenziale. Con queste ultime pronunce, la Cassazione ha tracciato una linea chiara sulla questione, limitando la nullità parziale alle sole fideiussioni omnibus e circoscrivendo l’efficacia del provvedimento della Banca d’Italia.
(Lunedì 27 gennaio 2025, da www.dirittodelrisparmio.it)