Settimana 7/2025 Rassegna Stampa

A. Energy Law

A1. Friuli Venezia Giulia: via libera alla legge sulle energie rinnovabili

La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 38, intitolato “Norme per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale“. Il provvedimento, che mira a regolare l’individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti rinnovabili, verrà discusso dalla IV Commissione nelle sedute dell’11 e 17 febbraio 2025, per poi essere sottoposto all’approvazione del Consiglio regionale entro la fine del mese. Il disegno di legge recepisce la normativa nazionale in materia di energie rinnovabili, in particolare l’art. 20 del D.Lgs. 199/2021 e il D.M. MASE del 21 giugno 2024. Tra gli aspetti principali, vi è la definizione delle superfici e delle aree idonee per la realizzazione degli impianti, garantendo al contempo la tutela del paesaggio, della biodiversità e delle attività agricole. Il provvedimento stabilisce criteri per velocizzare le autorizzazioni, riducendo di un terzo i tempi per gli impianti situati nelle aree ritenute idonee. Le superfici idonee includono aree industriali, commerciali, artigianali, parcheggi, siti di bonifica, discariche chiuse e alcune zone agricole situate in prossimità di impianti esistenti. Sono invece escluse le aree protette, i siti di interesse paesaggistico e culturale, e le zone agricole di elevata produttività. Particolare attenzione è riservata agli impianti fotovoltaici a terra, che potranno essere realizzati solo in specifiche condizioni, come la presenza di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) o il finanziamento tramite PNRR. Elemento innovativo della legge è la previsione di una cartografia regionale interattiva, accessibile attraverso piattaforma online; tale strumento consentirà di consultare in tempo reale le aree idonee e non idonee, aggiornate automaticamente in base ai dati regionali. La normativa rappresenta un passo significativo per il Friuli Venezia Giulia nella promozione della transizione energetica. L’obiettivo è coniugare lo sviluppo delle rinnovabili con la tutela del territorio, in linea con il Piano Energetico Regionale e gli obiettivi nazionali ed europei di decarbonizzazione. La legge fornisce anche un quadro chiaro per l’installazione degli impianti, offrendo certezze normative agli operatori del settore e favorendo investimenti sostenibili nel territorio regionale.

(Mercoledì 5 febbraio 2025, da www.rinnovabili.it)

A2. Testo unico Fer, la Sicilia ricorre alla Corte Costituzionale

La Regione Sicilia ha deciso di impugnare davanti alla Corte Costituzionale il Testo unico sulle Fonti Energetiche Rinnovabili (Fer), contenuto nel D.Lgs. 190/2024. La Giunta regionale, con la delibera del 4 febbraio, ha autorizzato il presidente Renato Schifani a promuovere il ricorso, contestando in particolare l’art. 9 e l’allegato C del provvedimento. Il nodo della questione riguarda l’esclusione della Regione da qualsiasi competenza sugli impianti di potenza superiore a 300MW, una scelta che, secondo il governo siciliano, violerebbe l’art. 117 della Costituzione in materia di legislazione concorrente, oltre all’art. 14 dello Statuto siciliano. La Regione contesta inoltre l’impatto della disciplina sugli impianti offshore, che potrebbero interferire con la pesca, ambito di competenza esclusiva regionale, violando il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni previsto dagli artt. 5 e 120 della Costituzione. Un ulteriore punto critico evidenziato dalla delibera riguarda l’art. 3 della Costituzione, che tutela il principio di eguaglianza. Secondo la Regione, attribuire ogni potere decisionale allo Stato senza un adeguato coinvolgimento delle amministrazioni locali rischierebbe di compromettere un equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco. Per evitare contenziosi e garantire una gestione più armoniosa delle politiche energetiche, la Sicilia propone un’integrazione delle competenze, prevedendo almeno un apporto consultivo regionale nei procedimenti statali. Una maggiore collaborazione, sostiene la Giunta, permetterebbe di affrontare in modo più efficace le interferenze tra diversi settori e di tutelare meglio gli interessi del territorio.

(Giovedì 6 febbraio 2025, da www.quotidianoenergia.it)

A3. Extraprofitti – Il Parere dell’Avvocato Generale

L’Avvocato generale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha espresso un parere positivo sulla normativa italiana relativa al tetto sugli extraprofitti delle fonti rinnovabili, introdotta dall’articolo 15-bis del D.L. 4/2022. Il parere è stato formulato nell’ambito del procedimento avviato dal Tar di Milano, che aveva rinviato la questione alla Corte di Giustizia nel giugno 2023. Secondo l’Avvocato generale, la normativa nazionale non è in contrasto con il diritto europeo, a patto che rispetti le condizioni previste dal Regolamento UE 2022/1854, in particolare garantendo che il tetto non comprometta i segnali di investimento e assicuri la copertura dei costi di esercizio e degli investimenti. Tuttavia, spetterà al Tar valutare l’eventuale impatto negativo della norma sugli investimenti e stabilire se il prezzo di riferimento sia stato fissato a un livello adeguato e proporzionato. L’Avvocato generale ha sottolineato che il provvedimento italiano è nato come misura d’emergenza per contrastare gli effetti della crisi energetica scaturita dalla guerra in Ucraina e che la sua applicazione è limitata a un periodo temporaneo. Ha inoltre evidenziato come il governo italiano abbia adottato un criterio oggettivo, basato sulla media dei prezzi del decennio precedente la crisi energetica, per fissare il tetto sui ricavi. Questa metodologia, secondo il parere espresso, risponderebbe ai requisiti di prevedibilità richiesti dal regolamento europeo. Un altro aspetto rilevante riguarda la situazione dei produttori di energia rinnovabile, il cui costo di produzione non è stato influenzato dall’aumento dei prezzi del gas. Di conseguenza, il meccanismo di redistribuzione degli extraprofitti sarebbe giustificato dalla necessità di riequilibrare il sistema, evitando che alcuni operatori traggano vantaggi sproporzionati dalla crisi a danno dei consumatori. Ora si attende la sentenza della Corte di Giustizia, che dovrà confermare o smentire questa interpretazione.

(Lunedì 10 febbraio 2025, da www.quotidianoenergia.it)

A4. Energy Release: proroga al 3 marzo e più energia assegnabile

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha disposto una proroga fino al 3 marzo per le manifestazioni di interesse all’Energy Release, inizialmente fissata al 14 febbraio. Contestualmente, è stato aumentato il contingente di energia assegnabile, che passa da 23 a 24 TWh, e ampliato il numero di soggetti ammessi. Ora possono partecipare anche le imprese iscritte o in fase di iscrizione negli elenchi delle aziende a forte consumo di energia elettrica per gli anni 2024 e 2025. In caso di presenza in entrambe le annualità, sarà considerato il valore massimo di consumo registrato. Le imprese hanno tempo fino al 3 marzo per rettificare il valore dell’energia richiesta utilizzando l’apposito modulo disponibile online. Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha pubblicato una nota ufficiale con i dettagli aggiornati sulle nuove disposizioni.

(Lunedì 10 febbraio 2025, dalla Staffetta Quotidiana)

A5. Umbria: Verso una Nuova Legge sulle Aree Idonee per le Energie Rinnovabili

La Regione Umbria accelera sul fronte delle aree idonee per le energie rinnovabili, cercando di bilanciare le esigenze della transizione energetica con la tutela del paesaggio e del patrimonio locale. L’assessore all’Energia, Thomas De Luca, ha scritto ai Comuni chiedendo di segnalare i beni da sottoporre a tutela con fasce di rispetto fino a 7km e di proporre eventuali nuove aree idonee per gli impianti. Le risposte dovranno arrivare entro il 28 febbraio. Nel contesto dell’elaborazione della nuova legge regionale, il Consiglio regionale ha deciso di ascoltare anche i comitati locali contrari all’eolico nell’Appennino centrale. I movimenti hanno raccolto oltre 6.500 firme per una petizione popolare, che sarà oggetto di discussione il 19 febbraio nella seconda commissione consiliare, alla presenza di sindaci, presidenti delle Province e rappresentanti dell’Anci. Parallelamente, la Giunta ha dato attuazione alla legge sulle comunità energetiche rinnovabili, stanziando un primo fondo di 110.000,00 Euro per sostenere la costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), attraverso un bando destinato agli enti pubblici. L’obiettivo è incentivare l’autoconsumo e promuovere nuove forme di produzione energetica condivisa, con la promessa di ulteriori finanziamenti nella prossima legge di Bilancio. Infine, per garantire un coordinamento efficace delle politiche ambientali ed energetiche, la Regione ha avviato la selezione di un nuovo direttore per il settore Governo del territorio, Ambiente, Protezione civile, Riqualificazione urbana e Coordinamento Pnrr. Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro il 17 febbraio.

(Martedì 11 febbraio 2025, da www.qualenergia.it)

A6. Rinnovabili in agricoltura: il rapporto Confagricoltura

Le aziende agricole italiane spingono sull’acceleratore della transizione energetica. Attualmente, possono contare su circa 5 GW di impianti rinnovabili tra biomasse, biogas e fotovoltaico, ma l’obiettivo è quello di raddoppiare la capacità installata, raggiungendo i 9-10 GW entro il 2030. È quanto emerge dal primo rapporto dell’Osservatorio Agroenergie, realizzato da Confagricoltura con il sostegno di Enel e presentato oggi a Roma. Secondo i dati del rapporto, gli impianti attualmente in funzione producono quasi 13 TWh di energia elettrica, pari all’11% della produzione rinnovabile complessiva. La crescita del settore è evidente: già il 60% delle aziende agricole possiede un impianto rinnovabile, mentre il 70% si dice interessato a installarne di nuovi nei prossimi anni. Durante l’incontro, il dibattito si è concentrato sulle misure necessarie per sostenere questo sviluppo. Enel ha annunciato un investimento di 16 miliardi di euro per il potenziamento delle reti elettriche, un elemento considerato cruciale per rendere più rapide ed efficienti le connessioni dei nuovi impianti. Confagricoltura, dal canto suo, ha sottolineato l’importanza di rivedere i bandi del PNRR per ampliare la platea dei beneficiari, migliorare i sistemi di incentivazione e garantire prezzi minimi per l’energia prodotta. Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, intervenuto a chiusura dell’evento, ha voluto ribadire il ruolo fondamentale degli agricoltori come custodi del territorio e ha difeso le misure introdotte dal D.L. Agricoltura, che vieta l’installazione del fotovoltaico a terra in aree agricole, puntando invece sull’agrivoltaico. Secondo il ministro, queste scelte dimostrano che si può produrre energia pulita senza sacrificare suolo coltivabile. Ha inoltre auspicato una maggiore collaborazione tra le grandi partecipate statali, come Eni, Enel e Terna, affinché lavorino insieme per accelerare la transizione energetica in modo coordinato e strategico. L’incontro ha messo in evidenza la volontà di agricoltori, istituzioni e aziende energetiche di collaborare per rendere il settore agricolo sempre più protagonista della produzione di energia rinnovabile, coniugando sostenibilità ambientale e tutela del territorio.

(Martedì 11 febbraio 2025, dalla Staffetta Quotidiana)

A7. Corrispettivi di sbilanciamento: Nuove Regole per il Trasferimento delle Partite Economiche

Pubblicate le nuove regole tecniche per il trasferimento delle partite economiche relative ai corrispettivi di sbilanciamento, con importanti aggiornamenti per il servizio di dispacciamento e la previsione delle immissioni per i produttori in regime di Ritiro Dedicato e di Tariffa Fissa Onnicomprensiva. Il documento recepisce le modifiche introdotte dal Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (TIDE) e definisce le nuove modalità di trasferimento dei corrispettivi, valide durante la fase transitoria dal 1 gennaio 2025 al 31 gennaio 2026. Una delle principali novità riguarda il periodo di settlement degli sbilanciamenti, che sarà ridotto a 15 minuti, allineandosi così agli standard internazionali per una gestione più efficiente del mercato elettrico. Inoltre, la Market Time Unit per il Mercato Infragiornaliero (MI) sarà anch’essa pari a 15 minuti, garantendo maggiore reattività agli operatori di mercato. Diversamente, per il Mercato del Giorno Prima (MGP), l’attuale unità di mercato resterà fissata a 60 minuti fino all’11 giugno 2025, per poi adeguarsi al formato di 15 minuti a partire dal 12 giugno 2025. Data la transizione graduale verso il nuovo assetto, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) manterrà in vigore le attuali modalità di attribuzione dei corrispettivi di sbilanciamento e delle offerte accettate sul mercato infragiornaliero fino al termine della fase transitoria. La riconciliazione delle fatture emesse da Terna continuerà quindi ad avvenire su un periodo di settlement pari all’ora, in linea con il quadro normativo vigente. Queste modifiche segnano un passo significativo verso un sistema elettrico più dinamico e integrato con i mercati europei.

(Mercoledì 12 febbraio 2025, da www.gse.it)


B. Varie

B1. Appalti

Il Consiglio di Stato ha stabilito che l’intervento in autotutela su una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) deve essere tempestivo e motivato da prevalenti ragioni di interesse pubblico. Con la sentenza n. 762 del 31 gennaio 2025, i giudici amministrativi hanno ritenuto illegittimo l’annullamento tardivo di una SCIA relativa alla realizzazione di un impianto per la manutenzione del verde e la produzione di compost. Secondo il Consiglio di Stato, il superamento del termine massimo per l’esercizio del potere di autotutela è consentito solo in presenza di una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi o della destinazione dell’area. Nel caso in esame, invece, la Società aveva fornito fin dalla domanda per l’Autorizzazione Unica Ambientale una chiara indicazione della natura dell’impianto. Il principio di legittimo affidamento, tutelato sia dal diritto nazionale che da quello dell’Unione Europea, impone all’amministrazione di rispettare il termine massimo per l’annullamento d’ufficio. Inizialmente fissato in 18 mesi, con il D.L. n. 77/2021 è stato ridotto a 12 mesi. La decisione ribadisce che, una volta decorso tale termine, l’autotutela amministrativa deve essere esercitata solo se giustificata da un interesse pubblico concreto e attuale, distinto dalla mera esigenza di ripristinare la legalità. Il verdetto conferma una precedente sentenza del TAR Lazio e si inserisce in un orientamento giurisprudenziale volto a garantire la stabilità degli atti amministrativi provenienti da privati, evitando incertezze che possano compromettere investimenti e iniziative economiche legittimamente avviate.

(Giovedì 6 febbraio 2025, dal “Quotidiano Giuridico”)

B2. Società, Banca e Impresa

La Corte di Cassazione ha stabilito che il superamento del limite di finanziabilità di un mutuo fondiario non comporta la nullità del contratto. Con l’ordinanza n. 1720 del 24 gennaio 2025, la Suprema Corte ha confermato l’orientamento delle Sezioni Unite, ribadendo che l’art. 38, comma 2, del Testo Unico Bancario (TUB) non costituisce una norma imperativa, ma una regola di vigilanza prudenziale. La vicenda trae origine da una controversia tra un istituto di credito e una procedura fallimentare. Il tribunale aveva ritenuto nullo il mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità, ammettendo il credito solo in via chirografaria. La banca ha impugnato la decisione in Cassazione, che ha accolto il ricorso, sottolineando come la violazione del limite non incida sulla validità del contratto, ma rappresenti solo un’irregolarità rilevante ai fini della vigilanza bancaria. La Cassazione ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite n. 33719 del 2022, che aveva escluso la nullità del mutuo fondiario per superamento della soglia di finanziabilità, ritenendo che tale limite non sia un elemento essenziale del contratto, ma solo una specificazione dell’oggetto negoziale. Pertanto, la violazione non determina l’invalidità dell’accordo, ma può comportare conseguenze sul piano della disciplina bancaria e della vigilanza prudenziale. La decisione rappresenta un ulteriore tassello nella giurisprudenza in materia di credito fondiario, consolidando l’orientamento secondo cui il superamento del limite di finanziabilità non incide sulla validità del mutuo, ma esclude l’applicazione del regime speciale previsto per questa tipologia di finanziamento.

(Giovedì 6 febbraio 2025, dal “Quotidiano Giuridico”)