Settimana 51/2025 Rassegna Stampa

A. Energy Law

A.1 Impugnativa del Governo sulla Legge Umbria per le Aree Non Idonee agli Impianti Fer La Regione Resiste

Il Consiglio dei ministri ha deliberato l’impugnativa, ai sensi dell’art. 127 Cost., della legge regionale Umbria n. 7/2025 recante “Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro”, entrata in vigore il 18 ottobre 2025. L’iniziativa del Governo riguarda in particolare l’art. 4 della legge, che disciplina l’individuazione delle aree non idonee all’installazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili, ritenuto non coerente con il quadro normativo statale come ridefinito dal D.L. n. 175/2025. Il provvedimento si inserisce nel più ampio contenzioso tra Stato e Regioni sulla definizione delle competenze in materia di pianificazione delle superfici per le Fer, anche alla luce dell’attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (Red III) e delle disposizioni connesse alla Transizione 5.0. Secondo la Regione, il D.L. n. 175/2025 non avrebbe abrogato la facoltà regionale di individuare aree non idonee, esercitata nel rispetto dei principi di tutela paesaggistica e ambientale. La Giunta umbra ha quindi confermato l’intenzione di resistere nel giudizio costituzionale, rivendicando la legittimità della normativa regionale e la leale collaborazione istituzionale.

(Dal « Quotidiano giuridico », martedì 16 dicembre)

A.2 Modifiche criteri aree idonee introdotte dal D.L. n°175/2025

L’art. 11-bis del d.lgs. 190/2024 (D.L. n. 175/2025), che reca i nuovi criteri relativi all’individuazione delle aree idonee, abroga l’art. 20, comma 8, del d.lgs. 199/2021 e introduce rilevanti modifiche alla normativa vigente. In primo luogo, il testo in esame introduce nuove categorie, non previste dalla normativa precedente, che sono considerate aree idonee all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. In particolare, rientrano tra queste: le discariche o i lotti di discarica chiusi o ripristinati; i beni del demanio militare o comunque in uso al Ministero della difesa; i beni del demanio o comunque in uso al Ministero dell’interno, al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari; gli immobili individuati dall’Agenzia del demanio non destinati a valorizzazione o dismissione. Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, il nuovo D.L. elimina la qualificazione come aree idonee delle aree agricole entro 500 metri da zone industriali, artigianali e commerciali, mentre mantiene tale qualificazione per le aree entro 300 metri dalle infrastrutture autostradali. Diventano invece aree idonee le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola e sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, nonché le aree classificate come agricole ricomprese in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento. Il comma 2 dell’articolo introduce una significativa restrizione alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra in area agricola, consentendola esclusivamente nei casi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti già esistenti. Infine, il nuovo D.L. prevede espressamente il rispetto dei vincoli derivanti dal Codice dei beni culturali.

A.3 FER, la Consulta boccia parti della legge sarda sulle aree idonee

Corte costituzionale, sentenza n. 184/2025, 16 dicembre 2025

La Corte costituzionale, con sentenza n. 184/2025, ha accolto parzialmente il ricorso del Governo contro la legge regionale Sardegna n. 20/2024 sulle aree idonee agli impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER). La Consulta ha chiarito che la qualificazione di un’area come non idonea non può tradursi in un divieto aprioristico né impedire l’accesso alle procedure autorizzative semplificate previste dalla normativa statale. È stata inoltre esclusa la possibilità per la Regione di introdurre procedure di autorizzazione paesaggistica diverse da quelle stabilite dalla legislazione nazionale. Censurata anche la previsione di caducazione automatica delle autorizzazioni già rilasciate, ritenuta lesiva del principio del legittimo affidamento e della certezza del diritto. Nei progetti che interessano aree idonee e non idonee, la valutazione deve avvenire caso per caso nell’ambito del singolo procedimento autorizzativo.

(Dalla « Stafetta quotidiana », martedì 16 dicembre)

A.4 Energy release, aggiornate le regole operative e i contratti

Il MASE ha pubblicato il decreto direttoriale 17 dicembre 2025, n. 104, che approva l’aggiornamento delle regole operative e degli schemi contrattuali del meccanismo di Energy Release previsto dall’art. 1 del DL 9 dicembre 2023, n. 181. Il provvedimento fornisce chiarimenti su requisiti e obblighi dei soggetti destinatari della misura. Tra le novità, la possibilità per soggetti terzi delegati e aggregatori di avvalersi dei requisiti di solidità finanziaria della capogruppo e di realizzare nuova capacità di generazione anche tramite società del gruppo. È prevista inoltre la rimodulazione delle quote assegnate, comprese le quantità di energia per le quali è stato sottoscritto l’addendum. Il GSE ricorda che dal 17 dicembre è possibile sottoscrivere i contratti per le quantità assegnate.

(Dalla « Stafetta quotidiana », mercoledì 17 dicembre)

B. Varie

* edilizia

B.1 Sequestro penale e abuso edilizio: legittima l’ordinanza di demolizione

Tar Sardegna, sez. I, sentenza 11 dicembre 2025, n. 1161

Il Tar Sardegna, ha stabilito che la pendenza di un sequestro penale sull’immobile non rende illegittima l’ordinanza di demolizione. In tali casi, il termine assegnato al privato per la demolizione o la rimessione in pristino resta sospeso per tutta la durata del sequestro, senza necessità di iniziative della parte o dell’autorità giudiziaria penale. La soluzione consente di bilanciare la tutela del territorio, competenza dell’ente locale, con il diritto di difesa nel processo penale, evitando che l’azione amministrativa sia paralizzata da provvedimenti estranei alla sua sfera di controllo. La sentenza ribadisce inoltre che recinzioni, muri di cinta e cancellate vanno valutati in base all’impatto effettivo sull’assetto territoriale, con assoggettamento a SCIA o permesso di costruire a seconda della rilevanza dell’intervento. Infine, l’abuso edilizio deve essere valutato in modo unitario e non atomistico, considerando l’insieme delle opere e il loro impatto complessivo sul territorio.

(Dal “Quotidiano giuridico”, martedì 16 dicembre)

* edilizia

B.2 Cassazione: demolizione muro legittima solo per violazione dell’altezza, non per distanze non contestate

Cassazione civile, sez. II, ordinanza 10 dicembre 2025, n. 32178

Il proprietario di un immobile ha citato la confinante per demolizione del muro di cinta oltre l’altezza consentita dalle N.T.A. del P.R.G. e per risarcimento danni (art. 872 c.c.). Il Tribunale di Vibo Valentia ha disposto la demolizione parziale e rigettato i danni. La Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la demolizione, ma ha erroneamente fondato la decisione anche sulla presunta violazione delle distanze tra edifici. La Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando un error in procedendo (art. 163 n. 4 c.p.c.) e chiarendo che la demolizione può fondarsi solo sulla violazione dell’altezza, mentre norme non invocate non possono costituire motivo di ripristino.

(Dal “Quotidiano giuridico”, martedì 16 dicembre)