A.1 Fotovoltaico, via libera a 118 MW
Nel periodo compreso tra il 15 e il 21 gennaio (con riferimento ai bollettini ufficiali regionali n. 2–6 del mese di gennaio), risultano rilasciate numerose Procedure Abilitative Semplificate (PAS) per impianti fotovoltaici di potenza compresa prevalentemente tra 470 kW e 1 MW, distribuite su più regioni italiane. In particolare:
(Da SQ, venerdi 23 gennaio)
A.2 Impianti rinnovabili: il 2025 chiude a 7,2 GW, richieste connessione in diminuzione
Il 2025 si è chiuso con impianti rinnovabili installati per 7,191 GW in Italia, dato che risulta inferiore sia a quello del 2024, pari a 7,5 GW, sia a quello che sarebbe necessario per raggiungere i target del Pniec al 2030, pari a 9 GW. A dicembre le richieste di connessione alla rete e anche di accumuli confermano le tendenze che si sono recentemente osservate: il calo dei volumi complessivi, l’aumento dei nulla osta e l’incremento, seppur lieve, dei progetti ready to build. I dati del portale Terna riportano che a dicembre sono entrati in esercizio, partendo dalle nuove istallazioni, 15.537 impianti per 749,53 MW, contro 1 GW del mese precedente. Terna sottolinea che negli anni la capacità di accumulo in Italia è cresciuta, grazie soprattutto ai grandi impianti utility scale, contrattualizzati attraverso il meccanismo del capacity market. A settembre 2025 si è tenuta la prima asta del Macse che ha visto assegnati 10 GWh di capacità, corrispondenti al 100% del fabbisogno. Il segmento dei piccoli accumuli domestici ha, invece, rallentato, anche a causa della riduzione degli incentivi fiscali, a cui in passato si riconosceva di aver contribuito alla diffusione. I progetti nuovi a partire salgono da 10,47 GW a 10,77 GW e si trovano collocati principalmente in Sicilia, Puglia e Lazio. Per quanto riguarda gli accumuli, sul portale Econnextion di Terna emerge che a dicembre 2025 le richieste complessive sono scese a 328,98 GW, rispetto ai 334,95 GW di novembre. Le richieste scendono da 311,14 GW a 308,26 GW. I progetti con nulla osta aumentano da 48,77 GW a 52,58 GW mentre quelli ready to build da 6,66 GW a 6,85 GW, concentrati soprattutto in Puglia, Basilicata e Campania. Il dato relativo agli utenti di consumo, pubblicato da ottobre, sale da 81,54 GW a 82,16 GW con i data center in lieve aumento da 68,45 GW a 69 GW. Aumentano da 47,12 GW a 51,82 GW le Stmg accettate mentre i progetti ready to build restano sostanzialmente fermi a 4,42 GW.
(Da QE, mercoledi 21 gennaio)
A.3 Reati ambientali, primo sì in Cdm
Il Consiglio dei ministri del 20 gennaio ha approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, destinata a sostituire le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE. Il provvedimento mira a rafforzare la prevenzione e il contrasto dei reati ambientali, tenendo conto dell’aumento dei fenomeni di degrado ambientale, della perdita di biodiversità, degli effetti dei cambiamenti climatici e della dimensione transnazionale della criminalità ambientale. Il decreto introduce modifiche al Codice penale, aggiornando la disciplina degli eco-delitti, in particolare in materia di inquinamento ambientale, commercio di prodotti inquinanti, sostanze ozono-lesive e gas a effetto serra. Vengono rafforzate le circostanze aggravanti, precisata la nozione di condotta abusiva e adeguato il sistema sanzionatorio in linea con le indicazioni europee. L’intervento estende inoltre la responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001 ai nuovi reati ambientali e istituisce presso la Procura generale della Cassazione un Sistema nazionale di coordinamento per il contrasto alla criminalità ambientale. È infine prevista l’adozione, entro maggio 2027, di una Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali, da aggiornare con cadenza triennale.
(Da QE, mercoledì 21 gennaio 2026)
*Sport
B.1 Riforma dello Sport: al via il nuovo regolamento per agenti e rappresentanza atleti
Con il Decreto n. 218 del 2 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2026 ed entrato in vigore il 3 febbraio 2026, il legislatore interviene in modo organico sulla disciplina dell’accesso alla professione di agente sportivo e sulla regolazione dei rapporti di rappresentanza tra agenti, atleti e società. Il provvedimento definisce i requisiti soggettivi e professionali per l’esercizio dell’attività, ribadendo l’obbligo di iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi e il previo superamento di un esame di abilitazione volto a verificare le competenze in materia di diritto sportivo, civile e fiscale.Viene rafforzato il principio di trasparenza nei rapporti contrattuali, prevedendo che i contratti di mandato debbano essere stipulati in forma scritta, avere durata determinata e indicare in modo chiaro il compenso spettante all’agente, nonché le modalità di svolgimento dell’incarico. Il decreto chiarisce inoltre le ipotesi di incompatibilità, con l’obiettivo di prevenire situazioni di conflitto di interesse, e introduce una disciplina particolarmente rigorosa a tutela degli atleti minorenni. Sono infine regolamentate le condizioni di operatività degli agenti stranieri, con una distinzione tra soggetti UE ed extra-UE, e vengono individuati i criteri di competenza per la risoluzione delle controversie. La riforma si inserisce nel più ampio processo di riordino del lavoro sportivo e mira a garantire maggiore professionalità, correttezza e certezza del diritto nel mercato dell’intermediazione sportiva.
(Da Quotidianopiù, martedì 20 gennaio 2026)
*Compravendita
B.2 Affare concluso dopo la scadenza dell’incarico: provvigione dovuta al mediatore
Nel riconoscere il diritto alla provvigione, il Tribunale di Milano richiama la disciplina codicistica della mediazione di cui agli artt. 1754 ss. c.c., evidenziando in particolare l’art. 1755 c.c., secondo cui il mediatore ha diritto alla provvigione quando l’affare è concluso per effetto del suo intervento. I giudici chiariscono che non è richiesta la prova di un nesso eziologico diretto ed esclusivo, essendo sufficiente che l’attività intermediatrice abbia rappresentato l’antecedente causale indispensabile della conclusione del contratto, anche quale concausa. Tale interpretazione si fonda sul principio di causalità adeguata ed è coerente con la funzione propria della mediazione, che consiste nella messa in relazione delle parti (art. 1754 c.c.) e nella natura onerosa dell’attività svolta. La conclusione dell’affare a breve distanza dalla scadenza dell’incarico e la prosecuzione delle trattative durante la sua efficacia non interrompono il nesso causale, restando irrilevanti le determinazioni unilaterali delle parti. Conseguentemente, accertato il rapporto causale tra attività del mediatore e compravendita, il Tribunale condanna la venditrice al pagamento della provvigione pattuita.
(Sentenza n. 9428 del 9 dicembre 2025, Tribunale di Milano)