Settimana 5/2026 Rassegna Stampa

A. Energy Law

A.1 Spalma-incentivi fotovoltaico, Italia Solare solleva preoccupazioni 

Italia Solare esprime “forte preoccupazione” per l’ipotesi di dimezzamento degli incentivi in conto energia per il biennio 2026-2027, previsto dal decreto legge bollette. In una lettera inviata alla presidente del consiglio, l’associazione avverte che l’intervento retroattivo rischia di aumentare i prezzi dell’energia, minare la fiducia di investitori e istituti finanziari e generare contenziosi, richiamando la sentenza 16/2017 sul provvedimento analogo del 2014, che pur essendo più tenue non aveva leso la salvaguardia degli investimenti. Italia Solare sottolinea che il beneficio sulle bollette sarebbe estremamente limitato, stimato in circa 1 centesimo di euro per kWh, mentre i prezzi medi attuali superano 30 centesimi/kWh per le famiglie e 25 centesimi/kWh per molte imprese. L’associazione evidenzia anche il rischio di difficoltà nel rispetto dei piani di rimborso di finanziamenti e leasing, aumento dei contenziosi e incremento del costo del capitale per il settore delle rinnovabili. Come alternative più efficaci e strutturali, Italia Solare propone di accelerare la diffusione del fotovoltaico in autoconsumo e per immissione in rete e di incentivare lo sviluppo dei sistemi di accumulo, centralizzati o integrati agli impianti. Il presidente dell’associazione, sottolinea che il settore necessita di stabilità regolatoria e che interventi retroattivi rischiano di aumentare i costi complessivi e ridurre le opportunità occupazionali.

(Da QE, il 29 gennaio 2026) 

A.2 Ppa: la Commissione UE prepara un nuovo intervento

La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica, aperta fino al 20 febbraio, in vista di una nuova raccomandazione per rimuovere gli ostacoli allo sviluppo dei contratti di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili (Ppa). L’iniziativa nasce dal fatto che, nonostante il quadro normativo UE già riconosca le barriere ai Ppa — anche attraverso la raccomandazione del 2022 nel piano REPowerEU — il mercato europeo esprime solo una parte del suo potenziale. La direttiva 2023/2413 sulle rinnovabili e il regolamento 2024/1747 sul mercato elettrico mirano a incentivare l’uso dei Ppa e affidano alla Commissione il compito di individuare le barriere ancora esistenti e fornire indicazioni agli Stati membri. Secondo Pexapark, nel 2024 nell’UE sono stati conclusi quasi 300 Ppa per circa 14 GW, con un mercato cresciuto di cinque volte dal 2018; tuttavia i Ppa transfrontalieri restano marginali, con appena 0,5 GW. La nuova raccomandazione, prevista per il secondo trimestre del 2026, si concentrerà sulle criticità che ostacolano lo sviluppo degli impianti rinnovabili e il corretto funzionamento dei mercati elettrici, comprese le procedure autorizzative. Saranno inoltre analizzati gli ostacoli specifici alla stipula dei Ppa, come i limiti nazionali ai contratti diretti tra produttori e consumatori, le difficoltà di copertura del rischio di controparte, il quadro delle garanzie di origine, la scarsa trasparenza e standardizzazione del mercato, l’assenza di piattaforme dedicate, le carenze di competenze tecniche, la limitata diffusione dei contratti multi-acquirente e il trattamento contabile dei Ppa. Infine, il documento esaminerà l’evoluzione dei Ppa per rispondere alle nuove sfide dei mercati elettrici, tra cui l’aumento dei prezzi zero o negativi e la necessità di maggiore flessibilità per integrare le rinnovabili e sostenere l’elettrificazione.

(Da QE, il 26 gennaio 2026) 

A.3 UE, il Regolamento sullo stop al GNL russo

Il Consiglio UE ha adottato un regolamento, nell’ambito dell’ultimo pacchetto di sanzioni, volto alla graduale eliminazione delle importazioni di gas naturale liquefatto (GNL) e di gas via gasdotto dalla Russia. Il divieto entrerà in vigore sei settimane dopo la pubblicazione del regolamento, con periodi transitori per i contratti esistenti al fine di limitare l’impatto su prezzi e mercati. In particolare, il divieto totale di importazione di GNL scatterà dall’inizio del 2027, mentre quello relativo al gas trasportato via gasdotto dall’autunno 2027. Entro il 1° marzo 2026 gli Stati membri dovranno adottare piani nazionali per diversificare le forniture energetiche e individuare le criticità nella sostituzione del gas russo; le imprese saranno tenute a comunicare alle autorità competenti e alla Commissione eventuali contratti ancora in essere. In caso di emergenze legate alla sicurezza dell’approvvigionamento, la Commissione potrà sospendere temporaneamente il divieto. Il regolamento prevede sanzioni elevate in caso di violazione e sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

(Da SQ, il 26 gennaio 2026)


B. Varie

*Sport

B.1 La nuova disciplina IVA delle operazioni permutative: i riflessi sulle sponsorizzazioni tecniche

Dal 1° gennaio 2026 è cambiata la disciplina IVA delle operazioni permutative, cioè quelle in cui il corrispettivo non è in denaro ma consiste in uno scambio di beni o servizi, come avviene frequentemente nelle sponsorizzazioni tecniche sportive. L’art. 11 del DPR 633/72 prevede che entrambe le prestazioni scambiate siano autonomamente soggette a IVA, con obbligo di doppia fatturazione. Fino al 31 dicembre 2025, la base imponibile era determinata in base al “valore normale” dei beni o servizi scambiati, ossia il prezzo di mercato. Dal 1° gennaio 2026, per effetto della legge n. 199/2025, la base imponibile non è più il valore normale, ma l’ammontare complessivo dei costi riferibili ai beni o servizi oggetto dello scambio.Nelle sponsorizzazioni tecniche ciò comporta che lo sponsor fatturi i materiali forniti in base ai costi sostenuti e non più al prezzo di listino. Per il soggetto sponsorizzato, invece, la quantificazione analitica dei costi della prestazione pubblicitaria è spesso impraticabile; pertanto, in concreto, continuerà a fatturare un importo pari a quello ricevuto dallo sponsor. Sul piano economico, la riforma non genera effetti negativi e può risultare persino favorevole per società e associazioni sportive, poiché la fatturazione al costo riduce la base imponibile e, di conseguenza, l’IVA complessivamente dovuta.

(Da Fiscosport, 23 gennaio 2026)

*Società

B.2 Impugnativa di delibere assembleari: i limiti dei vizi rilevanti

Tribunale di Firenze, sentenza 15 ottobre 2025, n. 3288

Il Tribunale di Firenze ha respinto l’impugnativa proposta da soci di minoranza contro una delibera assembleare di una società per azioni con sistema di amministrazione e controllo dualistico. Il giudice ha escluso la configurabilità dell’abuso di maggioranza, ribadendo che esso sussiste solo quando il voto del socio di maggioranza sia privo di qualsiasi giustificazione nell’interesse sociale o sia frutto di un’attività fraudolenta lesiva dei diritti della minoranza, in violazione del canone di buona fede oggettiva (Cass. civ., n. 4034/2024). Quanto al diritto di informazione dei soci, il Tribunale ha richiamato l’art. 2429 c.c., distinguendo tra l’obbligo di trasmissione del bilancio e delle relazioni agli organi di controllo (comma 1), la cui eventuale tardività non incide sulla validità della delibera, e l’obbligo di deposito del bilancio presso la sede sociale (comma 3), ritenuto correttamente adempiuto nel caso di specie. È stato inoltre precisato che non sussiste alcun obbligo di comunicazione individuale o di trasmissione del bilancio agli azionisti, né di messa a disposizione dell’intera documentazione sociale. Il Tribunale ha escluso altresì l’illegittimità dell’allontanamento del consulente del socio di minoranza, rilevando che nessuna norma riconosce al titolare del diritto di voto la facoltà di farsi assistere in assemblea. In relazione al rapporto fiduciario, è stata respinta la censura fondata sulla mancata iscrizione nel registro delle imprese del decesso del fiduciante, affermando che, in presenza di un pactum fiduciae, solo il fiduciario assume la qualità di socio nei confronti della società (Cass. civ., n. 22903/2019; Cass. civ., n. 17785/2015). Infine, con riferimento alla delega a partecipare in assemblea, il Tribunale ha richiamato l’art. 2372, comma 1, c.c., chiarendo che i documenti relativi alla delega devono essere conservati dalla società ma non allegati alla delibera e che eventuali irregolarità sono sanabili, anche in assenza di querela di falso. L’impugnativa è stata pertanto integralmente rigettata.

(Da QG, il 26 gennaio)