Settimana 6/2026 Rassegna Stampa

A. Energy Law

A.1 DL Pnrr, via libera del Consiglio dei ministri 

Durante il Consiglio dei ministri tenutosi in data 29 gennaio 2026, il governo ha approvato il decreto-legge “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e in materia di politiche di coesione”. Il provvedimento opera una generale revisione degli adempimenti amministrativi, tra cui la conferma di termini ridotti per i pareri ambientale (VIA) e paesaggistici per le opere strategiche. È prevista un’accelerazione delle procedure nell’ambito della conferenza dei servizi, con la previsione che le amministrazioni coinvolte siano tenute a rendere i pareri di competenza entro il termine perentorio di 30 giorni, che sale a 45 se sono preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute o dell’incolumità pubblica. Si vede rafforzato l’obbligo di motivazione per le amministrazioni partecipanti che, in caso di dissenso o non completo assenso, sono tenute ad indicare “le modifiche, le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l’assenso, con la quantificazione, laddove possibile, dei relativi costi”, come indicato nella relazione illustrativa. Nella bozza di DL è prevista una proroga al 31 dicembre 2029 per la struttura di missione per l’attuazione del Pnrr presso il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica e un’altra, fino alla fine dell’anno, per gli incarichi conferiti agli esperti selezionati mediante short list dal Mase. Viene poi confermata l’istituzione di programmi di sovvenzione dedicati alle misure per Cer, agrivoltaico e biometano. Il Gse viene individuato come soggetto incaricato della loro gestione. Viene, inoltre, approvato in esame definitivo il decreto del Presidente della Repubblica che modifica il regolamento recante l’individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata di cui al Dpr n. 31 del 13 febbraio 2017.

(Da QE, 30 gennaio 2026)

A.2 Direttiva quadro sulle acque, Italia in mora

La Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di costituzione in mora, primo atto formale della procedura di infrazione, per il non corretto recepimento della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE), in particolare per quanto riguarda l’obbligo di effettuare revisioni periodiche delle autorizzazioni idriche. Analoghe comunicazioni sono state indirizzate anche a Danimarca e Lussemburgo. La direttiva impone agli Stati membri di adottare, per ciascun distretto idrografico, un programma di misure volto a garantire il buono stato dei corpi idrici, quali fiumi e laghi. Tali programmi devono includere interventi per controllare le diverse pressioni sui corpi idrici, tra cui i prelievi d’acqua, gli scarichi da fonti puntuali e le fonti di inquinamento diffuso. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a rivedere e aggiornare periodicamente tali misure di controllo, comprese le autorizzazioni eventualmente rilasciate, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati ed eventualmente adeguarle. Secondo la Commissione, in Italia la normativa nazionale non assicura la registrazione di tutti i permessi di prelievo o di sbarramento delle acque, ad esempio mediante la realizzazione di dighe. Inoltre, le concessioni non sono sottoposte ad alcuna revisione periodica, pur avendo una durata che può arrivare a 30 o 40 anni. Una situazione che, sottolinea l’esecutivo europeo, non è coerente con gli obiettivi della direttiva. L’Italia dispone ora di due mesi per rispondere alle osservazioni della Commissione. In caso di risposta ritenuta insoddisfacente, la procedura di infrazione potrà proseguire con l’invio di un parere motivato, avviando la seconda fase del procedimento.

(Da QE, il 30 gennaio 2026)


B. Varie

* sport 

B.1 La doppia conforme e il principio del nemo tenetur se detegere nel procedimento disciplinare sportivo

Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 1/2026

La decisione n. 1/2026 del Collegio di Garanzia dello Sport affronta la delicata questione della compatibilità del principio del nemo tenetur se detegere con l’ordinamento sportivo, nonché i suoi riflessi sul dovere di collaborazione del tesserato nelle indagini federali. In via preliminare, il Collegio svolge un articolato scrutinio sull’ammissibilità del ricorso della Procura Federale nonostante una doppia conforme assolutoria, affermando che tale evenienza non costituisce uno sbarramento automatico all’accesso al giudizio di legittimità quando siano coinvolte questioni di rilievo nomofilattico. Nel merito, la pronuncia evidenzia il contrasto giurisprudenziale circa l’estensione extrapenale del nemo tenetur, oscillando tra la valorizzazione del dovere di lealtà e verità del tesserato e la tutela delle garanzie difensive di matrice costituzionale. Il Collegio qualifica il procedimento disciplinare sportivo come civilistico ma strutturalmente ibrido, caratterizzato da tratti accusatori e da sanzioni potenzialmente afflittive. In tale contesto, problematizza la legittimità di un obbligo generalizzato di verità che si traduca in un dovere confessorio. La rimessione alle Sezioni Unite risponde all’esigenza di chiarire il corretto bilanciamento tra efficacia dell’azione disciplinare e tutela dei diritti fondamentali, riaffermando il confronto necessario tra autonomia dell’ordinamento sportivo e principi costituzionali del giusto processo.

(Da Excellentia11, 03 febbraio 2026)

*edilizia

B.2 Interpretazione rigorosa della normativa sul accertamento paesaggistico : la sentenza del Consiglio di Stato

Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 21 gennaio 2026, n. 507

L’art. 167, comma 4, del D.lgs. n. 42/2004 stabilisce regole rigorose per l’accertamento di compatibilità paesaggistica, imponendo un’interpretazione restrittiva delle eccezioni. Nel caso in esame, i ricorrenti avevano richiesto l’accertamento di compatibilità per opere realizzate in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica. Tuttavia, la Regione ha rigettato la domanda, evidenziando che tali lavori avevano creato nuovi volumi e superfici, non configurandosi come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il Consiglio di Stato ha esaminato la questione, sottolineando che l’art. 167, comma 4, non consente l’accertamento di compatibilità per opere che generano nuove superfici o volumi, come stabilito dalla norma. Inoltre, ha chiarito che, alla scadenza del termine di 90 giorni, l’amministrazione non può più fare riferimento al parere della Soprintendenza se questo è tardivo; il parere, infatti, secondo l’art. 2, comma 8 bis, della L. n. 241/1990, perde la sua efficacia. Il Consiglio ha ribadito che l’amministrazione è tenuta a ponderare autonomamente l’incidenza paesaggistica dell’intervento, non potendo ricollegare alcun effetto al parere tardivo. La sentenza ha quindi confermato che le opere in questione, avendo creato superfici e volumi non autorizzati, non erano suscettibili di accertamento di compatibilità paesaggistica, in conformità con i principi di stretta interpretazione delle norme eccezionali.

(Da Quotidiano Giuridico, il 5 febbraio 2026)