Settimana 7/2026 Rassegna Stampa

A. Energy Law

A.1 EXTRA PROFITTI – La Corte Europea ha dichiarato la compatibilità del tetto ai ricavi FER con il diritto UE

Abstract

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sentenza del 22 gennaio 2026 nella causa C-423/23 ha stabilito che è legittima, in linea di principio, una disciplina nazionale che, nel contesto della crisi energetica, imponga un tetto ai ricavi di mercato dei produttori da FER, purché la misura sia proporzionata, non discriminatoria e non pregiudichi gli investimenti nel settore. Lo afferma la Corte di giustizia dell’Unione europea decidendo sul rinvio pregiudiziale proposto dal TAR Lombardia nel giudizio tra Sebac Soc. coop., ARERA e GSE. Il vaglio in concreto della normativa italiana (art. 15-bis, D.L. n. 4/2022, come integrato dalla L. n. 197/2022) resta rimesso al giudice nazionale.

Approfondimento

La causa C-423/23 nasceva da un rinvio pregiudiziale del TAR Lombardia nell’ambito di una controversia tra la cooperativa Secab, attiva nella produzione di energia elettrica, e le autorità italiane ARERA e GSE. Oggetto del contendere era la legittimità della normativa nazionale che, durante la crisi energetica, ha introdotto un tetto ai ricavi di mercato per alcuni produttori di energia da fonti rinnovabili.

Il giudice italiano ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione europea di interpretare diverse disposizioni del diritto UE – in particolare la direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica (2019/944), la direttiva sulle rinnovabili (2018/2001) e il regolamento emergenziale sui prezzi dell’energia (2022/1854) – per verificare se tali norme consentano agli Stati membri di limitare i ricavi degli operatori e a quali condizioni.

In sostanza, la questione sottoposta alla Corte riguardava l’equilibrio tra interventi nazionali volti a contenere i prezzi dell’energia e i principi del diritto dell’Unione, quali il corretto funzionamento del mercato interno, la non discriminazione e la tutela degli investimenti nel settore delle rinnovabili. Sarà poi il giudice nazionale, sulla base dell’interpretazione fornita dalla CGUE, a stabilire se la disciplina italiana sia concretamente compatibile con tali principi.

§1. Entrando nel merito della questione, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di giustizia se il diritto dell’Unione osti a una normativa nazionale – adottata prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2022/1854 – che, per il periodo febbraio 2022 – giugno 2023, ha fissato un tetto ai ricavi di mercato dei produttori idroelettrici “ad acqua fluente”, determinato sulla base della media aritmetica dei prezzi di mercato registrati tra il 2010 e il 2020, rivalutati per l’inflazione.

La Corte risponde in senso negativo, affermando che tale disciplina non è, in linea di principio, incompatibile con il diritto dell’Unione, a condizione che non comprometta gli investimenti nel settore e rispetti i criteri di proporzionalità previsti dal regolamento 2022/1854.

In particolare:

  1. Le direttive sul mercato elettrico e sulle rinnovabili (2019/944 e 2018/2001) non impediscono agli Stati membri di introdurre un tetto ai ricavi di mercato.
  2. Il regolamento 2022/1854 non impone una metodologia vincolante per determinare tale tetto e lascia agli Stati un margine di discrezionalità, purché siano rispettate le condizioni essenziali: copertura dei costi di investimento ed esercizio e salvaguardia dei segnali di investimento.
  3. L’utilizzo di un criterio oggettivo e storico (media dei prezzi 2010-2020, aggiornata con inflazione) è ritenuto idoneo, in quanto consente di individuare un livello di ricavi prevedibile per un investitore diligente prima della crisi energetica.
  4. L’esclusione dell’anno 2021 non è di per sé illegittima, poiché quell’anno segna l’inizio dell’anomalo incremento dei prezzi e includerlo avrebbe snaturato la finalità calmieratrice del meccanismo.

Rilevano, inoltre, ai fini della compatibilità:

  1. il carattere eccezionale e temporaneo della misura;
  2. la natura di lungo periodo degli investimenti nel settore rinnovabile;
  3. il fatto che l’aumento dei prezzi delle fonti fossili non abbia inciso sui costi di produzione degli operatori FER;
  4. la presenza di un meccanismo compensativo bidirezionale, che tutela i produttori anche in caso di prezzi eccessivamente bassi.

In conclusione, la Corte afferma che un tetto ai ricavi strutturato in questo modo è compatibile con il diritto UE, purché – valutazione rimessa al giudice nazionale – non determini un pregiudizio concreto agli investimenti nel settore delle energie rinnovabili, tenuto conto di tutte le circostanze economiche e di mercato rilevanti.

§2. Il giudice del rinvio aveva anche chiesto alla Corte di giustizia se il diritto dell’Unione imponga agli Stati membri, (i) da un lato, di estendere il tetto ai ricavi anche ai produttori da carbone fossile e, (ii) dall’altro, di differenziare tale tetto in funzione delle diverse tecnologie rinnovabili.

La Corte ha risposto in senso negativo.

In primo luogo, il considerando 3 della direttiva 2018/2001 non ha valore giuridico vincolante e non contiene alcuna disposizione specifica relativa alla fissazione di un tetto ai ricavi; pertanto non può essere invocato per censurare una normativa nazionale di questo tipo.

In secondo luogo, con riferimento al regolamento (UE) 2022/1854, la Corte osserva che:

  1. per il periodo antecedente alla sua applicazione (fino al 30 novembre 2022), le relative disposizioni non sono rilevanti ratione temporis;
  2. per il periodo successivo, il regolamento individua espressamente le fonti soggette al tetto (tra cui eolico, solare, geotermico e idroelettrico), senza includere il carbone fossile.

La disciplina europea, inoltre, attribuisce agli Stati membri una facoltà – e non un obbligo – sia di estendere il tetto ad altre fonti energetiche, sia di differenziare i livelli di ricavo in funzione della tecnologia. Di conseguenza:

  1. gli Stati non sono tenuti a imporre un tetto ai produttori da carbone;
  2. non sono neppure obbligati a stabilire tetti differenziati per le diverse fonti rinnovabili.

I considerando del regolamento (in particolare i nn. 27 e 41) non introducono obblighi giuridici ulteriori e non possono essere utilizzati per derogare al chiaro tenore delle disposizioni normative, che riconoscono agli Stati un ampio margine di discrezionalità.

In conclusione, la Corte afferma che una normativa nazionale che:

  • applichi il tetto solo ad alcune fonti rinnovabili,
  • non lo estenda al carbone,
  • e non differenzi tra tecnologie,

non è, di per sé, incompatibile con il diritto dell’Unione, trattandosi di scelte rimesse alla valutazione discrezionale degli Stati membri nell’ambito delle misure di emergenza sui prezzi dell’energia.

Conclusioni operative e prospettive dopo la sentenza CGUE C-423/23

La pronuncia della Corte di giustizia non chiude il contenzioso sugli extraprofitti, ma ne ridefinisce i confini: la legittimità della disciplina nazionale è riconosciuta in via di principio, mentre la verifica concreta è rimessa ai giudici italiani.

Spetterà dunque al giudice nazionale accertare, caso per caso, se il meccanismo applicato rispetti i criteri indicati dalla Corte: metodo di calcolo del tetto, natura eccezionale e temporanea dell’intervento, struttura dei costi delle tecnologie coinvolte, funzionamento del meccanismo a due vie e corretto bilanciamento tra interessi dei produttori e tutela dei consumatori.

In questo quadro, la decisione europea non chiude il contenzioso, ma lo riporta sul piano domestico, lasciando agli operatori la possibilità di dimostrare – con adeguato supporto tecnico-economico – che, nella concreta applicazione, il prelievo abbia inciso in modo sproporzionato sulla redditività degli impianti o sulla sostenibilità degli investimenti.

Impatti per gli operatori

Per i produttori interessati dal meccanismo di compensazione si apre ora una fase più selettiva:

  • non è più in discussione la compatibilità astratta della misura con il diritto UE;
  • diventa invece centrale la prova in concreto dell’impatto economico dell’intervento sui singoli impianti o portafogli.

Nei prossimi mesi è ragionevole attendersi che il GSE (a) prosegua l’attività di recupero e regolazione degli importi secondo il meccanismo a due vie, in continuità con quanto già avviato; (b) mantenga una linea prudente ma ferma nelle procedure di compensazione, facendo leva sulla legittimazione “in principio” riconosciuta dalla CGUE; e (c) gestisca i contenziosi pendenti caso per caso, adeguandosi agli esiti delle decisioni dei giudici nazionali.

Alla luce della sentenza, si possono delineare alcune linee di comportamento prudenziale per gli operatori.

Operatori che hanno già adempiuto ai versamenti

Non è richiesto alcun intervento ulteriore. La posizione può considerarsi stabilizzata, salvo eventuali iniziative contenziose già avviate.

Operatori che hanno contestato e non hanno versato

In assenza di una riserva già appostata in bilancio, si impone ora una valutazione prudenziale.

In particolare, in applicazione del principio di prudenza contabile, appare opportuno:

  • rilevare o adeguare una riserva o fondo rischi specifico per il potenziale debito verso il GSE;
  • aggiornare le valutazioni sulla base degli esiti dei procedimenti in corso e delle evidenze tecniche disponibili;
  • monitorare gli sviluppi giurisprudenziali nazionali che potranno incidere sull’an e sul quantum del prelievo.

L’Autore rimane a disposizione per chiarimenti.