Settimana 8/2026 Rassegna Stampa

A. Energy Law

A.1 Approvato il Decreto Bollette 2026: cosa cambia per i produttori da fonti rinnovabili

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 18 febbraio 2026 il nuovo Decreto-legge “Bollette”, un intervento ampio con cui il Governo mira a contenere il costo dell’energia e sostenere la competitività del sistema economico, accompagnando al contempo la transizione energetica. Sebbene l’attenzione mediatica sia concentrata sugli effetti per famiglie e imprese, il provvedimento introduce alcune misure che riguardano direttamente – e altre indirettamente – gli operatori delle energie rinnovabili. Di seguito una lettura ragionata dei principali punti di interesse.

Incentivi fotovoltaici: ritorna la logica dello “spalma-incentivi”, ma su base volontaria

Il decreto riapre il tema della rimodulazione degli incentivi per gli impianti fotovoltaici in Conto Energia di potenza superiore a 20 kW. Agli operatori viene offerta una scelta: ridurre l’incentivo (in misura del 15% o del 30%) ottenendo in cambio un prolungamento della durata dell’incentivazione di alcuni mesi, oppure uscire anticipatamente dal regime incentivante per accedere a nuovi strumenti di sostegno in caso di interventi di repowering. Non si tratta quindi di una misura obbligatoria, ma di una leva economico-finanziaria che può incidere sui flussi di cassa degli impianti esistenti e sulle strategie di gestione degli asset.

PPA e ruolo del GSE: spinta alla contrattualizzazione di lungo periodo

Il decreto dedica ampio spazio allo sviluppo dei Power Purchase Agreements (PPA), considerati uno degli strumenti chiave per stabilizzare i ricavi degli impianti rinnovabili. Sono previsti strumenti per aggregare la domanda delle PMI, il coinvolgimento del GSE come garante di ultima istanza e meccanismi di premialità per gli impianti a fine incentivo che vendono energia tramite piattaforme dedicate.

Bioenergie e impianti programmabili

Per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi il decreto interviene sugli oneri di sistema e sul meccanismo dei prezzi minimi garantiti, con un effetto di alleggerimento dei costi e una maggiore prevedibilità dei ricavi.

Rete e connessioni: stop alla saturazione “virtuale”

Un capitolo importante riguarda la gestione della capacità di rete. Il decreto introduce misure per superare la cosiddetta saturazione virtuale, dando priorità alle richieste di connessione già autorizzate e prevedendo procedure periodiche di assegnazione della capacità residua.

Mercato elettrico e prezzo dell’energia: effetti indiretti sulle rinnovabili

Il decreto interviene anche sul funzionamento del mercato elettrico nel suo complesso. Da un lato, sono previste misure per ridurre il costo del gas e per attenuare il legame tra prezzo dell’elettricità e prezzo del gas, con l’obiettivo di abbassare il prezzo marginale dell’energia. Dall’altro lato, viene rafforzata la vigilanza sui mercati all’ingrosso (anche in ambito REMIT) e vengono introdotti strumenti per aumentare la concorrenza tra operatori.

A.2 Autoconsumo FV: prorogato il termine al 3 luglio

Il MASE ha spostato dal 3 marzo al 3 luglio il termine per presentare istanza di partecipazione al bando da 262 milioni di euro pubblicato a ottobre 2025, con lo scopo di favorire l’autoconsumo nelle imprese del Mezzogiorno. Tale avviso incentiva progetti fotovoltaici e termo-fotovoltaici destinati all’autoconsumo, oltre all’integrazione di sistemi Bess che assorbono almeno il 75% della produzione, nelle imprese, di qualsiasi dimensione, dei Comuni con più di 5.000 abitanti nel Sud Italia. Tale proroga è stata adottata con il Decreto n.33/2026 del 18 febbraio. La modifica del termine è stata introdotta considerando che, in prossimità del termine finale previsto per la presentazione delle domande, “l’imp0orto delle agevolazioni richieste dalle imprese proponenti non assorbe la dotazione finanziaria messa a disposizione”. In quest’ottica il MASE ha ritenuto opportuno prorogare il termine per consentire una quanto più possibile ampia partecipazione da parete delle imprese interessate alle agevolazioni e in moto tale da favorire l’integrale allocazione delle risorse programmate. Tutti gli altri aspetti previsti in origine dalla misura in questione, viene precisato, non subiscono

alcuna variazione.

(QE, 18 febbraio 2026)

A.3 Phase-out gas russo, le indicazioni delle Dogane

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato, con la circolare n. 5/2026 del 17 febbraio, le indicazioni operative per l’attuazione del regolamento UE 2026/261, entrato in vigore il 3 febbraio, che introduce il progressivo divieto di importazione di gas e GNL dalla Russia. Il divieto è giuridicamente vincolante e si applica in modo graduale, in base alla tipologia dei contratti e alle modalità di approvvigionamento, prevedendo un sistema di autorizzazioni preventive, obblighi di notifica e scambio informativo per evitare elusioni. Dal 18 marzo l’autorizzazione all’import diventa indispensabile anche per contratti già in essere e per gas/GNL prodotto o proveniente da Paesi non esentati. L’ADM, in coordinamento con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, curerà i controlli documentali, il monitoraggio dei transiti e il rafforzamento dei controlli doganali, nonché attività di intelligence su possibili pratiche elusive (miscelazioni, triangolazioni, transiti anomali). L’istanza deve essere presentata all’autorità doganale dello Stato membro di importazione; in Italia tramite PEC all’ufficio competente. Solo i soggetti con status AEO possono richiedere un’autorizzazione unica, valida per l’intera durata del contratto, previa attestazione dell’immutabilità delle modalità di trasporto. Le autorizzazioni possono essere revocate in caso di difformità o variazioni dichiarative e sono comunicate al MASE. Contestualmente alla circolare sono stati pubblicati i modelli di istanza.

(Da QE, 18 febbraio 2026)

B. Varie

* sport 

B.1 Sport, lavoro autonomo dilettantistico : si all’applicazione combinata del regime forfettario e delle agevolazioni

Con la Risposta a istanza di consulenza giuridica n. 14/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la possibilità di cumulare il regime forfetario con l’agevolazione fiscale prevista dall’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021 in relazione ai compensi percepiti nell’ambito del lavoro autonomo sportivo dilettantistico. Il chiarimento si colloca nel contesto della Riforma del Lavoro Sportivo, in assenza di un orientamento di prassi amministrativa organico, ed è intervenuto a seguito di quesiti presentati dal CONI. L’Amministrazione finanziaria ha ribadito che il lavoro sportivo può essere svolto anche in forma di lavoro autonomo, con conseguente inquadramento dei redditi nell’ambito dell’art. 53 TUIR e possibilità di accesso al regime forfetario, in presenza dei requisiti di legge. Quanto all’agevolazione prevista per il settore dilettantistico, l’Agenzia ha precisato che l’esenzione fiscale fino a 15.000 euro annui si applica indipendentemente dalla categoria reddituale dei compensi. Ne consegue che, per i soggetti che applicano il regime forfetario, il coefficiente di redditività opera esclusivamente sulla parte di compensi eccedente tale soglia, fermo restando che l’ammontare complessivo dei compensi percepiti rileva ai fini della verifica del limite di 85.000 euro previsto per l’accesso e la permanenza nel regime agevolato.

(Da Altalex, 10 febbraio 2026)

* edilizia 

B.2 Il Consiglio di Stato conferma che il recupero del sottotetto senza titolo idoneo impone sempre la demolizione

La sentenza n. 637 del 26 gennaio 2026 della Sezione VII del Consiglio di Stato ribadisce il rigore nella gestione degli interventi edilizi sui sottotetti. La fattispecie riguarda un proprietario che, pur avendo presentato una SCIA per manutenzione, aveva proceduto a una ristrutturazione pesante con innalzamento delle quote di gronda e trasformazione di locali accessori in superfici abitabili. I giudici hanno chiarito che tali opere configurano variazioni essenziali ai sensi dell’articolo 32 del d.P.R. 380/2001, rendendo la SCIA del tutto inidonea a legittimare l’intervento. Il ragionamento della Corte si fonda sulla natura sostanziale dell’abuso: l’aumento volumetrico e il mutamento della destinazione d’uso, richiamato dall’articolo 23-ter del Testo Unico Edilizia, richiedono necessariamente il permesso di costruire. La pronuncia sottolinea inoltre che l’ordine di demolizione è un atto dovuto e vincolato, che prescinde dalla responsabilità soggettiva del proprietario e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, poiché la tutela dell’assetto urbanistico prevale su ogni partecipazione del privato. In definitiva, la trasformazione di un sottotetto in abitazione senza i titoli appropriati attiva automaticamente la funzione ripristinatoria dell’amministrazione, rendendo la sanzione reale e non evitabile.

(Da QG, 16 febbraio 2026)