Il 21 febbraio 2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 21 del 2026 – comunemente denominato “Decreto Bollette” – recante «Misure urgenti per la riduzione del costo dell’energia, per la competitività delle imprese e la decarbonizzazione delle industrie, nonché in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei data center nel sistema elettrico». Il provvedimento, composto di dodici articoli suddivisi in due Capi, interviene su una pluralità di profili – dagli incentivi al fotovoltaico alla fiscalità del settore energetico, dai contratti a lungo termine PPA alla disciplina del gas – con l’obiettivo dichiarato di alleviare il peso delle bollette per famiglie e imprese, rafforzando al tempo stesso la competitività del sistema industriale italiano.
Capo I – Misure urgenti in materia di energia elettricaArticolo 1. Contributo straordinario per le famiglie: il bonus sociale potenziatoL’articolo 1 introduce, per l’anno 2026, un contributo straordinario di 115 euro a favore dei titolari del bonus sociale per la fornitura di energia elettrica. La misura si affianca al bonus ordinario già previsto a legislazione vigente – che nel 2026, secondo i dati ARERA, interessa circa 2,64 milioni di nuclei familiari – ed è finanziata attraverso una dotazione complessiva di 315 milioni di euro, attinta in via prevalente dai proventi delle aste ETS assegnati al MASE e da una quota del Fondo nazionale per l’efficienza energetica.
Il medesimo articolo prevede, al comma 2, un contributo volontario che i venditori di energia elettrica possono riconoscere per il biennio 2026-2027 ai clienti domestici non titolari di bonus sociale con ISEE annuale non superiore a 25.000 euro. Il contributo – strutturato come sconto in bolletta pari alla componente PE dei consumi del primo bimestre di fornitura, per un massimo stimato di 60 euro – non grava sulla fiscalità generale, ma è a carico degli operatori che scelgono di aderire, i quali ottengono in cambio un’attestazione pubblicata sul portale ARERA, utilizzabile anche a fini commerciali.
Spetta all’ARERA, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, definire le modalità operative del contributo volontario e del relativo sistema di attestazione, nonché svolgere un’attività di monitoraggio per il biennio 2026-2027.
Approfondimento – Il sistema dei bonus sociali energeticiIl bonus sociale per disagio economico è stato istituito dall’articolo 1, comma 375, della legge finanziaria 2006 e si traduce in uno sconto automatico applicato per 12 mesi sulle bollette di energia elettrica, gas e acqua ai nuclei con ISEE sottosoglia. Dal 2021, grazie all’automatismo introdotto dall’art. 57-bis del D.L. n. 124/2019, il beneficio viene erogato senza che sia necessario presentare apposita domanda. Il valore del contributo straordinario di 115 euro previsto dal Decreto si aggiunge al bonus ordinario 2026, i cui importi – quantificati da ARERA – variano da 146 euro/anno per nuclei di 1-2 componenti fino a 204 euro/anno per nuclei con oltre 4 componenti.
Articolo 2. La rimodulazione del Conto Energia e la riduzione della componente ASOSL’articolo 2 affronta il problema strutturale degli oneri generali di sistema, e in particolare della componente ASOS (destinata al finanziamento degli incentivi alle fonti rinnovabili e alla cogenerazione), che grava in misura significativa sulle bollette delle utenze non domestiche. L’intervento si articola su tre livelli.
Riduzione volontaria degli incentivi del Conto Energia (commi 1-3). I titolari di impianti fotovoltaici con potenza nominale incentivata superiore a 20 kW, beneficiari dei primi quattro meccanismi del Conto Energia con scadenza dal 1° gennaio 2029, possono aderire – su base volontaria entro il 31 maggio 2026 – a uno dei due schemi proposti: riduzione del 15% dei premi tariffari nel periodo luglio 2026-dicembre 2027, a fronte di un’estensione della convenzione di 3 mesi; ovvero riduzione del 30%, a fronte di un prolungamento di 6 mesi. La platea potenziale comprende circa 52.419 impianti per una potenza complessiva di circa 13,3 GW; secondo le stime della relazione tecnica, un’adesione pari al 30% della platea potrebbe generare una riduzione del fabbisogno ASOS di circa 146 milioni di euro per il 2026 e di 292 milioni per il 2027.
Uscita anticipata dal Conto Energia e repowering (comma 4). I medesimi soggetti possono optare, entro il 30 settembre 2026, per la fuoriuscita anticipata dal sistema di incentivazione a decorrere dal 2028, in cambio di un corrispettivo pari al 90% del beneficio residuo attualizzato. L’erogazione è però subordinata all’obbligo di rifacimento integrale degli impianti (c.d. repowering) entro il 31 dicembre 2030, con un incremento della producibilità almeno doppio rispetto al periodo residuo della convenzione originaria. Per facilitare tali interventi su aree industriali, il comma 5 inserisce il rifacimento integrale di impianti fotovoltaici in aree industriali tra le attività in regime libero ai sensi del Testo Unico FER (d.lgs. n. 190/2024).
Allineamento dei tempi di versamento (comma 7). Il comma 7 prevede un anticipo strutturale di un mese nel versamento degli oneri di sistema da parte dei distributori alla CSEA. Secondo la relazione tecnica, tale anticipo genererebbe, nel solo 2026, un incremento delle disponibilità della Cassa stimato in circa 850 milioni di euro.
Approfondimento – Il Conto EnergiaIl Conto Energia è il meccanismo di incentivazione della produzione elettrica da fotovoltaico introdotto in Italia in attuazione della direttiva 2001/77/CE. Articolatosi in cinque edizioni (dal D.M. del 28 luglio 2005 al D.M. del 5 luglio 2012), ha cessato di applicarsi il 6 luglio 2013, dopo il raggiungimento del tetto di costo cumulato di 6,7 miliardi di euro. I contratti tuttora in essere per gli impianti ammessi ai benefici dei primi quattro Conti Energia rappresentano ancora oggi un onere significativo sulla componente ASOS delle bollette, la cui riduzione è uno degli obiettivi principali dell’articolo 2 del Decreto.
Articolo 3. L’incremento dell’aliquota IRAP per il comparto energeticoL’articolo 3 dispone, per i periodi d’imposta 2026 e 2027, un incremento di 2 punti percentuali dell’aliquota IRAP applicabile ai soggetti che svolgono, in via prevalente, attività riconducibili al settore energetico (produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, produzione e distribuzione di gas, trasporto mediante condotte, intermediazione per l’energia), come individuate dai codici ATECO riportati in allegato al decreto. L’aliquota ordinaria del 3,9% sale così al 5,9%, con le consuete facoltà regionali di variazione fino a 0,92 punti percentuali in aumento o in diminuzione.
Il maggior gettito stimato – pari a 469,6 milioni di euro per il 2026, 545,4 milioni per il 2027 e 74,5 milioni per il 2028 – è interamente destinato alla riduzione della componente ASOS per le utenze non domestiche in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW (ad esclusione dell’illuminazione pubblica) e per le utenze non domestiche in media, alta e altissima tensione. Sono espressamente esclusi dal beneficio i prelievi che godono del regime tariffario speciale ex art. 29 D.L. n. 91/2014 e le imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. energivori), già soggette a un regime agevolato sulla componente ASOS.
Articolo 4. I contratti PPA e la contrattazione di lungo termineL’articolo 4 rappresenta uno degli interventi strutturalmente più rilevanti del Decreto: introduce un insieme coordinato di misure per favorire – in particolare per le PMI – la stipula di Power Purchase Agreements (PPA) e di altri contratti di lungo termine per l’acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Il comma 1 potenzia la bacheca PPA istituita presso il GSE (ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 199/2021), introducendo apposite sezioni dedicate ai contratti di durata non inferiore a tre anni e ammettendo esplicitamente la contrattazione in forma aggregata. Il comma 2 attribuisce al GSE la funzione di garante di ultima istanza per i contratti PPA registrati sulla bacheca, nel rispetto del limite di spesa di 45 milioni di euro per il triennio 2025-2027 già fissato dall’art. 28 del d.lgs. n. 199/2021. In via residuale, il comma 3 prevede il ricorso alle garanzie SACE (c.d. garanzie Archimede, ex art. 1, commi 259-271, legge n. 213/2023).
Il comma 5 affida ad Acquirente Unico S.p.A., secondo le condizioni fissate dall’ARERA ai sensi del comma 6, il compito di fornire servizi di aggregazione della domanda per favorire la contrattazione di lungo termine, mediante schemi contrattuali standard calibrati sui profili di consumo. I commi 5 e 10 consentono altresì alle imprese di aggregarsi per formulare congiuntamente la domanda di energia. Il comma 9 abilita infine i consorzi per le aree di sviluppo industriale (consorzi ASI) a individuare superfici destinate alla realizzazione di impianti rinnovabili, nell’ambito di un più ampio obiettivo di decarbonizzazione industriale.
Approfondimento – I Power Purchase Agreement (PPA)I PPA sono contratti bilaterali di lungo termine con cui un acquirente (tipicamente un’impresa) acquista energia direttamente da un produttore di rinnovabili, a un prezzo predeterminato o indicizzato, per un periodo pluriennale. Essi consentono di ridurre l’esposizione al rischio di volatilità dei prezzi sul mercato spot (MGP) e sono oggetto di specifica promozione da parte della normativa europea: il regolamento (UE) 2024/1747 sulla riforma del mercato elettrico, che modifica il regolamento 2019/943/UE, obbliga gli Stati membri a rimuovere gli ostacoli all’accesso ai PPA e impone che i regimi di supporto alle FER consentano ai progetti di riservare una quota di energia alla vendita tramite PPA.
Articolo 5. Riduzione degli oneri da bioenergieL’articolo 5 introduce misure per la riduzione degli oneri generali di sistema derivanti dall’incentivazione degli impianti a bioenergie. Il provvedimento interviene sulla disciplina di tali impianti al fine di contenere i costi che gravano sulla componente ASOS, prevedendo meccanismi di rimodulazione analoghi – nella logica e nella struttura – a quelli introdotti per il fotovoltaico dall’articolo 2.
Articolo 6. Gas naturale per la produzione elettrica e concorrenzialità dei mercati all’ingrossoL’articolo 6 introduce misure urgenti per la riduzione degli oneri del gas naturale prelevato ai fini della produzione di energia elettrica e per il rafforzamento della concorrenzialità dei mercati all’ingrosso dell’energia elettrica. Il provvedimento agisce sul lato dell’offerta, puntando a migliorare le condizioni di accesso al gas per i produttori termoelettrici e a intensificare la competizione nella formazione dei prezzi.
Articolo 7. Connessione alla rete degli impianti rinnovabili: la risoluzione della saturazione virtualeL’articolo 7 affronta il tema della c.d. saturazione virtuale delle reti elettriche, ovvero il fenomeno per cui le reti risultano formalmente sature in ragione di prenotazioni di capacità di connessione non effettivamente utilizzate, che bloccano di fatto l’accesso a nuovi impianti rinnovabili. La norma introduce un procedimento unico per la connessione degli impianti FER, coordinando i ruoli di Terna, dei distributori e del MASE, e prevede meccanismi per la liberazione delle quote di capacità “virtualizzata” non esercitate entro i termini previsti. Si tratta di un intervento atteso da tempo dagli operatori del settore, la cui efficacia sarà misurata dalla rapidità con cui i decreti attuativi troveranno applicazione concreta.
Articolo 8. Il procedimento autorizzativo dei data center: integrazione nel sistema elettricoL’articolo 8 introduce un procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di data center, integrando tali strutture nel più ampio sistema elettrico nazionale. La norma risponde all’esigenza – emersa con forza nell’ultimo biennio in conseguenza della rapida diffusione dell’intelligenza artificiale – di dotare l’Italia di un quadro normativo chiaro e tempestivo per l’insediamento di infrastrutture digitali ad elevato consumo energetico, garantendo al contempo la compatibilità con gli obiettivi di decarbonizzazione e la stabilità della rete.
Capo II – Misure urgenti in materia di gasArticolo 9. Abbattimento del prezzo della bolletta del gas per le impreseL’articolo 9 introduce misure volte all’abbattimento del prezzo della bolletta del gas naturale per le imprese. L’intervento si concentra sulle utenze non domestiche, riconoscendo agevolazioni sui costi di approvvigionamento alle imprese che soddisfano determinati requisiti, in particolare con riferimento al profilo dei consumi e all’appartenenza a settori produttivi esposti alla concorrenza internazionale.
Articolo 10. Promozione della concorrenza nei mercati all’ingrosso del gasL’articolo 10 reca disposizioni volte a promuovere la concorrenza e l’integrazione dei mercati all’ingrosso del gas. In linea con gli obiettivi del regolamento (UE) 2017/1938 relativo alla sicurezza dell’approvvigionamento di gas, la norma interviene sulle modalità di accesso alle infrastrutture e sulla trasparenza della formazione dei prezzi, con l’obiettivo di ridurre le situazioni di potere di mercato concentrato.
Articolo 11. Stabilizzazione del prezzo del gas e approvvigionamentoL’articolo 11 introduce disposizioni urgenti per la stabilizzazione del prezzo del gas e il relativo approvvigionamento. La norma prevede meccanismi di intervento pubblico per ridurre l’esposizione del sistema energetico nazionale alla volatilità dei prezzi del gas sui mercati internazionali, in coerenza con le politiche europee di diversificazione delle fonti di approvvigionamento avviate all’indomani della crisi energetica del 2022.
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