Durante il convegno “Facciamo il punto 2026” organizzato da DLA Piper, il presidente di Italia Solare, Paolo Rocco Viscontini, ha evidenziato che numerosi operatori stanno revocando gli ordini affidati agli Epc e che, di conseguenza, una parte degli impianti risultati vincitori alle aste FerX rischia di non essere realizzata.
Secondo Viscontini, sebbene le aste abbiano registrato buoni risultati, resta da capire quanti dei 9 GW assegnati verranno effettivamente costruiti. Le criticità principali riguardano soprattutto l’aumento dei costi di realizzazione degli impianti. Tra le cause citate vi sono il rincaro delle importazioni di pannelli dalla Cina e una recente decisione del Consiglio superiore dei lavori pubblici relativa ai tracker. Complessivamente, si stima un incremento dei costi tra 60 e 80 mila euro per MW, che in molti casi rende la tariffa prevista dal FerX non più sufficiente a garantire la sostenibilità economica dei progetti.
Un possibile strumento alternativo potrebbe essere l’energy release, definito da Viscontini interessante, ma complesso. Tuttavia, l’attuale clima di incertezza generato dal DL Bollette potrebbe favorirne un maggiore utilizzo.
Proprio in merito al decreto, il presidente di Italia Solare ha spiegato che l’associazione invierà una lettera formale per chiedere l’eliminazione della norma relativa all’Ets, ritenendo che eventuali interventi di ottimizzazione siano stati introdotti in modo troppo brusco.
Viscontini ha inoltre sottolineato che il DL Bollette ha di fatto bloccato il mercato dei Ppa e creato difficoltà anche per chi aveva già sottoscritto contratti. Per quanto riguarda la versione definitiva del FerX, ha espresso dubbi sulla sua affidabilità, alla luce dei precedenti interventi retroattivi.
Infine, è stato affrontato il tema degli extraprofitti Fer dopo la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha confermato la legittimità dell’articolo 15-bis del DL n. 4/2022, a condizione che non comprometta gli investimenti nelle rinnovabili. Viscontini ha ricordato che oltre 400 associati hanno presentato ricorso. Secondo le stime, gli ultimi solleciti di pagamento inviati dal Gse potrebbero portare alla raccolta di alcune centinaia di milioni di euro, ma un’ulteriore quota analoga rischia di non essere versata, poiché diversi operatori non intendono pagare o puntano a trovare un accordo.
(QE, giovedì 26 febbraio 2026)
A.2 Il Milleproroghe è legge
Con 98 voti favorevoli, 54 contrari e un solo astenuto il Senato ha approvato definitivamente il disegno di conversione in legge del DL 200/2025 Milleproroghe. Il DL conteneva il rinvio dell’obbligo per le rinnovabili termiche, semplificazioni per le rinnovabili nelle strutture turistiche o terminali e una proroga per la stabilizzazione del personale del ministero dell’Ambiente. Durante l’esame svoltosi alla Camera, sono stati introdotti nel decreto gli emendamenti sul rifinanziamento dell’inviato per il clima e per il Css nei cementifici.
(SQ, 26 febbraio 2026)
B. Varie
* sport
B.1 Sport, sanzionata la dirigenza che esclude il calciatore dagli allenamenti anche se viene garantito il compenso
La decisione del Tribunale Federale FIGC (sez. disciplinare, n. 0146/2025-2026) ha affermato la responsabilità disciplinare della società di calcio e dei suoi dirigenti per l’esclusione di alcuni calciatori dagli allenamenti, in violazione delle norme federali e dell’accordo collettivo di riferimento, escludendo invece la responsabilità dell’allenatore.
Nel caso di specie, tre calciatori di Serie D, in prestito da altra società, erano stati allontanati dal gruppo squadra per scelta societaria, pur con garanzia del pagamento dei compensi. Solo successivamente era stato loro consentito un allenamento differenziato.
Il Tribunale ha ritenuto che tale condotta integri una violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro sportivo dilettantistico, che impone alla società di garantire la partecipazione agli allenamenti in condizioni di parità con il resto della rosa.
Sono state quindi irrogate sanzioni ai dirigenti responsabili, mentre è stata esclusa la responsabilità dell’allenatore, considerato privo di autonomia decisionale.
Sotto il profilo procedurale, è stato chiarito che, in caso di parere negativo della Procura Generale dello Sport, il Procuratore Federale può legittimamente recedere da un accordo di patteggiamento.
Nel merito, il Tribunale ha ribadito che il mero pagamento degli emolumenti non esime la società da responsabilità e che l’esclusione dagli allenamenti può altresì generare danni risarcibili in sede separata.
(ItaliaOggi, 28 febbraio 2026)
*Lavoro e previdenza sociale
B.2 Rimborso delle spese mediche private se il servizio pubblico ritarda
La sentenza 8 maggio 2025, n. 462 del Tribunale di Padova afferma che in mancanza o ritardo della pubblica amministrazione, il privato può agire in proprio ponendo i costi delle spese mediche a carico del servizio pubblico.
Si ha diritto al rimborso delle spese per prestazioni mediche private qualora le strutture pubbliche non siano in grado di fornirle entro tempi congrui rispetto alle necessità. Si richiede, dunque, una vera e propria “necessità”, non risultando sufficienti una maggiore comodità, velocità o semplicità.
Si riconosce la possibilità di sostituire la medicina pubblica con quella privata ma solamente in caso di necessità o urgenza e nei limiti di proporzionalità o congruità, che sono i normali principi dell’autotutela privata; non pone invece, in negativo, la possibilità di apertura in libertà alla medicina privata.
I due requisiti di necessità/urgenza e proporzionalità o congruità si condizionano e misurano a vicenda.
Il Tribunale di Padova conferma la legittimità della sostituzione della medicina privata rispetto a quella pubblica, ma non la incentiva, richiamando e confermando che la sostituzione è possibile solo in caso di vera necessità/urgenza e proporzionalità/congruenza.
L’assistenza sanitaria pubblica spetta non solo per i casi espressamente previsti, ma anche per le prestazioni necessarie ed urgenti, in proporzione ai dati di fatto come la gravità, i tempi, i costi. Poi nelle ipotesi di rifiuto o ritardo, qualora l’assistenza pubblica sia carente o insufficiente, si può utilizzare la sanità privata chiedendo all’assistenza pubblica il rimborso delle spese.
Il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese mediche private per necessità/urgenza e secondo criterio di proporzionalità/congruità, anche in mancanza di regola espressa, viene considerato come un giusto e necessario completamento del sistema.
(Altalex, 5 marzo 2026)