A.1 Extraprofitti Fer, prime pronunce del Tar su sospensiveHa avuto inizio anche prima di quanto previsto la seconda tranche del contenzioso al Tar Milano sugli extraprofitti FER. Con due decreti monocratici il Tribunale ha respinto le istanze cautelari presentate da due società agricole, presentate per contestare la delibera Arera 266/2022 attuativa dell’art. 15 bis del DL 4/2022 e le richieste di pagamento del Gse.“Alla luce delle circostanze prospettate dalla parte ricorrente – si legge nei decreti – non si configura nella fattispecie un caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio”, non emergendo “elementi atti a dimostrare che gli importi richiesti alla ricorrente, seppure ingenti, compromettano in modo irrimediabile la sua capacità di programmare e sostenere gli investimenti nonché le ordinarie attività imprenditoriali”.Si sottolinea che per il Tar “sorgono dubbi in ordine alla diretta impugnabilità degli atti che formano oggetto dell’istanza di misure cautelari provvisorie”.Dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell’Ue che ha promosso il meccanismo sugli extraprofitti FER, i singoli operatori dovranno dimostrare che il “claw back” impatta in maniera determinante sulla loro sopravvivenza o per lo meno sulla loro capacità di investimento.Intanto, il Gse sta comunque cominciando a chiedere gli importi, rivalendosi sugli incentivi da elargire agli operatori per una quota al momento limitata al 30%.(QE, 12 marzo 2026)
A.2 Controlli sugli impianti incentivati: aggiornato il RegolamentoIl GSE ha aggiornato il Regolamento relativo alla classificazione delle violazioni e alla definizione delle percentuali di decurtazione degli incentivi conseguenti alle attività di controllo, pubblicato il 22 dicembre 2023. Tale Regolamento si è conformato alle modifiche di cui all’articolo 42 del D.Lgs. 28/2011.
All’elenco delle violazioni che danno origine alla decurtazione degli incentivi in varie misure percentuali, di cui all’Allegato A del Regolamento, sono state aggiunte due fattispecie.Sulla base delle modifiche poi il GSE può estendere le ipotesi in cui si applica la decurtazione invece della revoca totale degli incentivi.Viene poi previsto che qualora la violazione derivi da dichiarazioni non veritiere imputabili a soggetti terzi e il soggetto responsabile si costituisce parte civile nel procedimento penale o intraprenda un’azione risarcitoria, il soggetto responsabile abbia la facoltà di presentare un’istanza volta al riconoscimento della tariffa su unico impianto, di potenza pari alla somma delle potenze dei singoli impianti del lotto.
È stata introdotta una tabella, infine, contenente le percentuali di decurtazione della tariffa incentivante da applicare agli impianti di potenza superiore a 3 kW in relazione ai quali il GSE abbia rilevato la presenza di moduli fotovoltaici non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento.
(ITALIASOLARE, 17 marzo 2026)
A.3 UE, Consiglio europeo su ETS, Russia e guerra in IranLa settimana istituzionale dell’Unione europea è stata caratterizzata da una serie di riunioni preparatorie che sono culminate nel Consiglio europeo di giovedì e venerdì. Tra gli incontri principali vi è stato il Consiglio Affari esteri, dedicato ai temi della Russia, della guerra in Ucraina e delle tensioni in Medio Oriente, con particolare attenzione alla situazione in Iran e ai rapporti con Stati Uniti e Israele. Sul piano politico emergono divergenze tra alcuni Stati membri riguardo alla linea da adottare nei confronti della Russia e del conflitto in Iran.Parallelamente si è riunito il Consiglio Energia, che ha discusso il piano d’azione per garantire prezzi energetici accessibili, oltre al ruolo del sistema ETS nei mercati energetici, alle reti energetiche europee e al finanziamento dell’energia nucleare. Il Consiglio Ambiente ha affrontato invece la revisione delle norme sulle emissioni di CO₂ per auto e furgoni e la strategia climatica dell’UE al 2040.Il Consiglio Affari generali continuerà la preparazione del Consiglio europeo e discuterà del prossimo quadro finanziario pluriennale e del semestre europeo 2026. Il vertice dei leader è stato il momento centrale della settimana e si è concentrato soprattutto sulle conseguenze geopolitiche ed economiche della crisi in Iran, con particolare riguardo alla sicurezza energetica e ai prezzi dell’energia.Un tema rilevante è stato il sistema ETS: alcuni Stati membri si oppongono alla sua sospensione temporanea, mentre altri chiedono una revisione del meccanismo. Nel frattempo, la Commissione europea continua a lavorare su politiche energetiche e climatiche, promuovendo investimenti nell’energia pulita, misure a tutela dei cittadini e lo sviluppo di nuove tecnologie nucleari.(SQ, 16 marzo 2026)
B. Varie
*sport
B.1 Le relazioni internazionali all’ombra del CIO in un contesto di guerraIl rapporto tra sport e politica internazionale torna al centro del dibattito a seguito della dichiarazione sottoscritta da oltre trenta Ministri dello Sport, che hanno espresso preoccupazione per l’eventuale riammissione degli atleti russi e bielorussi nelle competizioni internazionali. Pur riconoscendo in linea di principio l’autonomia degli organismi sportivi, i firmatari della nota – tra cui il Ministro italiano dello Sport – hanno manifestato contrarietà al loro ritorno alle competizioni.La posizione si inserisce nel contesto delle decisioni adottate dal International Olympic Committee dopo l’inizio del conflitto tra Russia e Ucraina. Il 28 febbraio 2022 il CIO aveva raccomandato l’esclusione di federazioni, rappresentative e atleti russi e bielorussi dalle competizioni internazionali, richiamando la violazione della tregua olimpica, l’impossibilità per molti atleti ucraini di partecipare alle gare, esigenze di sicurezza e la necessità di tutelare l’integrità delle competizioni.Secondo alcune analisi critiche, tali provvedimenti presenterebbero tuttavia un limite rilevante: l’assenza di un termine temporale della sanzione e di criteri espliciti per una sua eventuale revoca o rimodulazione. La questione è tornata di attualità anche alla luce dell’orientamento più recente del CIO, che ha prospettato la possibilità di una partecipazione degli atleti russi e bielorussi a titolo individuale e senza bandiera, richiamando tra l’altro il precedente della partecipazione senza bandiera degli atleti della ex Jugoslavia ai Giochi olimpici di Barcellona 1992.In questo quadro emerge la complessità del rapporto tra autonomia dell’ordinamento sportivo e pressioni politiche internazionali, nonché l’esigenza di un dibattito più ampio e trasparente all’interno del Movimento olimpico sui principi destinati a guidare decisioni analoghe in futuro.(dirittosportivo.com, 03 marzo 2026)
*amministrativo
B.2 Accesso agli atti tra rito super-accelerato e tutela dei segreti tecnici nelle gareL’articolo 36, comma 7 del D.lgs. 36/2003 nella disciplina della forma e delle scadenze del rito super-accelerato in materia di accesso dispone che il ricorso debba essere fissato d’ufficio in camera di consiglio nel rispetto di termini pari alla metà di quelli ivi indicati.Ne consegue pertanto che il termine per il deposito di memorie e documenti deve necessariamente corrispondere a un giorno libero prima della camera di consiglio, tenuto conto della tempistica dettata dal citato art. 55, comma 5, c.p.a.Il rito contemplato dall’art. 36 del D.lgs. 36/2003 risulta pertanto evidentemente strutturato sulla scorta del perimetro del procedimento cautelare delineato dall’art. 55 c.p.a., con la peculiarità della dimidiazione dei termini contemplati dal comma 5 di tale ultima disposizione.Ne consegue pertanto che il termine per il deposito di memorie e documenti deve necessariamente corrispondere a un giorno libero prima della camera di consiglio.Ai sensi dell’art. 35, comma 5, lett. a) del D.lgs. 36/2003, il diritto di accesso può essere escluso in relazione alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. Si consente, inoltre, l’accesso in relazione all’ipotesi di cui al precedente comma 4 lett. a) laddove risulti indispensabile ai fini della difesa in giudizio degli interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara.Il limite all’ostensibilità è subordinato all’espressa manifestazione di interesse da parte dell’impresa interessata, sulla quale incombe un onere di allegazione di “motivata e comprovata dichiarazione”, mediante la quale sia dimostrata l’effettiva sussistenza di segreti industriali o commerciali meritevoli di salvaguardia.In merito al significato da attribuire alla locuzione “segreti tecnici o commerciali” di cui al citato art. 35, comma 4 lett. a) del D.lgs. 36/2003, la giurisprudenza ha precisato che la nozione di segreti tecnici o commerciali si desume dall’art. 98 D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 contiene la “definizione omogenea di segreto commerciale” e comprende “il know-how, le informazioni commerciali e le informazioni tecnologiche quando esiste un legittimo interesse a mantenere la riservatezza nonché una legittima aspettativa circa la tutela di tale riservatezza”, aventi “un valore commerciale, sia esso effettivo o potenziale”.(Altalex, 16 marzo 2026)