A.1 Aree idonee in Emilia-Romagna: ITALIA SOLARE segnala criticità in un approccio troppo restrittivo che potrebbe ostacolare il fotovoltaico.
Monza, 30 marzo 2026 – ITALIA SOLARE ha trasmesso le proprie osservazioni sul progetto di legge regionale n. 2235 dell’Emilia-Romagna, riguardante la definizione delle aree idonee per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili, mettendo in luce diverse problematiche rilevanti nell’impostazione generale del testo.
L’Associazione manifesta preoccupazione per un orientamento giudicato eccessivamente restrittivo, ritenuto poco coerente con gli obiettivi di accelerazione della transizione energetica e con la necessità di ridurre i costi dell’energia per cittadini e imprese.
Secondo ITALIA SOLARE, emerge una contraddizione tra il sostegno dichiarato alle energie rinnovabili e i limiti imposti a livello territoriale, che rischiano di ostacolare concretamente lo sviluppo del fotovoltaico in una regione chiave per l’economia italiana.
Nel documento si richiama anche l’attuale contesto energetico, evidenziando come il fotovoltaico rappresenti oggi la soluzione più economica per la produzione di energia elettrica e, insieme ai sistemi di accumulo, uno strumento fondamentale per diminuire la dipendenza dalle fonti fossili.
Tra i punti critici principali viene segnalata la scarsa valorizzazione delle aree industriali e delle zone adiacenti, che la normativa nazionale individua invece come prioritarie per l’installazione degli impianti, anche in funzione dell’autoconsumo e del rafforzamento della competitività del tessuto produttivo.
ITALIA SOLARE sottolinea inoltre un approccio particolarmente limitante nei confronti degli impianti a terra e dell’agrivoltaico. In particolare, vengono contestati i vincoli stringenti sull’uso delle superfici agricole, ritenuti non in linea con la normativa nazionale e potenzialmente in grado di bloccare lo sviluppo dei progetti, senza considerare le specificità dei singoli contesti.
Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il seguente link:
Aree idonee in Emilia-Romagna: ITALIA SOLARE esprime preoccupazione per un approccio restrittivo che rischia di frenare il fotovoltaico
(da Italia Solare Web Comunicati stampa, 30 marzo 2026).
A.2 Il mercato elettrico post Consiglio Europeo
Il Consiglio Europeo del 19 marzo ha posto al centro del dibattito il tema dei costi dell’energia elettrica, riflettendo le crescenti preoccupazioni degli Stati membri, tra cui l’Italia, per l’impatto sui sistemi industriali. In tale contesto, la Commissione ha aperto alla revisione del sistema ETS quale possibile strumento di contenimento dei prezzi energetici. Tuttavia, le conclusioni del vertice appaiono in parte contraddittorie e prive di una visione strutturale, soprattutto rispetto al nodo della dipendenza energetica europea.
Nonostante l’incremento della capacità da fonti rinnovabili, il ricorso al gas naturale per la produzione elettrica è aumentato significativamente, anche a causa della riduzione del carbone e del nucleare in alcuni Paesi. In Italia, in particolare, il gas continua a incidere in modo determinante sulla formazione del prezzo dell’energia, esponendo il sistema alla volatilità dei mercati internazionali, aggravata dalla crescente dipendenza dal GNL.
Le proposte di intervento, quali la sterilizzazione dei costi ETS o misure nazionali di contenimento dei prezzi, rischiano di produrre effetti distorsivi, incentivando il consumo di gas e accentuando le disuguaglianze tra Stati membri, anche in ragione delle diverse capacità fiscali. Inoltre, tali interventi potrebbero compromettere l’integrazione del mercato elettrico europeo.
Le ulteriori misure prospettate, come la riduzione degli oneri di rete o la fiscalizzazione di componenti tariffarie, risultano di difficile attuazione e condizionate dalla disponibilità di risorse pubbliche. In questo quadro, appare significativa l’assenza di un riferimento concreto alla sicurezza degli approvvigionamenti di gas.
Nel complesso, il Consiglio sembra aver adottato soluzioni di breve periodo, non idonee a risolvere le criticità strutturali del sistema energetico europeo né a garantire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione.
(SQ, 27 marzo 2026)
A.3 Gse: regole per le Facility CER
Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha definito le nuove regole operative relative alle Facility per le comunità energetiche rinnovabili (CER), l’agrivoltaico e il biometano, previste dal decreto PNRR n. 19/2026. Il provvedimento è attualmente all’esame della Commissione Bilancio della Camera, che in questi giorni sta votando gli emendamenti considerati prioritari.
I tre documenti, anticipati dal GSE a inizio febbraio e datati 27 marzo, sono stati pubblicati il 30 marzo. La base normativa è rappresentata dall’articolo 27 del decreto, che stabilisce, tra le altre cose, il subentro del GSE al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nei rapporti già in essere con i soggetti beneficiari dei contributi PNRR per CER, agrivoltaico e biometano.
Secondo quanto comunicato dal GSE, le nuove regole disciplinano i rapporti con i beneficiari dei contributi, senza modificare i provvedimenti di concessione già adottati né le graduatorie già approvate. Gli accordi di concessione dovranno essere firmati entro il 30 giugno, mentre i beneficiari avranno 24 mesi dalla comunicazione per mettere in esercizio gli impianti. Per le CER e i gruppi di autoconsumatori, il termine ultimo è fissato al 31 dicembre 2027.
Queste scadenze si applicano sia ai contributi in conto capitale sia agli incentivi in conto esercizio previsti dai decreti attuativi dell’articolo 14 del D.Lgs. 199/2021, che restano validi per le parti compatibili con il nuovo quadro normativo.
Le regole operative pubblicate aggiornano e integrano quelle già esistenti relative alle misure PNRR: quelle per le CER introdotte a luglio scorso, quelle per l’agrivoltaico del maggio 2024 e le disposizioni sul biometano del decreto ministeriale 2022, che continuano ad applicarsi per gli aspetti non modificati dal nuovo decreto PNRR.
(da QE, martedì 31 marzo 2026)
A.4 Incentivi e ritiro dell’energia: sospensione delle erogazioni per gli impianti di produzione inadempienti agli obblighi normativi di comunicazione, controllo e teledistacco.
Il GSE ha iniziato a sospendere i pagamenti destinati agli impianti che non rispettano gli obblighi normativi relativi a comunicazione, controllo e teledistacco, in base a quanto stabilito dalle delibere ARERA 340/2025/ E/EEL e 23/2026/E/EEL e dal comunicato del 13 febbraio 2026.
Tale sospensione interessa sia gli incentivi economici sia i meccanismi di ritiro dell’energia ed è applicata sulla base delle segnalazioni inviate al GSE dalle imprese distributrici competenti.
I pagamenti verranno riattivati solo dopo che l’impresa distributrice avrà comunicato l’avvenuto adeguamento dell’impianto alle prescrizioni previste.
(GSE, 2 aprile 2026)
A.5 Extraprofitti Fer, ancora un no del Tar sulle sospensive.
È stata respinta l’istanza urgente presentata da una società agricola contro le compensazioni in tariffa effettuate dal GSE.
Il TAR Lombardia continua a respingere le istanze di sospensiva urgente avanzate dalle società, soprattutto quelle agricole, in relazione alle richieste di pagamento del GSE nell’ambito della complessa vicenda degli Extraprofitti.
(Quotidiano Energia, 30 marzo 2026)
B. Varie
*sport
B.1 L’abolizione del vincolo sportivo: profili ricostruttivi e implicazioni sistematiche
L’eliminazione del vincolo sportivo nel settore dilettantistico, efficace dal 1° luglio 2025, rappresenta un passaggio fondamentale nell’evoluzione del diritto sportivo, frutto di un percorso normativo articolato culminato nelle modifiche al d.lgs. n. 36/2021. La riforma si inserisce in una logica di bilanciamento tra la libertà contrattuale dell’atleta e la tutela delle società sportive, soprattutto sotto il profilo degli investimenti formativi.
Tradizionalmente, il vincolo sportivo limitava la possibilità per l’atleta di trasferirsi liberamente, subordinandola al consenso della società o al pagamento di un corrispettivo. Tale istituto, pur giustificato da esigenze di stabilità e solidarietà del sistema sportivo, ha progressivamente mostrato profili di incompatibilità con i principi generali dell’ordinamento, in particolare con la tutela della persona.
La riforma supera tale modello nel dilettantismo, introducendo in sua vece il premio di formazione tecnica, volto a compensare le società per l’attività formativa svolta. Tale meccanismo prevede una distribuzione del corrispettivo tra tutte le società coinvolte nella crescita dell’atleta, pur lasciando alle federazioni un ruolo attuativo rilevante.
Permangono tuttavia criticità applicative, legate soprattutto alla determinazione e ripartizione del premio e alla disomogeneità degli interventi regolamentari federali, con possibili margini di contenzioso.
Nel complesso, la riforma segna il passaggio a un sistema più coerente con i principi del diritto privato, aprendo una nuova fase interpretativa volta a definire l’equilibrio tra autonomia dell’atleta e sostenibilità del sistema sportivo.
(Iusletter, 23 marzo 2026)
* Contratti
B.2 Clausola risolutiva espressa e limiti al sindacato giudiziale: la Cassazione esclude la valutazione della gravità dell’inadempimento e delimita il controllo di buona fede
L’ordinanza della Corte di cassazione, Sez. III, n. 31763/2025 affronta il tema dei limiti al sindacato giudiziale sulla clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., nonché il rapporto tra esercizio del diritto potestativo e principio di buona fede. La controversia origina dalla risoluzione di un contratto di concessione da parte di Ford Italia per inadempimento della concessionaria, successivamente fallita, che contestava l’abusività del recesso.
La Corte d’Appello di Roma aveva ritenuto illegittima la risoluzione, giudicando non grave l’inadempimento e ravvisando una violazione della buona fede. La Cassazione, accogliendo il ricorso della società, censura tale impostazione, ribadendo il principio secondo cui, in presenza di clausola risolutiva espressa, la valutazione della gravità dell’inadempimento è rimessa all’autonomia delle parti e non è sindacabile dal giudice.
Il controllo giudiziale resta invece ammissibile con riferimento all’effettiva sussistenza dell’inadempimento e al corretto esercizio del diritto, nei limiti del divieto di abuso, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c. In tale prospettiva, la Corte chiarisce che il sindacato di buona fede non può tradursi in una rivalutazione della gravità dell’inadempimento già tipizzata contrattualmente.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha erroneamente sovrapposto i due piani, sindacando la gravità dell’inadempimento e fondando su tale valutazione il giudizio di abusività. Inoltre, è stata rilevata l’omessa considerazione di un fatto decisivo, ossia la risposta della società alla richiesta di rateizzazione del debito, ritenuta invece inesistente dai giudici di merito.
L’ordinanza conferma dunque la funzione della clausola risolutiva espressa quale strumento di predeterminazione convenzionale della gravità dell’inadempimento, limitando il sindacato giudiziale ai profili di effettività dell’inadempimento e correttezza dell’esercizio del diritto. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
(Cassazione civile, ordinanza n. 31763/2025)