A.1 Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione.
Dopo essere stata approvata dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, è entrata in vigore in data 21.04.2026 la legge 20 aprile 2026, n. 50 che converte in legge, con modificazioni il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di politiche di coesione.
(Gazzetta Ufficiale)
A.2 DL Bollette, la legge in Gazzetta Ufficiale.
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile la legge n. 49/2026, che converte il DL Bollette n. 21/2026. Il provvedimento è entrato in vigore il giorno successivo, il 19 aprile.
La norma introduce diversi interventi per contenere l’aumento dei costi dell’energia. Tra questi, un contributo straordinario di 115 euro destinato ai beneficiari del bonus sociale, la possibilità per i fornitori di energia elettrica di riconoscere, su base volontaria, un sostegno ai clienti domestici per il 2026 e il 2027, e l’estensione del bonus sociale anche agli utenti del teleriscaldamento. Sono inoltre previste misure per contrastare il telemarketing aggressivo e obblighi più stringenti di trasparenza per gli operatori dei settori elettrico, gas e telecomunicazioni.
Il provvedimento include anche interventi per ridurre la componente Asos delle bollette elettriche e per sostenere le utenze non domestiche. In questo ambito rientrano disposizioni sul cosiddetto “spalma-incentivi” fotovoltaico volontario, interventi sull’Irap per le imprese energetiche, misure per favorire i contratti Ppa e per abbassare gli oneri generali di sistema legati alle bioenergie, oltre all’aggiornamento del meccanismo dei prezzi minimi garantiti (Pmg).
Una novità rilevante introdotta durante l’iter parlamentare è contenuta nell’articolo 5-bis, che posticipa al 31 dicembre 2038 la chiusura delle centrali a carbone attualmente operative per la produzione di energia elettrica.
All’articolo 6 si trova invece la misura relativa alla cosiddetta “sterilizzazione” dell’Ets dal prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica, subordinata però all’approvazione dell’Unione europea. In sostanza, si tratta di una riduzione del costo del gas impiegato per la produzione termoelettrica, calcolata prendendo come riferimento il costo Ets di un impianto a ciclo combinato efficiente. Secondo il direttore generale del Mase, questa misura potrebbe ottenere il via libera europeo, anche se sono possibili modifiche tecniche durante il confronto con Bruxelles, soprattutto per separare formalmente lo sconto dal sistema Ets e per definirne la durata.
Gli articoli successivi introducono ulteriori interventi: soluzioni per il problema della saturazione virtuale della rete elettrica (art. 7), una procedura unica per autorizzare i progetti di data center (art. 8), misure relative alla vendita del gas stoccato da Gse e Snam e la creazione di un servizio di liquidità, regolato da Arera e finanziato fino a 200 milioni di euro, con l’obiettivo di contenere i prezzi all’ingrosso del gas naturale in Italia (artt. 9 e 10).
Infine, la legge prevede interventi sul meccanismo della “gas release” per incentivare l’autoconsumo di biometano nelle industrie più difficili da decarbonizzare, introduce una disciplina transitoria per l’accesso alle infrastrutture di cattura e stoccaggio della CO₂ (Ccus), modifica gli obblighi relativi alle colonnine di ricarica private e contiene disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale per progetti complessi legati alla ricerca o estrazione di idrocarburi.
(QE, 20 aprile 2026)
A.3 Data center, convertito in legge il Decreto Bollette: luci e ombre del nuovo procedimento unico.
Il Decreto Bollette ai sensi dell’articolo 8 prevede una misura attesa da anni nel settore dei data center, ossia l’istituzione di un procedimento unico autorizzativo che mira a risolvere l’intreccio tra una pluralità di autorizzazioni non coordinate e reciprocamente pregiudiziali che hanno frenato la realizzazione di investimenti per decine di miliardi di euro nel comparto.
L’intervento si inserisce in un contesto caratterizzato da una crescente attenzione verso il settore, anche alla luce del ruolo sempre più rilevante che i data center hanno assunto come infrastrutture abilitanti dell’economia digitale.
Il nuovo procedimento prevede che l’autorizzazione unica sia rilasciata dalla stessa autorità competente per il rilascio dell’AIA, ossia il Ministero dell’Ambiente per gli impianti di maggiore potenza e le Regioni per quelli di dimensione più contenuta. Tale funzione non può essere delegata a enti di livello sub-provinciale. Il proponente deve allegare all’istanza la documentazione relativa a tutti gli atti di assenso, ai quali con la legge di conversione è stata aggiunta anche la verifica di conformità urbanistica ai piani comunali. Il procedimento si svolge in conferenza di servizi asincrona ai sensi della legge 241/1990. Il termine massimo è fissato in dieci mesi dalla verifica della completezza documentale, prorogabili di tre mesi per circostanze eccezionali.
L’introduzione di un procedimento unico, scandito da termini certi e concluso mediante conferenza di servizi, risponde all’esigenza di rendere più lineare il quadro amministrativo.
Nodi irrisolti
Ciò delineato, è auspicabile che i decreti legislativi attuativi chiariscano l’ambito soggettivo di applicabilità del procedimento unico, specifichino l’autorità competente per le diverse soglie di potenza, introducano termini perentori per la conclusione delle fasi intermedie del procedimento, elenchino i provvedimenti sostitutivi dell’autorizzazione unica in modo tassativo ed escludano dal computo della SL i volumi tecnici destinati a infrastrutture informatiche.
(&GOP, 24 aprile 2024)
A.4 In Parlamento. L’agenda energia
Nel corso della settimana parlamentare l’attenzione delle Camere si concentra sui principali dossier in materia energetica, fiscale e infrastrutturale. Al Senato è previsto l’approdo in Aula del decreto-legge Carburanti, mentre in Commissione Finanze prosegue l’esame del decreto Carburanti bis e del decreto Fiscale. Entrambi i rami del Parlamento esaminano inoltre il decreto legislativo di attuazione della direttiva europea sui mercati del gas e dell’idrogeno. Alla Camera prosegue l’iter del decreto-legge Infrastrutture e del disegno di legge sulla valorizzazione della risorsa mare. Sono altresì programmate audizioni istituzionali sul contratto di programma Mimit-Poste 2026-2031, con la partecipazione del Ministro competente e dei vertici aziendali. Ulteriori lavori riguardano il riordino del sistema degli incentivi e diverse iniziative connesse alla competitività industriale nazionale. In Senato, la Commissione Politiche UE affronta numerosi atti europei, tra cui infrastrutture energetiche transeuropee, cybersicurezza e fondo europeo per la competitività. Le Commissioni competenti esaminano anche provvedimenti su CCS, idrogeno ed emissioni di metano. Restano inoltre all’ordine del giorno questioni relative alle crisi industriali complesse e alla riduzione dello spreco alimentare.
B. Varie
*Sport
B.1 Safeguarding, anche inerzia e negligenza possono portare all’illecito
Con la decisione n. 164/2026, il Tribunale Federale Nazionale FIGC ha chiarito che, nel sistema di safeguarding sportivo, la responsabilità disciplinare può derivare non solo da condotte abusive, ma anche da omissioni organizzative. La vicenda nasce da una segnalazione relativa al comportamento energico di un allenatore nei confronti di minori durante una gara. All’esito dell’istruttoria, il Collegio ha escluso la rilevanza disciplinare della condotta tecnica, rilevando l’assenza di offese, minacce, umiliazioni o concreta lesione dell’integrità psico-fisica dei giovani atleti. È stato ribadito che il linguaggio severo o i toni accesi, di per sé, non integrano illecito disciplinare senza effettiva offensività. Diversamente, è stata accertata la responsabilità degli organi societari per il tardivo adempimento agli obblighi previsti dal Regolamento FIGC. In particolare, risultavano oltre termine la nomina del responsabile safeguarding, l’adozione del modello organizzativo e del codice di condotta. Il Tribunale ha precisato che la successiva regolarizzazione non elimina l’illecito già perfezionatosi. Rilevante anche la mancata collaborazione del responsabile safeguarding con gli organi federali, mediante omissione documentale e assenza alle convocazioni. Ne consegue che tale figura riveste una concreta posizione di garanzia e non meramente formale.
(ItaliaOggi, 18 aprile 2026)
* Civile – Danni da cose in custodia
B.2 Se mancano i guard-rail, è responsabile il proprietario della strada
Con l’ordinanza n. 9580 del 15 aprile 2026, la Cassazione civile ha ribadito la responsabilità del proprietario della strada in caso di omissione delle necessarie misure di sicurezza, come l’installazione dei guard-rail.
La vicenda nasce da un incidente stradale in cui un’automobilista, uscita di carreggiata, precipitava in un fosso laterale a causa dell’assenza di barriere di contenimento.
In primo e secondo grado la domanda risarcitoria era stata rigettata, ritenendo esclusiva la responsabilità della conducente e non provato il nesso causale tra la strada e il sinistro. La Suprema Corte ha invece accolto il ricorso, precisando che il proprietario della strada, ai sensi dell’art. 14 Codice della Strada, deve verificare concretamente se un tratto presenti rischi per l’incolumità degli utenti.
La responsabilità può derivare sia dalla violazione di norme specifiche, sia dall’inosservanza delle regole generali di prudenza e diligenza.
Non rileva, inoltre, il richiamo al concetto di “insidia”, ormai superato dalla più recente giurisprudenza.
Secondo la Cassazione, i giudici di merito avrebbero dovuto valutare se, date le caratteristiche del tratto stradale, fosse necessaria una barriera protettiva.
La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio. La decisione conferma che la sicurezza stradale impone agli enti proprietari un obbligo attivo di prevenzione e manutenzione, non limitato al rispetto formale delle prescrizioni tecniche.
(QG, 21 aprile 2026)