Settimana 19/2026 Rassegna Stampa

A. Energy Law

A.1 Bonus straordinario, Arera recepisce modifiche al DL Bollette. 

L’ARERA è intervenuta per recepire le modifiche introdotte durante la conversione in legge del Decreto Bollette, riguardanti il bonus straordinario di 115 euro destinato ai clienti elettrici già beneficiari del bonus sociale. 

Con la delibera 148/2026, l’Autorità ha stabilito una dicitura unica e standard che deve comparire in bolletta. In particolare, la voce “contributo straordinario di cui al Decreto Bollette” dovrà essere inserita: nello “Scontrino dell’energia” da parte del venditore e nel riquadro riepilogativo degli importi fatturati per i clienti serviti in maggior tutela.  

Questa indicazione dovrà essere applicata solo per il futuro, cioè nelle bollette emesse a partire dalla pubblicazione della delibera. 

Nel frattempo, ARERA ha fornito anche chiarimenti sui casi di esclusione dall’Elenco dei venditori di gas. Tra i requisiti previsti dal regolamento (articolo 5, comma 2), rientra l’assenza di mancati pagamenti relativi ai servizi di default trasporto o di distribuzione. Inoltre, non devono essersi verificati più di due accessi ai servizi di ultima istanza nell’arco di 12 o 24 mesi. 

Ai fini delle segnalazioni che il Gestore del SII deve effettuare (in base alla delibera 576/2025), l’Autorità precisa che per “attivazione dei servizi di ultima istanza” si intende il verificarsi delle condizioni che fanno partire la procedura, non necessariamente il suo completamento. 

Le situazioni rilevanti (articolo 5, comma 2, lettere b-d) sono tre: 

  • risoluzione del contratto da parte dell’impresa maggiore di trasporto per mancato pagamento del servizio di default trasporto;  
  • ulteriore risoluzione, sempre per inadempimento, dopo 12 mesi dalla scadenza della prima fattura non pagata relativa allo stesso servizio;  
  • risoluzione del contratto da parte dell’impresa di distribuzione per mancato pagamento del servizio di distribuzione.  

In presenza di una o più di queste condizioni, il Gestore del SII segnalerà la situazione di irregolarità alle imprese di vendita e agli utenti interessati, oltre che al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e alla stessa Autorità. 

(QE, 30 aprile 2026) 

A.2 In Parlamento. L’agenda energia. 

Il decreto Infrastrutture è ormai vicino all’approvazione definitiva alla Camera, dove è atteso il voto di fiducia dopo il via libera già ottenuto al Senato. Il provvedimento contiene, tra le principali misure, la proroga del rigassificatore di Piombino e alcune semplificazioni per i gasdotti provenienti dall’estero. Sempre a Montecitorio si avvia alla conclusione anche l’iter del decreto Carburanti, mentre l’aula sarà impegnata anche su una mozione relativa al rilancio delle aree interne e nelle consuete attività di sindacato ispettivo, come interrogazioni e question time. 

Parallelamente, le commissioni della Camera portano avanti numerosi dossier. Proseguono le audizioni sulla riforma elettorale e prende avvio l’esame delle intese con alcune Regioni per il riconoscimento di ulteriori forme di autonomia. Sul fronte economico e industriale continua l’analisi del decreto legislativo sulla revisione degli incentivi alle imprese, accompagnata da audizioni di rappresentanti istituzionali, sociali e produttivi. Restano inoltre al centro dell’attenzione i temi energetici, con l’esame del pacchetto europeo sul gas e con approfondimenti su competitività del sistema Paese e impatto dell’ora legale permanente. Le commissioni si occupano anche di crisi aziendali e di alcune nomine per enti parco nazionali, oltre alla valutazione di proposte di riforma in materia di amministrazioni straordinarie e vigilanza sugli enti cooperativi. 

Al Senato, la settimana è dedicata prevalentemente ai lavori in commissione. In primo piano vi sono il decreto Fiscale, su cui sono stati presentati numerosi emendamenti, e il decreto Carburanti bis, destinato a confluire nello stesso provvedimento. Le commissioni esaminano inoltre il decreto legislativo sul federalismo fiscale regionale e quello sulla revisione degli incentivi. Grande attenzione è rivolta anche agli atti europei, che spaziano dalla cybersicurezza alle politiche industriali, fino alle misure per accelerare la decarbonizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture energetiche. 

Sempre a Palazzo Madama prende avvio l’esame del disegno di legge delega in materia di cattura della CO₂, idrogeno ed emissioni di metano, mentre proseguono le attività di approfondimento su aree di crisi industriale complessa. Non mancano, infine, audizioni e indagini su temi trasversali, come la gestione dei rifiuti, le infiltrazioni criminali negli appalti pubblici e le questioni legate alla sicurezza nazionale. 

(QE, 4 maggio 2026) 

A.3 Pnrr, gli orientamenti della Ue per prepararsi alla chiusura dei Piani 

Con una comunicazione pubblicata il 4 maggio 2026, la Commissione europea ha fornito agli Stati membri indicazioni operative per gestire la fase conclusiva dei PNRR e prepararsi alla chiusura dei Piani. 

Il documento riguarda sia le attività da completare entro il 2026 sia gli obblighi successivi, tra cui monitoraggio, controllo, audit e comunicazioni, che continueranno anche oltre la scadenza formale. 

Particolare attenzione è dedicata alle modifiche dei Piani: gli Stati potranno richiederle solo entro il 31 maggio 2026, termine oltre il quale non è garantita la possibilità di completare l’iter di approvazione nei tempi utili. Inoltre, milestone e target dovranno essere raggiunti entro il 31 agosto, limite che condiziona anche eventuali revisioni. 

La Commissione invita gli Stati a pianificare con anticipo, presentando tempestivamente documentazione completa per evitare ritardi nei pagamenti finali, previsti entro la fine dell’anno. 

Vengono infine chiariti i profili relativi a possibili sospensioni dei pagamenti e agli obblighi informativi residui, inclusa la rendicontazione dei principali beneficiari dei finanziamenti. 

(QE, 4 maggio 2026) 


B. Varie

*Sport  

B.1 SSD: non basta l’iscrizione CONI per l’agevolazione per i collaboratori 

Con la pronuncia n. 7217/2026, la Cassazione chiarisce un principio rilevante in materia di fiscalità sportiva: l’iscrizione al CONI e il formale riconoscimento come società sportiva dilettantistica non sono sufficienti, di per sé, per accedere al regime agevolato sui compensi ai collaboratori. 

Nel caso esaminato, l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione i compensi erogati da una SSD, ritenendo che l’attività svolta avesse natura commerciale, assimilabile a quella di una palestra. I giudici di merito avevano confermato tale impostazione, evidenziando elementi quali l’organizzazione continuativa delle attività di fitness, la promozione commerciale e la presenza di servizi rivolti alla clientela. 

La Cassazione ha rigettato il ricorso della società, ribadendo che le agevolazioni previste dagli artt. 67 e 69 TUIR si applicano solo quando i compensi sono corrisposti nell’ambito di un’effettiva attività sportiva dilettantistica, e non commerciale. 

Ne consegue che anche la soglia di esenzione fino a 7.500 euro non opera in assenza di tale requisito sostanziale, così come non rilevano eventuali qualificazioni formali o iscrizioni nei registri sportivi. 

La decisione conferma quindi un orientamento consolidato: ciò che conta è la natura concreta dell’attività svolta, non la sola qualificazione formale dell’ente. 

(Fisco e Tasse, 30 aprile 2026) 

*  Responsabilità civile

B.2  Se l’occupazione è sine titulo, il danno non è in re ipsa 

Con l’ordinanza n. 10549/2026, la Cassazione civile ribadisce che, in caso di occupazione abusiva di un immobile, il danno non può ritenersi “in re ipsa”, ma deve essere allegato e provato dal proprietario. 

In particolare, il danneggiato è tenuto a dimostrare, quanto al danno emergente, la concreta perdita della possibilità di godere del bene e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito, ad esempio la perdita di occasioni di vendita o locazione a condizioni più vantaggiose. 

Tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni o facendo ricorso a nozioni di comune esperienza, ma diventa imprescindibile soprattutto in presenza di una contestazione specifica da parte del convenuto. 

Nel caso di specie, pur essendo accertata l’occupazione sine titulo, la domanda risarcitoria è stata rigettata per carenza di allegazione e prova del danno, essendosi gli attori limitati a invocarne l’esistenza in via automatica. 

La Corte conferma così l’orientamento secondo cui l’onere probatorio grava sul proprietario e richiede l’indicazione, almeno generica, del pregiudizio subito, escludendo ogni automatismo risarcitorio. 

(QG, 30 aprile 2026)