A.1 Fotovoltaico in area agricola e aree idonee: il TAR Toscana rafforza il primato della disciplina statale
Con la sentenza n. 991/2026, pubblicata il 25 maggio 2026, il TAR Toscana (Sez. II) affronta un tema di crescente rilevanza nel contenzioso amministrativo in materia energetica: il rapporto tra pianificazione urbanistica comunale e disciplina statale sulle aree idonee agli impianti da fonti rinnovabili.
La controversia origina dal diniego opposto dal Comune di Manciano alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) presentata dalla società AMS 39.0 S.r.l. per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra da circa 4,5 MW in area agricola. Secondo il Comune, il progetto risultava incompatibile con il Piano Operativo Comunale, che ammetteva impianti fotovoltaici solo in specifiche aree produttive o in connessione con attività agricole.
Il punto decisivo della controversia riguarda l’interpretazione dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter), del d.lgs. 199/2021, che considera “idonee” – ai fini dell’installazione di impianti fotovoltaici – le aree agricole situate entro 500 metri da impianti industriali o stabilimenti. La società ricorrente sosteneva che il terreno interessato rientrasse in tale categoria mentre il Comune negava tale qualificazione.
Il TAR accoglie integralmente la tesi della società ricorrente, adottando una interpretazione ampia e funzionale della nozione di “impianto industriale”. Secondo i giudici amministrativi, la cabina primaria costituisce un’infrastruttura tecnologica stabile, essenziale nel ciclo industriale dell’energia elettrica e caratterizzata da attività continuative di trasformazione, regolazione e distribuzione dell’energia. La sentenza sottolinea come la trasformazione dell’energia elettrica integri a pieno titolo un’attività industriale, anche in assenza di produzione materiale o emissioni, richiamando l’evoluzione giurisprudenziale favorevole a una lettura estensiva del concetto di stabilimento ai sensi dell’art. 268 del d.lgs. 152/2006.
Uno dei passaggi più rilevanti della decisione riguarda il rapporto gerarchico tra disciplina statale energetica e pianificazione urbanistica locale. Il TAR afferma con chiarezza che l’individuazione ex lege delle aree idonee prevale sulle limitazioni introdotte dagli strumenti urbanistici comunali. I Comuni, pertanto, non possono utilizzare le previsioni del piano urbanistico per introdurre divieti generalizzati o ostacoli ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa statale. La sentenza precisa, tuttavia, che le norme urbanistiche comunali non sono illegittime in sé: ciò che viene censurato è l’uso distorto che ne è stato fatto nel caso concreto, ossia la loro applicazione come fonte di un divieto assoluto in contrasto con la qualificazione legislativa dell’area come idonea.
Il TAR affronta anche il tema della Procedura Abilitativa Semplificata introdotta dal d.lgs. 190/2024. Il Comune aveva sostenuto che la PAS non fosse utilizzabile per impianti fotovoltaici a terra in area agricola. Anche su questo punto la decisione è netta: gli impianti fotovoltaici inferiori a 10 MW localizzati in aree idonee rientrano pienamente tra gli interventi assentibili mediante PAS ai sensi dell’Allegato B del d.lgs. 190/2024. L’Amministrazione comunale viene inoltre censurata per carenza istruttoria e difetto di motivazione, avendo fondato il diniego su argomentazioni generiche e senza un effettivo confronto con le osservazioni presentate dalla società nel corso del procedimento.
La pronuncia si inserisce nel più ampio orientamento giurisprudenziale volto a favorire la diffusione degli impianti da fonti rinnovabili e ad evitare che la pianificazione urbanistica locale possa comprimere gli obiettivi nazionali ed europei di transizione energetica. Di particolare interesse è il riconoscimento delle cabine primarie AT/MT quali “impianti industriali” ai fini della cosiddetta “solar belt”.
Il TAR Toscana ha accolto il ricorso della società, annullando il diniego del Comune di Manciano relativo alla PAS per l’impianto fotovoltaico. Restano ferme le disposizioni urbanistiche comunali in sé considerate, ma viene dichiarata illegittima la loro applicazione in contrasto con la disciplina statale sulle aree idonee e con il regime semplificato previsto per gli impianti FER.
(TAR Toscana, sentenza n. 991/2026)
A.2 Aree idonee Fer Lombardia, la legge in vigore da giugno
La Regione Lombardia ha approvato la legge regionale n. 10/2026, pubblicata sul Bollettino Ufficiale il 25 maggio, che disciplina l’individuazione delle aree adatte a ospitare impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (Fer). La norma entrerà in vigore il 9 giugno, cioè dopo i 15 giorni previsti dalla pubblicazione ufficiale.
La legge punta a favorire l’installazione degli impianti soprattutto in spazi già edificati o compromessi dal punto di vista urbanistico e territoriale, evitando per quanto possibile il consumo di nuovo suolo agricolo. Tra le aree considerate prioritarie rientrano tetti di edifici, parcheggi, zone industriali e artigianali, siti produttivi, aree dismesse non residenziali, cave esaurite e discariche chiuse o non più utilizzate.
Il provvedimento richiama inoltre il target assegnato alla Lombardia nell’ambito del cosiddetto “burden sharing”, cioè l’obiettivo di nuova potenza da fonti rinnovabili da raggiungere entro il 2030, fissato in 8,7 GW.
La Giunta regionale dovrà realizzare una mappatura delle aree idonee e dei terreni agricoli occupati da impianti Fer, rispettando alcuni limiti massimi di utilizzo della superficie agricola utilizzata (Sau).
Sono previste però deroghe per particolari tipologie di impianti per quanto riguarda i Comuni nel caso di impianti destinati all’autoconsumo industriale, ai servizi pubblici o alle Comunità energetiche rinnovabili (Cer), nel caso di impianti dedicati ad alimentare imprese energivore, per gli impianti geotermici e, ancora sul fronte dell’agrivoltaico.
Il testo disciplina anche gli effetti dei vincoli presenti nelle aree idonee, chiarisce le procedure autorizzative e definisce le misure di compensazione territoriale legate alla realizzazione degli impianti.
(QE, 25 maggio 2026)
A.3 DL Fiscale, la legge in Gazzetta Ufficiale.
La legge n. 88/2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 22 maggio ed entrata in vigore il 23 maggio, converte il DL Fiscale 38/2026 e incorpora anche il secondo decreto Carburanti.
Il provvedimento prevede nuovi fondi per le imprese rimaste escluse dagli incentivi di Transizione 5.0 e stanzia circa 200 milioni di euro tra il 2026 e il 2028 per impianti da fonti rinnovabili destinati all’autoconsumo, inclusi sistemi di accumulo e certificazioni ambientali.
La norma conferma inoltre misure già introdotte dal DL Carburanti bis 42/2026, tra cui la proroga dello sconto sulle accise dei carburanti, controlli sui prezzi di benzina e gasolio, crediti d’imposta per le imprese agricole e il rafforzamento del Fondo 394 per sostenere l’internazionalizzazione delle aziende.
Sono previste anche misure per il settore marittimo: gli interventi di decarbonizzazione delle navi dovranno essere realizzati in cantieri dell’Unione europea e vengono stanziate risorse per il porto di Piombino.
Infine, la legge elimina il vincolo “Made in EU” previsto per l’iperammortamento, consentendo gli incentivi anche per beni prodotti fuori dall’Unione europea.
B. Varie
*Sport
B.1 Collegio di Garanzia CONI: inammissibile il ricorso con procura rilasciata prima della decisione impugnata
Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, con decisione n. 20/2026, ha ribadito un rilevante principio processuale in tema di procura speciale per il ricorso dinanzi al Collegio.
La controversia riguardava un’istruttrice FISE sanzionata con un’ulteriore sospensione di un anno e sei mesi per aver svolto attività ritenuta incompatibile con una precedente sospensione disciplinare, accompagnando e assistendo alcuni allievi durante una competizione ippica.
La decisione assume particolare rilievo sotto il profilo processuale: il Collegio ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso poiché fondato su una procura conferita in data antecedente alla pubblicazione della decisione impugnata. Richiamando la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, il Collegio ha precisato che la procura può considerarsi “speciale”, ai sensi dell’art. 365 c.p.c. e dell’art. 58 del Codice della Giustizia Sportiva CONI, solo se rilasciata successivamente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e anteriormente alla notificazione del ricorso.
Non è quindi sufficiente una procura preventiva e generica che attribuisca al difensore il potere di proporre future impugnazioni: il requisito della specialità richiede che il conferimento avvenga dopo che la parte abbia potuto conoscere e valutare concretamente la decisione da contestare.
Nel merito, il Collegio ha comunque ritenuto infondate le censure della ricorrente, chiarendo che, nell’ambito FISE, la sospensione della qualifica di istruttore non si limita al divieto di accesso agli spazi tecnici di gara, ma comporta l’inibizione a qualsiasi attività riconducibile o funzionale al ruolo di istruttore.
La decisione conferma inoltre che la determinazione della sanzione disciplinare rientra nella discrezionalità degli organi di giustizia sportiva di merito ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità o palese sproporzione.
(Collegio Garanzia Sport CONI, Sez. IV, 11 maggio 2026 n. 20)
* Condominio
B.2 L’invio all’e-mail non vale come prova di recapito del verbale assembleare
Con l’ordinanza n. 15567 del 21 maggio 2026, la Cassazione ha chiarito che la semplice e-mail ordinaria non è sufficiente a provare la corretta comunicazione delle delibere assembleari ai condomini assenti.
La vicenda riguardava una condomina che aveva impugnato alcune delibere dopo averne appreso l’esistenza soltanto a seguito della notifica di un decreto ingiuntivo per oneri condominiali. Il condominio eccepiva la decadenza dall’impugnazione sostenendo di aver trasmesso il verbale via e-mail.
La Suprema Corte ha ricordato che, ai fini del decorso del termine previsto dall’art. 1137 c.c., è necessario che il condomino abbia acquisito una conoscenza effettiva e completa del contenuto della delibera. Tuttavia, tale conoscenza può presumersi soltanto quando la comunicazione avvenga con modalità idonee a garantire certezza legale della ricezione.
Secondo la Cassazione, solo la PEC assicura una presunzione di conoscenza analoga a quella prevista dall’art. 1335 c.c., grazie alla ricevuta di avvenuta consegna. La posta elettronica ordinaria, invece, non offre garanzie equivalenti e non consente di dimostrare con certezza l’avvenuto recapito al destinatario.
Nel caso concreto, non essendo provato che l’e-mail fosse effettivamente riferibile alla condomina né che il verbale fosse giunto al suo indirizzo, la Corte ha escluso che il termine per impugnare fosse decorso, cassando la sentenza di appello con rinvio.
(QG, 27 maggio 2026)