Settimana 23/2026 Rassegna Stampa

A. Energy Law

A.1 A.1 Toscana: il 8 giugno 2026 verranno esaminate in Giunta Regionale le aree idonee e il piano di accelerazione 

La Regione Toscana si prepara ad approvare, nella Giunta dell’8 giugno 2026, due provvedimenti strategici per lo sviluppo delle energie rinnovabili: la disciplina delle aree idonee e il piano delle zone di accelerazione. Quest’ultimo sarà focalizzato principalmente sulla realizzazione di impianti fotovoltaici. Le nuove disposizioni consentiranno di individuare numerosi territori destinati a ospitare impianti energetici, coinvolgendo un ampio numero di amministrazioni locali. 

Nel quadro della transizione energetica, viene confermato il sostegno alle principali tecnologie rinnovabili, tra cui geotermia, eolico onshore e offshore e fotovoltaico, purché compatibili con le esigenze ambientali e di pianificazione territoriale. 

Permangono tuttavia alcune criticità rispetto agli obiettivi nazionali di incremento della capacità rinnovabile (burden sharing), ritenuti particolarmente impegnativi in considerazione dell’elevata presenza di aree sottoposte a tutela ambientale e paesaggistica. 

Secondo i dati disponibili, la capacità installata risulta in linea con gli obiettivi intermedi previsti, mentre sono in fase di realizzazione o autorizzazione ulteriori progetti per diversi gigawatt tra impianti fotovoltaici, agrivoltaici ed eolici. 

(QE, 03 giugno 2026) 

A.2 In Parlamento. L’agenda energia.  

La settimana parlamentare del 8/12 giugno 2026 si concentra su alcuni provvedimenti di rilievo nei settori energetico, industriale ed europeo. Alla Camera è atteso il voto sul disegno di legge delega in materia di energia nucleare, rinviato la scorsa settimana, mentre al Senato prosegue l’esame del terzo decreto Carburanti, destinato ad assorbire anche il successivo intervento normativo sul tema.  

A Montecitorio continuano inoltre i lavori sulle mozioni relative alla revisione del Patto di stabilità e agli investimenti in armamenti, oltre al question time e alle interpellanze urgenti. Nelle commissioni parlamentari proseguono le audizioni sulla riforma elettorale e quelle dedicate alle dinamiche geopolitiche dell’Artico.  

La commissione Ambiente è impegnata sull’esame del decreto Piano casa e delle proposte riguardanti la gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue. La commissione Attività produttive prosegue invece le indagini conoscitive sulla competitività del sistema Italia, sull’ora legale permanente e sul settore tessile, oltre a svolgere interrogazioni rivolte al ministero delle Imprese e del Made in Italy.  

In agenda anche l’avvio dell’esame del disegno di legge di riordino della governance portuale e le audizioni sull’atto europeo Omnibus digitale. La commissione Politiche europee concentra inoltre i lavori su diversi atti dell’Unione europea in materia di reti digitali e diritto societario.  

Al Senato prosegue l’attività delle commissioni sui disegni di legge riguardanti cattura e stoccaggio della CO₂, idrogeno e metano, oltre che sul decreto Carburanti ter. In calendario anche l’esame di numerosi atti europei relativi a cybersicurezza, Fondo europeo per la competitività, infrastrutture energetiche transeuropee, intelligenza artificiale e semplificazione delle autorizzazioni.  

La commissione Bilancio esamina inoltre i provvedimenti su Gas package e federalismo fiscale regionale, mentre la commissione Industria torna sulle principali aree di crisi industriale complessa e sui disegni di legge relativi alla riduzione dello spreco alimentare.   

(QE, 3 giugno 2026) 

A.3 La Giustizia Amministrativa conferma la prevalenza della disciplina nazionale in materia di aree idonee.  

Alcune recenti sentenze della giustizia amministrativa (TAR Toscana sentenza n. 991/2026; sentenza 4994/2025 TAR Lazio – sezione II bis) stanno ridefinendo le regole sulle aree idonee per le FER, bocciando i divieti automatici degli enti locali e imponendo valutazioni caso per caso.  

La giurisprudenza ha consolidato la prevalenza della disciplina statale sulla legislazione e pianificazione territoriale locale, tutelando gli investimenti FER laddove il proponente dimostri la conformità alle disposizioni nazionali. 

In particolare, i giudici amministrativi hanno chiarito che le Cabine Primarie AT/MT sono classificate come impianti industriali e di conseguenza, gli impianti fotovoltaici a terra localizzati entro 500 metri da esse ricadono nelle aree idonee ope legis, rendendo illegittimi i dinieghi comunali basati sui vincoli agricoli.  

Inoltre, i giudici hanno respinto le interpretazioni restrittive che vorrebbero escludere automaticamente intere categorie di siti, come nel caso di spazi inidonei. Lo stop ai progetti non può essere generalizzato, ma deve derivare da valutazioni concrete e caso per caso. 

Infine, i giudici hanno chiarito che la vicinanza a zone vincolate non comporta un bando automatico per gli impianti fotovoltaici. Le prescrizioni locali che rischiano di svuotare completamente di significato il progetto (es. fasce di rispetto eccessive) vengono cassate, poiché serve sempre un’istruttoria specifica. 


B. Varie

* Sport  

B.1 Sponsorizzazioni sportive: la Cassazione conferma che la deducibilità richiede prova concreta dell’attività promozionale 

Con l’ordinanza n. 3157 del 12 febbraio 2026, la Corte di Cassazione ha ribadito che, quando l’Amministrazione finanziaria contesta l’effettività e l’inerenza di un costo di sponsorizzazione, spetta al contribuente dimostrare l’esistenza, l’effettività e la riferibilità della spesa all’attività d’impresa.  

La vicenda riguardava il recupero a tassazione di costi di sponsorizzazione verso un’associazione sportiva dilettantistica, ritenuti non inerenti e privi di adeguata prova documentale.  

La Corte ha chiarito che la presunzione di deducibilità prevista dall’art. 90, comma 8, della L. 289/2002 non opera automaticamente, ma solo se ricorrono congiuntamente tutti i requisiti previsti dalla norma: natura dilettantistica del soggetto sponsorizzato, rispetto dei limiti di spesa, finalità promozionale della sponsorizzazione ed effettivo svolgimento di attività pubblicitaria.  

Nel caso concreto, i giudici hanno ritenuto non sufficientemente provata né l’effettiva attività promozionale svolta dall’associazione né il pagamento dei corrispettivi, confermando quindi il disconoscimento dei costi.  

La Cassazione ha pertanto rigettato il ricorso del contribuente, confermando l’accertamento fiscale. 

(Corte di Cassazione, ord., 12/02/2026, n. 3157) 

* Immobili, condominio e locazioni  

B.2 Danni all’immobile locato. Il conduttore è legittimato all’azione risarcitoria. 

Il Tribunale di Siracusa, con sentenza del 28 aprile 2026 n. 881, ha affrontato il tema della legittimazione del conduttore ad agire per il risarcimento dei danni subiti nell’immobile locato a causa di infiltrazioni provenienti da un appartamento sovrastante. 

La vicenda trae origine dall’azione promossa da una società esercente attività di panificio, conduttrice di un locale commerciale danneggiato da infiltrazioni d’acqua causate, secondo gli accertamenti tecnici, dalla rottura di tubazioni private dell’appartamento di proprietà dei convenuti. La società chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e il ripristino dell’immobile ex art. 2051 c.c. 

Nel corso del giudizio, il Tribunale disponeva la conversione del rito sommario ex art. 702-bis c.p.c. in rito ordinario e una nuova CTU, ritenendo inutilizzabili gli accertamenti tecnici svolti in un precedente processo cui i proprietari dell’immobile sovrastante non avevano partecipato. 

Nel merito, il giudice ha rigettato le domande risarcitorie per difetto di prova in ordine sia ai danni patrimoniali lamentati, sia al nesso causale. È stata inoltre respinta la domanda di ripristino dello stato dei luoghi, poiché, nel frattempo, il bene era stato locato ad altro soggetto e la società attrice aveva perso la disponibilità dell’immobile. 

La pronuncia si segnala soprattutto per il richiamo al principio secondo cui il conduttore, ai sensi dell’art. 1585, comma 2, c.c., è autonomamente legittimato ad agire contro il terzo autore delle molestie di fatto o dei danni che incidano sull’uso e sul godimento dell’immobile locato. Il Tribunale ribadisce che l’ingiustizia del danno non è necessariamente collegata alla titolarità del diritto di proprietà, ma può riguardare qualsiasi situazione giuridica protetta dall’ordinamento, inclusa la detenzione qualificata derivante dal contratto di locazione. 

La decisione si pone in continuità con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, richiamando diverse pronunce della Corte di Cassazione che riconoscono al conduttore la possibilità di agire direttamente nei confronti del terzo responsabile dei danni da infiltrazione. 

L’autore del commento evidenzia, tuttavia, un profilo critico della sentenza: il Tribunale ha rigettato, anziché dichiarare inammissibile, la domanda di ripristino dell’immobile nonostante la sopravvenuta carenza di interesse ad agire derivante dalla perdita della disponibilità del bene. Secondo l’impostazione prevalente in dottrina e giurisprudenza, infatti, la mancanza dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. comporterebbe una pronuncia di inammissibilità della domanda e non una decisione di rigetto nel merito. 

(Altalex, 4 giugno 2026) 

* Contratti  

B.3 Appalto: prova del corrispettivo spettante all’appaltatore e dei denunciati vizi delle opere. 

Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 30 marzo 2026 n. 1758, ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal committente di un appalto relativo a lavori di riduzione del rischio sismico e rifacimento della copertura di un immobile, confermando il credito vantato dall’impresa appaltatrice per il pagamento del corrispettivo. 

Il giudice ha ritenuto provato l’esatto adempimento dell’appaltatore, dichiarando invece il committente decaduto dalla garanzia per vizi ex art. 1667 c.c., poiché i difetti lamentati erano già stati scoperti durante l’esecuzione dei lavori. In tale contesto, il Tribunale ha attribuito rilievo all’avvenuta accettazione tacita dell’opera, reputando irrilevante la mancanza di un collaudo o di un’accettazione formale. 

La sentenza ha inoltre escluso che le difformità denunciate potessero integrare i gravi difetti dell’opera previsti dall’art. 1669 c.c., rientrando piuttosto nell’ambito ordinario della garanzia per vizi disciplinata dagli artt. 1667 e 1668 c.c. È stato altresì precisato che la consulenza tecnica di parte non costituisce prova autonoma dei vizi, ma mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di valore probatorio autonomo. 

Il Tribunale ha infine rigettato la domanda del committente volta ad ottenere il pagamento della penale per ritardo nell’ultimazione dei lavori, osservando che, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, il progetto originario e il piano dei lavori avevano subito rilevanti modifiche concordate tra le parti, con conseguente venir meno del termine originariamente pattuito. 

La decisione si inserisce nel consolidato orientamento della Corte di Cassazione in materia di riparto dell’onere della prova nel contratto di appalto: l’appaltatore che agisce per il pagamento del corrispettivo deve dimostrare il corretto adempimento dell’opera, mentre il committente che invochi la garanzia per vizi è tenuto a provare l’esistenza delle difformità, il danno subito e la tempestiva denuncia degli stessi. 

La pronuncia richiama inoltre i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di decorrenza dei termini di denuncia dei vizi occulti, di accettazione tacita dell’opera e di distinzione tra vizi ordinari e gravi difetti costruttivi ex art. 1669 c.c., ribadendo il ruolo centrale del giudice di merito nell’accertamento concreto della natura e dell’incidenza dei difetti sull’utilizzo e sulla funzionalità dell’immobile. 

(Altalex, 11 maggio 2026) 

* Imposte 

B.4 L’IVA dovuta dalla s.a.s. non può essere chiesta all’accomandante 

Con l’ordinanza n. 16844 del 29 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha chiarito che il socio accomandante di una società in accomandita semplice non può essere destinatario di pretese tributarie relative a IVA e IRAP della società, salvo specifiche ipotesi previste dalla legge. 

La controversia riguardava un’intimazione di pagamento notificata a una socia accomandante per debiti fiscali maturati dalla società e successivamente confermati in sede contenziosa. L’Agenzia delle Entrate sosteneva una responsabilità solidale della socia, sia pure nei limiti della quota di partecipazione. 

La Cassazione ha respinto tale impostazione, precisando che l’art. 2313 c.c. disciplina esclusivamente i rapporti interni tra socio accomandante e società e non attribuisce ai creditori sociali, compreso il Fisco, la possibilità di agire direttamente nei confronti dell’accomandante. Ne consegue che, per le obbligazioni tributarie riferibili alla società, il socio accomandante è privo di legittimazione passiva. 

La Corte ha ricordato che la responsabilità diretta dell’accomandante verso i terzi sussiste solo nelle ipotesi eccezionali previste dal codice civile, come l’inserimento del suo nome nella ragione sociale, l’ingerenza nella gestione sociale o la responsabilità conseguente alla fase di liquidazione della società. 

Particolare rilievo assume la distinzione tra imposte sui redditi e IVA. Per le imposte dirette opera infatti il principio di trasparenza fiscale previsto dall’art. 5 TUIR, che comporta l’imputazione del reddito ai soci. Diversamente, per l’IVA e per le altre obbligazioni sociali, la responsabilità segue le regole civilistiche della società: nelle SAS rispondono illimitatamente solo i soci accomandatari. 

La Cassazione ha inoltre evidenziato che, una volta estinta la società, il Fisco può agire nei confronti dei soci limitatamente alle somme eventualmente ricevute in sede di liquidazione, ma tale responsabilità deve essere specificamente allegata e provata dall’Amministrazione finanziaria. 

(Cass. civ., Sez. V, ord. 29 maggio 2026, n. 16844).