A.1 Aree idonee Toscana: focus su FV, il 15 Pdl su semplificazioni per i Comuni
La Regione Toscana ha approvato una proposta di legge sulle aree idonee agli impianti FER e un piano per l’individuazione delle zone di accelerazione, entrambi focalizzati principalmente sul fotovoltaico. È inoltre prevista per il 15 giugno una terza proposta di legge volta a semplificare le procedure autorizzative per i Comuni.
Le aree idonee interesseranno circa il 3% del territorio regionale, distribuito in 157 Comuni, cui si aggiungono le aree già considerate idonee dalla normativa nazionale. La disciplina prevede limiti all’utilizzo della superficie agricola, con possibilità per i Comuni di innalzare le soglie entro determinati parametri e individuare direttamente le aree da destinare agli impianti.
Particolare attenzione è dedicata all’agrivoltaico, che dovrà mantenere un’effettiva connessione con l’attività agricola, nonché alla distribuzione equilibrata degli impianti sul territorio per evitare eccessive concentrazioni.
La normativa regionale amplia inoltre il novero delle aree utilizzabili includendo siti e infrastrutture nella disponibilità di soggetti pubblici e società che gestiscono servizi locali, prevedendo procedure agevolate e meccanismi di compensazione economica a favore degli enti locali.
Il piano delle zone di accelerazione comprende aree industriali, logistiche, cave, discariche, parcheggi, coperture di edifici e aree prossime alle infrastrutture viarie principali.
La futura proposta di semplificazione consentirà ai Comuni di individuare ulteriori aree per la realizzazione di impianti FER anche al di fuori delle zone già qualificate come idonee o accelerate, nell’ottica di favorire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle energie rinnovabili sul territorio regionale.
(QE, 08 giugno 2026)
A.2 FerX, arriva il via libera Ue al meccanismo a regime.
La Commissione europea ha dato il via libera definitivo al decreto FerX, il nuovo sistema italiano di incentivi per le energie rinnovabili. Il meccanismo consentirà di aggiungere 37,15 GW di nuova capacità energetica verde: 10 GW saranno riservati ai piccoli impianti fino a 1 MW, mentre 27,15 GW andranno agli impianti più grandi tramite aste.
Gli incentivi sosterranno soprattutto fotovoltaico ed eolico, ma anche idroelettrico e impianti che utilizzano gas derivanti dai processi di depurazione. Il valore massimo complessivo degli aiuti potrà arrivare a 23 miliardi di euro, anche se la spesa effettiva potrebbe essere più bassa in caso di prezzi elevati dell’energia.
Il sistema funzionerà attraverso contratti per differenza della durata di vent’anni: quando il prezzo di mercato dell’elettricità sarà inferiore a quello stabilito dal contratto, lo Stato pagherà la differenza ai produttori; se invece sarà superiore, saranno le imprese a restituire la somma eccedente.
Bruxelles ha giudicato il provvedimento compatibile con le norme europee sugli aiuti di Stato e utile per accelerare la transizione energetica. Secondo le stime, il piano aumenterà di circa il 48% la capacità rinnovabile installata in Italia e aiuterà il Paese a raggiungere entro il 2030 l’obiettivo del 39,4% di consumi elettrici coperti da fonti rinnovabili.
(QE, 8 giugno 2026)
A.3 Agrivoltaico, nuova edizione delle linee guida della Campania.
La Regione Campania ha aggiornato le linee tecnico-agronomiche per gli impianti agrivoltaici, introducendo nuove regole sia per la valutazione della produttività agricola sia per i controlli ambientali e zootecnici.
Tra le principali novità c’è la possibilità, prevista dalla nuova versione delle linee guida (Litar 4.1), di utilizzare anche i valori della produzione standard regionale per dimostrare il rispetto del requisito che impone il mantenimento di almeno l’80% della produzione agricola lorda vendibile, come stabilito dal DL 175/2025. Questa opzione potrà essere utilizzata quando non siano disponibili dati aziendali certificati.
Le nuove regole confermano inoltre l’obbligo di allegare al progetto una dichiarazione asseverata, che integra la relazione agronomica e deve seguire criteri di calcolo coerenti e verificabili. Il documento dovrà basarsi su alcuni elementi fondamentali: analisi della produttività storica dell’azienda, calcolo della produzione lorda vendibile, valutazione della continuità colturale dopo l’installazione dei pannelli e considerazione di fattori esterni, come eventi climatici o crisi di mercato, che potrebbero influire sulla produzione indipendentemente dall’impianto agrivoltaico.
Le linee guida precisano anche che l’assetto colturale scelto nel progetto non potrà determinare una riduzione della produzione standard superiore al 20%.
Sono stati inoltre rafforzati i controlli durante l’esercizio degli impianti: la produttività agricola del terreno dovrà restare almeno pari all’80% della media triennale dell’area di riferimento, mentre in precedenza il limite era fissato al 70%.
Per gli impianti con attività zootecnica vengono introdotti nuovi obblighi, tra cui la pianificazione del pascolo turnato, la definizione di un carico animale sostenibile e la predisposizione di adeguati sistemi di abbeverata.
Sul piano ambientale, le nuove linee guida prevedono anche un monitoraggio obbligatorio dell’erosione causata dal deflusso dell’acqua dai pannelli fotovoltaici, con verifiche specifiche dopo forti piogge. Infine, un allegato tecnico definisce criteri uniformi per il calcolo dei costi e della produzione lorda vendibile relativi a coltivazioni e allevamenti.
B. Varie
* Sport
B.1 Collegio di Garanzia CONI: il diritto al silenzio non legittima dichiarazioni mendaci nel procedimento sportivo
Con la decisione n. 19/2026, le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport hanno affrontato il delicato rapporto tra il principio del nemo tenetur se detegere e gli obblighi di collaborazione imposti dall’ordinamento sportivo.
La vicenda riguardava un tesserato della FITP che, nel corso delle indagini della Procura Federale, aveva reso dichiarazioni successivamente riconosciute come non veritiere. In primo e secondo grado l’incolpato era stato prosciolto dall’addebito relativo alle dichiarazioni mendaci, sul presupposto che il principio del diritto a non autoaccusarsi potesse estendersi anche al procedimento disciplinare sportivo.
Il Collegio ha invece affermato un principio di particolare rilievo: nell’ordinamento sportivo il diritto al silenzio non può essere equiparato al diritto di mentire. Pur ammettendo che il tesserato possa scegliere di non rispondere, non è consentito rendere consapevolmente dichiarazioni false agli organi di giustizia federale.
La decisione valorizza la peculiarità dell’ordinamento sportivo, fondato sui principi di lealtà, correttezza, probità e collaborazione, che impongono ai tesserati obblighi comportamentali più rigorosi rispetto a quelli previsti nell’ordinamento generale.
Secondo il Collegio, il principio nemo tenetur se detegere può al più giustificare il silenzio, ma non esclude la rilevanza disciplinare delle dichiarazioni mendaci, poiché “altro è tacere, altro mentire”.
La pronuncia assume rilievo sistematico perché delimita l’ambito applicativo del diritto a non autoaccusarsi nella giustizia sportiva e rafforza il dovere di leale collaborazione nei confronti delle Procure federali.
(Collegio di Garanzia dello Sport CONI, Sezioni Unite, decisione n. 19/2026)
* Locazioni
B.2 Locazioni: è legittimo il recesso in caso di ridimensionamento aziendale del conduttore
Con la sentenza n. 17802 del 4 giugno 2026, la Cassazione ha chiarito che il recesso del conduttore per gravi motivi può essere legittimamente esercitato quando la riorganizzazione aziendale derivi da eventi sopravvenuti, imprevedibili ed estranei alla sua volontà e sia necessaria a garantire la continuità dell’impresa.
La vicenda riguardava una banca che, a seguito di una fusione per incorporazione, aveva avviato una riorganizzazione della propria rete territoriale, esercitando il recesso da un contratto di locazione commerciale.
La Corte ha ribadito che i “gravi motivi” previsti dall’art. 27, comma 8, della L. 392/1978 devono avere carattere oggettivo e non possono coincidere con una semplice valutazione di convenienza economica del conduttore. Diversamente, il recesso si trasformerebbe in un recesso ad nutum.
Particolarmente significativo il principio espresso dalla Cassazione: occorre distinguere tra ristrutturazioni finalizzate ad aumentare la redditività dell’impresa e riorganizzazioni imposte da esigenze di sopravvivenza aziendale. Nel primo caso il costo della scelta imprenditoriale non può essere trasferito sul locatore; nel secondo, negare il recesso rischierebbe di compromettere la stessa continuità dell’attività economica.
La decisione conferma quindi che processi di fusione e riorganizzazione imposti dall’evoluzione del mercato possono integrare i gravi motivi richiesti dalla legge per il recesso anticipato dal contratto di locazione.
(QG, 09 giugno 2026)
* Appalto
B.3 Vizi dell’opera appaltata e termini per la denunzia.
La sentenza del Tribunale di Salerno n. 2886 dell’11 maggio 2026 affronta il tema dei vizi dell’opera appaltata e dei relativi termini di denuncia nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da un condominio nei confronti di un appaltatore. La controversia trae origine dalla richiesta di pagamento avanzata dall’impresa appaltatrice per lavori eseguiti su un fabbricato condominiale, cui il condominio si opponeva deducendo la presenza di vizi dell’opera e il ritardo nella consegna.
Il Tribunale coglie l’occasione per ricostruire la disciplina del contratto di appalto, qualificato come contratto oneroso, sinallagmatico e ad effetti obbligatori, nel quale l’appaltatore assume, con organizzazione dei mezzi necessari e a proprio rischio, l’obbligazione di realizzare un’opera a regola d’arte. Viene ribadita l’autonomia dell’appaltatore nell’esecuzione dell’opera, pur permanendo in capo al committente il diritto di controllo e verifica dell’attività svolta.
Particolare rilievo è attribuito alla responsabilità dell’appaltatore per difformità e vizi dell’opera ai sensi dell’art. 1667 c.c. La pronuncia distingue le difformità, consistenti nella non conformità dell’opera rispetto al progetto pattuito, dai vizi, inerenti invece alla non corretta esecuzione a regola d’arte. Il giudice sottolinea che la garanzia non opera quando il committente abbia accettato l’opera pur in presenza di vizi riconoscibili o conosciuti, salvo il caso di occultamento doloso da parte dell’appaltatore.
Il cuore della decisione riguarda i termini di denuncia dei vizi. Il Tribunale richiama il consolidato orientamento secondo cui i vizi palesi devono essere denunciati entro sessanta giorni dalla consegna dell’opera, mentre per i vizi occulti il termine decorre dal momento della loro effettiva scoperta. La denuncia costituisce un termine di decadenza e la relativa inosservanza preclude al committente l’esercizio delle azioni di garanzia previste dall’art. 1668 c.c., tra cui l’eliminazione dei vizi, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto nei casi più gravi.
La sentenza affronta inoltre il tema delle variazioni dell’opera e dei lavori extra contratto, precisando che le modifiche richieste dal committente che incidano in modo significativo sul progetto originario possono giustificare un differimento del termine di consegna e una revisione del corrispettivo. Diversamente, le variazioni introdotte unilateralmente dall’appaltatore senza autorizzazione del committente restano illegittime.
Nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto tardiva la denuncia dei vizi da parte del condominio, osservando inoltre che il ritardo nella consegna dell’opera era riconducibile alle ulteriori lavorazioni richieste dal committente in corso d’opera. Per tali ragioni, l’opposizione è stata rigettata e il decreto ingiuntivo ottenuto dall’appaltatore è stato confermato.
La pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale volto a valorizzare la funzione decadenziale dei termini previsti dall’art. 1667 c.c., evidenziando l’esigenza di certezza nei rapporti tra committente e appaltatore e ribadendo l’importanza della tempestiva denuncia dei vizi quale presupposto imprescindibile per l’attivazione delle tutele previste dalla disciplina dell’appalto.
(QG, 10 giugno 2026)