Settimana 28/2026 Rassegna Stampa

A. Energy Law

A.1 FER X: il MASE accelera sulle aste e punta a una programmazione biennale

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha annunciato che il calendario delle aste del nuovo meccanismo FER X sarà pubblicato a breve. L’obiettivo dichiarato è offrire una prospettiva almeno biennale agli investitori, aumentando prevedibilità e stabilità del mercato. Parallelamente prosegue il confronto con la Commissione europea sul regime FER Z.

A2. Friuli Venezia Giulia: le aree militari dismesse diventano opportunità per il fotovoltaico

La Regione Friuli Venezia Giulia ha avviato il percorso del nuovo Piano Clima, prevedendo tra le priorità l’utilizzo delle aree militari dismesse per nuovi impianti fotovoltaici. Il provvedimento si accompagna a nuove risorse per l’efficienza energetica delle imprese.

A3. Engie raddoppia gli investimenti nelle rinnovabili italiane

Engie ha confermato l’obiettivo di raddoppiare la propria capacità installata da fonti rinnovabili in Italia. Il piano comprende nuovi impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, confermando l’interesse dei grandi operatori internazionali verso il mercato italiano.

A4. Capacity Market e MACSE: il MASE chiarisce il ruolo strategico delle batterie

Il direttore generale del MASE Alessandro Noce ha chiarito che l’asta del Capacity Market 2028 si svolgerà dopo l’estate e che un eventuale svolgimento successivo all’asta MACSE non costituirebbe un problema, poiché i sistemi di accumulo avranno un primo sbocco naturale proprio attraverso il nuovo mercato della capacità di stoccaggio.

A5. Domanda elettrica: l’intelligenza artificiale spinge la necessità di nuova capacità rinnovabile

Secondo le analisi riportate da Quotidiano Energia, entro il 2030 i data center alimentati dall’intelligenza artificiale determineranno una crescita strutturale della domanda elettrica, con incrementi stimati pari a 41 TWh annui negli Stati Uniti, 32 TWh in Cina e 7 TWh nell’Unione europea.


B. Varie

B1. Tribunale di Milano: nullo il patto di non concorrenza con clausola di remotizzazione del territorio

Con ordinanza del 2 aprile 2026, il Tribunale di Milano ha dichiarato nullo un patto di non concorrenza che estendeva il limite territoriale non solo al luogo in cui l’attività viene svolta, ma anche a quello in cui essa produce, anche solo in parte, i propri effetti. Secondo i giudici, la cosiddetta “clausola di remotizzazione” rende il vincolo territoriale indeterminato e quindi contrario all’art. 2125 c.c., poiché non consente al lavoratore di prevedere con sufficiente certezza l’ambito geografico del divieto.

La decisione si inserisce in un orientamento condiviso da diversi tribunali (Milano, Trento, Ravenna e Roma), secondo cui il riferimento agli “effetti” della prestazione rischia di ampliare in modo indefinito il territorio del patto. Di segno opposto alcune recenti pronunce, tra cui quella del Tribunale di Cremona, che ritengono la clausola una mera precisazione interpretativa volta a evitare elusioni rese possibili dal lavoro da remoto.

L’ordinanza richiama inoltre il dibattito sulla validità delle clausole che individuano il territorio del patto in funzione della sede di lavoro del dipendente. Sebbene il Tribunale non si sia pronunciato sul punto, la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto nulle tali previsioni quando consentono al datore di modificare unilateralmente l’estensione territoriale del vincolo, in contrasto con l’esigenza di determinatezza richiesta dall’art. 2125 c.c. Resta tuttavia un contrasto con parte della giurisprudenza di merito, in particolare del Tribunale di Milano, che continua a considerare valide tali clausole.