Settimana 21/2024 Rassegna Stampa

A. Energy Law

A.1 DL Agricoltura in Gazzetta Ufficiale: iniziata la discussione in Senato

Il Decreto-Legge 15 maggio 2024, n. 63, recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale” (il c.d. “DL Agricoltura” approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso lunedì 6 maggio) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio ed è entrato ufficialmente in vigore il 16 maggio. Come anticipato nella precedente rassegna stampa, ai sensi dell’art. 5 del suddetto Decreto è stato aggiunto un nuovo comma 1-bis all’art. 20 del D. Lgs. 199/2021, che vieta l’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, ad eccezione di quelli finalizzati alla costituzione di una CER e di quelli oggetto di finanziamento con i fondi PNRR e a meno che le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale siano già state avviate alla data di entrata in vigore del Decreto. Ad ogni modo, tale divieto non si applica alle aree dove sono già stati installati impianti (limitatamente a interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione a parità di spazio occupato); alle cave e alle miniere cessate; ai siti e agli impianti nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie (tra cui le società del gruppo Ferrovie dello Stato), di società concessionarie autostradali e di società di gestione aeroportuale; alle aree interne agli impianti industriali; alle aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento; alle aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri. Il provvedimento è quindi stato assegnato alla commissione Industria del Senato per l’avvio dell’iter di conversione in legge. Lo scorso 22 maggio è scaduto il termine per i gruppi parlamentari per presentare le richieste di audizione, mentre le proposte di modifica dovranno pervenire entro il prossimo 12 giugno, dopo le elezioni europee.

(Mercoledì 22 maggio 2024, dalla Staffetta Quotidiana)

A.2 DM Agrivoltaico: approvate le Regole Operative da parte del MASE

Con decreto dipartimentale del 16 maggio, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato le Regole Operative elaborate dal GSE con riferimento al DM MASE del 22 dicembre 2023, n. 436, che introduce un sistema di incentivi, suddivisi in una tariffa incentivante e un contributo in conto capitale, a favore di impianti agrivoltaici avanzati di natura sperimentale così come definiti alla lettera e) di cui all’art. 1.1 delle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici per una potenza complessiva di almeno 1,04 GW e per una produzione di almeno 1,3 TWh all’anno. Tali Regole Operative contengono in circa 150 pagine specifiche indicazioni sui requisiti, gli adempimenti e le modalità per accedere al meccanismo di sostegno.

(Venerdì 17 maggio 2024, dalla Staffetta Quotidiana)

A.3 Contratti di somministrazione di energia: è onere del fornitore provare l’effettività dei consumi e il conseguente ammontare del corrispettivo dovuto

Il Tribunale di Salerno ha recentemente ribadito un principio di diritto più volte enunciato dalla Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez III, ordinanza del 16 novembre 2021, n. 34701), per cui “… è onere del fornitore di energia provare non soltanto l’esistenza di un valido contratto ma anche l’entità dei consumi fatturati e conseguentemente l’ammontare del corrispettivo dovuto.  Secondo giurisprudenza costante, in materia di onere della prova relativa al contratto di somministrazione, la rivelazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità con la conseguenza che, in caso di contestazione, grava sul somministrante l’onere di dimostrare il corretto funzionamento del contatore e l’effettività dei consumi. Incombe, invece, al somministrato l’onere probatorio di dimostrare, ove lamenti l’eccessività dei consumi rilevati da un contatore funzionante, che la stessa eccessività rispetto ai consumi medi precedenti è dipesa da cause esterne alla sua volontà”.

(Tribunale di Salerno, sentenza del 22 maggio 2024, n. 2684)


B. Varie

Procedura civile

B.1 Correttivo Cartabia: terminato l’esame da parte della Commissione Giustizia

Lo scorso martedì 21 maggio la Commissione Giustizia del Senato ha terminato l’esame del c.d. “Correttivo Cartabia” al processo civile, cioè lo schema di decreto legislativo che contiene “disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”, formulando un parere positivo. Lo schema di D. Lgs. approderà quindi al Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva.

(Venerdì 24 maggio 2024, dal Quotidiano Giuridico)

Società, banca e impresa

B.2 L’applicabilità delle norme per i bilanci della S.p.a alla S.a.s. esercente attività agricola

Il Tribunale di Ferrara, con sentenza del 3 maggio 2024, n. 448, ha riconosciuto “l’applicabilità alle società di persone, anche svolgenti in via esclusiva attività di natura agricola, delle regole del bilancio delle società di capitali” in quanto “la scelta della forma societaria comporta, infatti, l’obbligo della tenuta delle scritture contabili e di redigere un rendiconto con il contenuto assimilabile a quello del bilancio, posto che ciò deriva dal combinato disposto degli artt. 2302, 2214, 2315, 2421, 2423, 2478 c.c., disposizioni che non fanno alcuna distinzione sulla natura dell’attività svolta”.

(Tribunale di Ferrara, sentenza del 3 maggio 2024, n. 448)

Contrattualistica

B.3 L’effetto traslativo nella permuta con cosa futura

La Corte di Cassazione, nel pronunciarsi su un caso di permuta di cosa presente – un terreno edificabile – contro cosa futura – dei locali commerciali – ha stabilito, con ordinanza del 15 maggio 2024, n. 13398, che “l’effetto traslativo ex art. 1472 cod. civ. si verifica quando la cosa viene a esistenza, momento che si identifica nella conclusione del processo edificatorio nelle sue componenti essenziali, ossia nella realizzazione delle strutture fondamentali”.

(Cass. civ., Sez. II, ordinanza del 15 maggio 2024, n. 13398)